974.11•Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est
974.11Federal Council Ordinance1 feb 2019
del 19 dicembre 2018 (Stato 1° febbraio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 18 della legge federale del 30 settembre 20161sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;
visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Le competenze del Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 19773su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. Il Comitato può inoltre essere consultato in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.
Le competenze della Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 12 dicembre 19774su la cooperazioneallo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. La Commissione può inoltre essere consultata in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.
Quando i costi di esecuzione dei provvedimenti ordinati superano l’importo approvato, la competenza finanziaria è disciplinata come segue:
La DSC e la SECO possono modificare un provvedimento se non ne risulta un superamento dei costi previsti.
I provvedimenti, i superamenti dei costi e le modifiche sono debitamente motivati e decisi per scritto.
Per la cooperazione per la transizione la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30a –30d dell’ordinanza del 12 dicembre 19775su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, che sostiene la Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione.
Nell’ambito dei crediti stanziati, gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto privato o pubblico nonché accordi internazionali di natura tecnica.
L’ordinanza del 6 maggio 19926concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019 con effetto sino al 31 dicembre 2024.
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