0.101.1•Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell’Uomo
0.101.1Multilateral International Treaty29 dic 1974
Conchiuso a Londra il 6 maggio 1969
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19741
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1974
(Stato 21 luglio 2016)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,
vista la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502(chiamata in appresso «la Convenzione»);
considerato che – onde meglio assicurare la realizzazione dei fini della Convenzione – alle persone partecipanti alla procedura davanti alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (detta qui di seguito «la Commissione») o davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo (detta qui di seguito «la Corte») debbano essere accordate determinate immunità e facilitazioni;
risoluti a conchiudere un Accordo a tal scopo,
hanno convenuto quanto segue:
l. (a) Le Parti Contraenti s’impegnano a non impedire alle persone, designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo, e di cui la Commissione o la Corte hanno precedentemente autorizzato la presenza, di circolare e viaggiare liberamente per assistere alla procedura davanti alla Commissione o alla Corte e di ritornarne. (b) Nessun’altra restrizione può essere imposta a tali movimenti e spostamenti se non quelle, previste dalla legge, costituenti misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei delitti, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. 2. (a) Nei Paesi di transito e nel Paese dove si svolge la procedura, queste persone non possono essere né perseguite, né detenute, né sottoposte ad alcuna altra restrizione della libertà personale, per fatti o condanne anteriori all’inizio del viaggio. (b) Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o della ratificazione del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai propri cittadini. Una tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3. Le Parti Contraenti s’impegnano a lasciar entrare queste persone sul loro territorio allorché le stesse vi hanno iniziato il viaggio. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dei presente articolo cessano d’essere applicati quando la persona interessata ha avuto la possibilità, durante quindici giorni consecutivi, dopo che la sua presenza non era più richiesta dalla Commissione o dalla Corte, di rientrare nel Paese dal quale era iniziato il suo viaggio. 5. Ove vi sia conflitto tra i doveri risultanti per una Parte Contraente dal paragrafo 2 di questo articolo e i doveri risultanti da una Convenzione del Consiglio d’Europa o da un trattato d’estradizione o da altro trattato relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale conchiuso con altre Parti Contraenti, le disposizioni del paragrafo 2 dei presente articolo saranno poziori.
Le immunità e facilitazioni sono accordate alle persone designate nel primo paragrafo dell’articolo 1 del presente Accordo unicamente per assicurare loro la libertà di parola e l’indipendenza necessarie al compimento delle funzioni, dei compiti o doveri, o all’esercizio dei loro diritti davanti alla Commissione o davanti alla Corte.
(a) Soltanto la Commissione o la Corte, secondo il caso, hanno facoltà di decidere che l’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo sia levata totalmente o parzialmente; esse non hanno soltanto il diritto, bensì il dovere di levare l’immunità in tutti quei casi, dove, a loro parere, la stessa impedisca di far giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa. (b) L’immunità può essere levata, dalla Commissione o dalla Corte, sia d’ufficio sia su richiesta rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa da ogni Parte Contraente o da qualsiasi persona interessata. (c) Le decisioni che pronunciano o rifiutano la levata dell’immunità saranno motivate.
Se una Parte Contraente attesta che la levata dell’immunità prevista al primo paragrafo dell’articolo 2 del presente Accordo è necessaria per perseguire un delitto contro la sicurezza nazionale, la Commissione o la Corte devono levare l’immunità nella misura specificata nell’attestazione.
Ove sia scoperto un fatto che eserciti un’influsso decisivo e che, all’epoca della decisione negante la levata dell’immunità era sconosciuto all’autore della richiesta, quest’ultimo può investire la Commissione o la Corte di una nuova richiesta.
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come limitativa dei doveri assunti dalle Parti Contraenti in virtù della Convenzione.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio: (a) ogni firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione; (b) ogni firma con riserva di ratificazione o d’accettazione; (c) il deposito di ogni strumento di ratificazione o d’accettazione; (d) ogni data d’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8; (e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 4 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9, (f) ogni notificazione di ritiro di una dichiarazione in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 4 e ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 10 nonché la data alla quale ogni disdetta prenderà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Londra, il 6 maggio 1969, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa comunicherà delle copie, certificate conformi, a ciascuno degli Stati firmatari.
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 17 luglio | 1981 | 18 agosto | 1981 |
| Belgio | 16 marzo | 1971 | 17 aprile | 1971 |
| Ceca, Repubblica * | 27 marzo | 1996 | 28 aprile | 1996 |
| Cipro | 23 novembre | 1970 | 17 aprile | 1971 |
| Danimarca | 7 marzo | 1984 | 8 aprile | 1984 |
| Finlandia | 27 febbraio | 1991 | 28 marzo | 1991 |
| Francia* | 27 febbraio | 1984 | 28 marzo | 1984 |
| Germania* | 3 aprile | 1978 | 4 maggio | 1978 |
| Irlanda | 9 novembre | 1971 | 10 dicembre | 1971 |
| Islanda | 29 giugno | 1995 | 30 luglio | 1995 |
| Italia* | 6 gennaio | 1981 | 7 febbraio | 1981 |
| Liechtenstein* | 26 gennaio | 1984 | 27 febbraio | 1984 |
| Lussemburgo | 10 settembre | 1970 | 17 aprile | 1971 |
| Malta | 30 aprile | 1971 | 1° giugno | 1971 |
| Norvegia | 1° luglio | 1970 | 17 aprile | 1971 |
| Paesi Bassi* | 28 gennaio | 1972 | 29 febbraio | 1972 |
| Arubaa | 24 dicembre | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
| Curaçao | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Sint Maartena | 24 agosto | 1993 | 1° dicembre | 1993 |
| Polonia* | 12 aprile | 1996 | 13 maggio | 1996 |
| Portogallo | 23 luglio | 1981 | 24 agosto | 1981 |
| Regno Unito* | 24 febbraio | 1971 | 17 aprile | 1971 |
| Guerneseyb | 19 ottobre | 1971 | 20 ottobre | 1971 |
| Isola di Manb | 19 ottobre | 1971 | 20 ottobre | 1971 |
| Jerseyb | 19 ottobre | 1971 | 20 ottobre | 1971 |
| Romania | 8 aprile | 1998 | 9 maggio | 1998 |
| San Marino | 22 marzo | 1989 | 23 aprile | 1989 |
| Slovenia | 27 maggio | 1994 | 28 giugno | 1994 |
| Spagna* | 23 giugno | 1989 | 24 luglio | 1989 |
| Svezia | 20 dicembre | 1971 | 21 gennaio | 1972 |
| Svizzera* | 28 novembre | 1974 | 29 dicembre | 1974 |
| Ungheria | 12 gennaio | 1996 | 13 febbraio | 1996 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dichiarazione d’applicazione giusta l’art. 9 par. 1 b Dichiarazione d’applicazione giusta l’art. 9 par. 2 |
|---|
Svizzera 3
Il Consiglio federale svizzero dichiara che le disposizioni del paragrafo 2 lettera a dell’Accordo non si applicheranno ai cittadini svizzeri perseguiti o condannati in Svizzera per grave crimine contro lo stato, la difesa nazionale o la potenza difensiva del Paese.
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