0.211.221.310•Convenzione europea sull’adozione dei minori
0.211.221.310Multilateral International Treaty1 apr 1973
Conchiusa a Strasburgo il 24 aprile 1967
Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 19722
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 dicembre 1972
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973
(Stato 8 aprile 2014)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando ch’è scopo del Consiglio d’Europa attuare un’unione quanto più stretta fra i propri Membri, segnatamente per favorirne il progresso sociale,
Considerando che l’istituto dell’adozione, ancorché contemplato dalla legislazione di tutti gli Stati membri, lo è in modo divergente sia quanto ai principi sia quanto alle procedure ed agli effetti giuridici,
Considerando che l’accettazione di norme e prassi comuni varrebbe a levare le discordanze che difficoltano l’istituto e conseguentemente a promuovere il bene degli adottandi,
hanno convenuto quanto segue:
Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad assicurare la conformità della propria legislazione ai disposti della Parte II, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i provvedimenti all’uopo emanati.
Ciascuna Parte Contraente si obbliga a considerare i disposti della Parte III, nonché a notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa l’inizio, o la fine, dell’attuazione eventuale d’ognuno di essi.
La presente Convenzione concerne esclusivamente l’istituto giuridico dell’adozione dei giovani i quali, allorché l’adottante ne fa domanda, non abbiano compiuto i 18 anni, non siano o non siano stati coniugati e non siano reputati maggiorenni.
L’adozione è valida solo se pronunciata da un’autorità giudiziaria o amministrativa (dappresso, «autorità competente»).
(a) qualora l’adottante sia genitore del minore, oppure (b) qualora sussistano circostanze eccezionali.
Essa conferisce all’adottato, rispetto all’adottante, i diritti e gli obblighi d’ogni specie, propri d’un figlio legittimo verso un genitore. 2. Nati che siano i predetti diritti ed obblighi, decadono quelli paralleli tra l’adottato e i parenti del sangue o qualsiasi altra persona od organismo. La legislazione può nondimeno prevedere che il coniuge dell’adottante conservi quei diritti ed obblighi se l’adottato è suo figlio legittimo, naturale o adottivo.
Inoltre la legislazione può conservare ai genitori del sangue, rispetto all’adottato, l’obbligo degli alimenti, del mantenimento, della formazione e della dote, qualora l’adottante non lo soddisfaccia. 3. L’adottato deve, di norma, poter assumere il cognome dell’adottante od aggiungerlo al proprio. 4. La legislazione, nonostante il paragrafo 1, può limitare all’adottante il diritto di godimento dei beni dell’adottato, ove tal diritto spetti al genitore legittimo di questi. 5. L’adottato, in quanto la legislazione renda il figlio legittimo successibile del padre o della madre, è trattato, in materia successoria, come se fosse il figlio legittimo dell’adottante.
Allorché le inchieste esperite in applicazione degli articoli 8 e 9 concernono una persona che ha, o ebbe, residenza in altra Parte Contraente, questa Parte deve provvedere affinché le necessarie informazioni richiestele vengano fornite senza indugio. All’uopo, le autorità possono comunicare direttamente tra loro.
Disposizioni vanno prese per impedire qualsiasi ingiustificato lucro dalla consegna di un minore ai fini d’adozione.
Ogni Parte Contraente conserva la facoltà di prevedere disposizioni più favorevoli all’adottato.
L’adozione può essere pronunciata soltanto ove l’adottando sia rimasto affidato agli adottanti durante un periodo sufficiente a consentire, all’autorità competente, di dare un apprezzamento ragionato sulle loro future relazioni nell’adozione.
I Pubblici Poteri promuovono lo sviluppo e il buon funzionamento delle istituzioni, pubbliche o private, cui può rivolgersi, per aiuto e consiglio, chi intenda adottare o far adottare un minore.
Gli aspetti sociali e giuridici dell’adozione devono figurare nei programmi di formazione degli assistenti sociali.
Riserve generali non sono permesse, ciascuna riserva dovendo vertere su una sola disposizione.
Ogni riserva ha effetto durante cinque anni a contare dall’entrata in vigore, per la Parte in questione, della presente Convenzione. La riserva potrà venir rinnovata, quinquiennio per quinquiennio, mediante dichiarazione indirizzata, prima della fine del periodo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. Ogni riserva, giusta il paragrafo precedente, può essere ritirata, in tutto o in parte, mediante una dichiarazione della Parte autrice, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed entrante in vigore alla data della ricezione.
