0.102.1•Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali
0.102.1Multilateral International Treaty1 nov 2017
Concluso a Utrecht il 16 novembre 2009
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 20171
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 luglio 2017
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2017
(Stato 5 luglio 2023)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari del presente
Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale
(di seguito denominata «Carta»2),
considerato che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;
considerato che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa;
considerato che l’evoluzione negli Stati membri ha mostrato l’importanza capitale di tale principio per l’autonomia locale;
considerato che sarebbe opportuno arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici delle collettività locali;
tenuto conto della Convenzione del Consiglio d’Europa sull’accesso ai documenti pubblici approvata dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 20083;
tenuto conto della Dichiarazione e del Piano d’azione adottati al terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa (Varsavia, 16 e 17 maggio 2005),
hanno convenuto quanto segue:
4.1 Ciascuna Parte contraente riconosce per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all’elezione di membri del consiglio o dell’assemblea della collettività locale in cui risiedono.
4.2 La legge riconosce inoltre il diritto di partecipare anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali.
5.1 Formalità, condizioni o restrizioni all’esercizio del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale devono essere previste dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente.
5.2 La legge stabilisce le formalità, le condizioni e le restrizioni necessarie a garantire che l’esercizio del diritto di partecipare non comprometta l’integrità etica e la trasparenza nell’esercizio delle competenze delle collettività locali.
5.3 Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali della Parte contraente.
Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettività locali sul territorio della Parte contraente. Tuttavia, ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invia copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Armenia | 13 maggio | 2013 | 1° settembre | 2013 |
| Bulgaria | 14 marzo | 2016 | 1° luglio | 2016 |
| Cipro* | 28 settembre | 2012 | 1° gennaio | 2013 |
| Estonia | 20 aprile | 2011 | 1° giugno | 2012 |
| Finlandia | 10 febbraio | 2012 | 1° giugno | 2012 |
| Francia | 1° settembre | 2020 | 1° gennaio | 2021 |
| Georgia* | 27 novembre | 2019 | 1° marzo | 2020 |
| Islanda | 22 maggio | 2017 | 1° settembre | 2017 |
| Lituania | 26 luglio | 2012 | 1° novembre | 2012 |
| Macedonia del Nord | 30 settembre | 2015 | 1° gennaio | 2016 |
| Malta | 16 gennaio | 2018 | 1° maggio | 2018 |
| Montenegro | 1° ottobre | 2010 | 1° giugno | 2012 |
| Norvegia | 16 dicembre | 2009 | 1° giugno | 2012 |
| Svalbard | 16 dicembre | 2009 | 1° giugno | 2012 |
| Paesi Bassia | 13 dicembre | 2010 | 1° giugno | 2012 |
| Portogallo | 16 settembre | 2022 | 1° gennaio | 2023 |
| Serbia | 29 giugno | 2018 | 1° ottobre | 2018 |
| Slovenia* | 6 settembre | 2011 | 1° giugno | 2012 |
| Svezia | 5 maggio | 2010 | 1° giugno | 2012 |
| Svizzera* | 18 luglio | 2017 | 1° novembre | 2017 |
| Ucraina* | 16 dicembre | 2014 | 1° aprile | 2015 |
| Ungheria | 7 giugno | 2010 | 1° giugno | 2012 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa. | ||||
| Svizzera 4Conformemente all’articolo 3 del Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, la Svizzera dichiara che sul suo territorio il Protocollo si applica ai Comuni politici («Einwohnergemeinden» /«communes politiques» ). |
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