0.273.11•Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull’immunità degli Stati
0.273.11Multilateral International Treaty22 mag 1985
Conchiuso a Basilea il 16 maggio 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19811
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 6 luglio 1982
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 maggio 1985
(Stato 1° maggio 1987)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
Vista la Convenzione europea sull’immunità degli Stati2– chiamata in seguito «la Convenzione» – e visti in particolare i suoi articoli 21 e 34;
Desiderosi di sviluppare l’opera d’armonizzazione nell’ambito coperto dalla Convenzione completando quest’ultima mediante disposizioni che prevedono una procedura europea di componimento delle controversie,
Hanno convenuto quanto segue:
La scelta tra queste due possibilità è definitiva. 2. Lo Stato che intende adire il proprio tribunale alle condizioni previste dal paragrafo 1 dell’articolo 21 della Convenzione deve informarne la parte a favore della quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria; esso può adire il proprio tribunale soltanto se detta parte non abbia, entro un termine di tre mesi dalla data in cui ha ricevuto l’informazione, adito il Tribunale europeo. Decorso tale termine, la parte a favore della quale è stata pronunciata la decisione giudiziaria non può più adire il Tribunale europeo. 3. Con riserva di quanto sia necessario per l’applicazione degli articoli 20 e 25 della Convenzione, il Tribunale europeo non può procedere ad alcun esame del merito della decisione giudiziaria.
Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata nel senso che essa impedisce il Tribunale europeo di decidere su controversie che potessero insorgere tra due o più Stati parti della Convenzione circa l’interpretazione o l’applicazione di quest’ultima e che gli fossero sottoposte mediante compromesso, e ciò anche se tali Stati o uno di essi non siano parti del presente Protocollo.
Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione: (a) ogni firma del presente Protocollo; (b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, di accettazione o d’adesione; (c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 10 e 11; (d) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del Titolo IV e ogni revoca di tale notificazione; (e) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 13 e la data in cui la disdetta esplicherà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 10 luglio | 1974 | 22 maggio | 1985 |
| Belgio | 27 ottobre | 1975 | 22 maggio | 1985 |
| Cipro | 10 marzo | 1976 | 22 maggio | 1985 |
| Lussemburgo | 11 dicembre | 1986 | 12 marzo | 1987 |
| Paesi Bassi | 21 febbraio | 1985 | 22 maggio | 1985 |
| Svizzera | 6 luglio | 1982 | 22 maggio | 1985 |
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