Ciascuna Parte Contraente deve comunicare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i nomi e gli indirizzi delle autorità cui possono venir rivolte le domande di cui all’articolo 14.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: (a) ogni firma; (b) ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione o adesione; (c) ogni data d’entrata in vigore della Convenzione, giusta il suo articolo 21; (d) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 1; (e) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 2; (f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23; (g) ogni informazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 24; (h) ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 articolo 25; (i) ogni rinnovo di riserva attuato in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 25; (j) ogni revoca di riserva fatta in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 25; (k) ogni comunicazione data in applicazione dell’articolo 26; (l) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 27, con la data d’effetto della disdetta.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario od aderente.(Seguono le firme)
AustriaPer il territorio del BurgenlandAmt der Burgenländischen LandesregierungLandhaus, 7000 EisenstadtPer il territorio della CarinziaAmt der Kärntner LandesregierungArnulfplatz 2, 9020 KlagenfurtPer il territorio della Bassa AustriaAmt des Niederösterreichischen LandesregierungHerrengasse 9‑13, 1010 WienPer il territorio dell’Alta AustriaAmt des Oberösterreichischen LandesregierungKlosterstrasse 7, 4010 LinzPer il territorio di SalzburgAmt der Salzburger LandesregierungChiemseehof, 5010 SalzburgPer il territorio della StiriaAmt der Steiermärkischen LandesregierungHofgasse, 8011 GrazPer il territorio del TiroloAmt der Tiroler LandesregierungMaria Theresienstrasse 43, 6020 InsbruckPer il territorio del VoralbergAmt der Voralberger LandesregierungMontfortstrasse 12, 6900 BregenzPer ViennaMagistrat der Stadt WienMagistratsabteilung 11/JugendamtSchottenring 24, 1010 Wien.Ceca, RepubblicaOffice for International Legal Protection of Children
(Urad pro mezinárodneprávni ochranu deti)
Šilingrovo námesti 3 / 4
602 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 542 215 522, +420 542 215 443
Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900
Email: podatelna@umpod.czDanimarcaCivilretsdirektoratetAEbeløgade 1DK - 2100 København ØDanemarkGreciaMinistère de la Santé et de la PrévoyanceDivision de la Protection infantile17, rue Aristotelous10433 AthènesIrlandaIn Irlanda, l’intera responsabilità per la legislazione in materia di adozione è affidata al Ministro della Sanità.Ogni richiesta concernente le adozioni e il diritto in materia di adozione dev’essere indirizzata a:Mr. J. HurleyPrincipal OfficerChild Care Services SectionDepartment of HealthHawkins HouseDublin 2 – IrelandTelefono: (01) 71.47.11La Commissione per l’Adozione (Adoption Board) è ordinariamente responsabile delle domande individuali e la sua sede è a:65, Merrion SquareDublin 2 – IrelandTelefono: (01) 76.20.04Il responsabile (Registrar) di questo organismo è M. J. W Cronin.ItaliaI rispettivi tribunali per minori, competenti nella loro giurisdizione territoriale.LettoniaMinistry of Welfare28 Skolas Str.Riga, LV-1331, LatviaPhone: +371 67021600Fax: +371 67276445E-mail: lm@lm.gov.lvWebsite: www.lm.gov.lvLiechtensteinFürstlich-Liechtensteinisches LandgerichtFL-9490 VaduzMacedoniaMinistère du Travail et de la Politique SocialeMaltaThe Registrar of the Superior CourtsThe Courts of LawRepublic StreetValletta – MaltaRepubblica federale di GermaniaPer il territorio della Renania-PalatinatoLandesamt für Jugend und SozialesRheinland-PfalzZentrale AdoptionsstelleRheinallee 97–101Postfach 29646500 MainzPer il territorio di HesseLandesjugendamtZentrale AdoptionsstelleBismarckring 96200 WiesbadenPer il territorio della Renania del Nord-VestfaliaLandschaftsverband RheinlandLandesjugendamtKennedy-Ufer 2Postfach 21.07.205000 KölneLandschaftsverband Westfalen-LippeLandesjugendamtWarendorfer Strasse 25Postfach 61.254400 MünsterPer il territorio di BerlinoSenator für Schule, Jugend und SportZentrale AdoptionsstelleAlte-Jakob-Strasse 12–131000 BerlinPer il territorio della SarreLandesjugendamt des SaarlandesDudweiler Strasse 536600 Saarbrücken 3Per il territorio del Baden-WürtembergLandeswohlfahrtsverbandWürttemberg-Hohenzollern– Landesjugendamt –Lindenspürstrasse 39Postfach 26.137000 Stuttgart 1Per il territorio della città libera anseatica di Brema, della città libera e anseatica di Amburgo, della Bassa Sassonia e dello Schleswig-HolsteinGemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachen und Schleswig-HolsteinKaiser-Wilhelm-Strasse 1002000 Hamburg 36Per il territorio della BavieraZentrale Adoptionsstelle des Bayerischen LandesjugendamtesPilgersheimer Strasse 208000 München 90PoloniaMinistère de la JusticeAleje Ujazdowskie 1100-950VarsovieRomaniaa) in lingua inglese:
Ministry of Justice
Department of International Law and Treaties
Strada Apollodor 17
Sector 5 Bucuresti, Cod 050741
Romania
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria* | 28 maggio | 1980 | 29 agosto | 1980 | |
| Ceca, Repubblica* | 8 settembre | 2000 | 9 dicembre | 2000 | |
| Danimarca* | 12 ottobre | 1978 | 13 gennaio | 1979 | |
| Germania | 10 novembre | 1980 | 11 febbraio | 1981 | |
| Grecia* | 23 luglio | 1980 | 24 ottobre | 1980 | |
| Irlanda* | 25 gennaio | 1968 | 26 aprile | 1968 | |
| Italia* | 25 maggio | 1976 | 26 agosto | 1976 | |
| Lettonia* | 13 luglio | 2000 | 14 ottobre | 2000 | |
| Liechtenstein | 25 settembre | 1981 | 26 dicembre | 1981 | |
| Macedonia* | 15 gennaio | 2003 | 16 aprile | 2003 | |
| Malta | 22 settembre | 1967 | 26 aprile | 1968 | |
| Polonia* | 21 giugno | 1996 | 22 settembre | 1996 | |
| Portogallo* | 23 aprile | 1990 | 24 luglio | 1990 | |
| Regno Unito | |||||
| Guernesey | 1° settembre | 1977 A | 5 settembre | 1977 | |
| Jersey | 1° settembre | 1977 A | 5 settembre | 1977 | |
| Romania* | 18 maggio | 1993 A | 19 agosto | 1993 | |
| Svizzera | 29 dicembre | 1972 | 1° aprile | 1973 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
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