0.142.116.457•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo allo scambio di tirocinanti
0.142.116.457Bilateral International Treaty10 giu 2003
Concluso il 9 luglio 2002
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2003
(Stato 28 ottobre 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica delle Filippine
(detti qui di seguito «Parti»),
consci della particolare importanza della cooperazione e dell’intesa tra i due Paesi in materia di scambio di manodopera sul piano professionale e tecnico,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo sono: – per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per il tramite dell’Ufficio federale degli stranieri a Berna2; – per il Governo della Repubblica delle Filippine, il Dipartimento per il lavoro e l’occupazione e il Dipartimento di giustizia, per il tramite dell’Ufficio dell’immigrazione a Manila.
I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni e, di norma, non aver superato i 35 anni.
I permessi di dimora e di lavoro, accordati per un periodo limitato e stabiliti entro i limiti del contingente fissato nell’articolo 8 capoverso 1, sono rilasciati indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.
I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi a un impiego diversi da quelli indicati nel permesso. L’autorità che ha rilasciato il permesso può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento d’impiego.
Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante nell’altro Paese devono, di norma, cercarvi esse stesse un posto di lavoro. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo possono, con misure adeguate, assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.
In fede di che , i rappresentanti delle competenti autorità, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo in due esemplari, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.Manila, 9 luglio 2002
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica delle Filippine: |
|---|---|
| Ruth Metzler-Arnold | Patricia A. Sto. Tomas |
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