0.360.136.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria
0.360.136.1Bilateral International Treaty1 mag 2024
(Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)
Concluso il 5 aprile 2022
Strumenti di ratificazione scambiati il 27 marzo 2024
Entrato in vigore il 1° maggio 2024
(Stato 26 marzo 2025)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,
di seguito «Stati contraenti»,
nell’intento di sviluppare in permanenza la cooperazione in materia di polizia e giudiziaria sulla base del presente accordo e contemporaneamente di intensificare soprattutto lo scambio di informazioni di polizia;
animati dalla volontà di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere e la criminalità internazionale mediante un sistema di sicurezza cooperativo,
hanno convenuto quanto segue:
Gli Stati contraenti si comunicano le loro priorità nella lotta contro la criminalità, le loro strategie nella prevenzione di minacce come pure i progetti importanti nell’ambito di polizia con ripercussioni sugli affari dell’altro Stato contraente. Nell’elaborazione di programmi di polizia e nell’esecuzione di misure di polizia, tengono in debita considerazione gli interessi comuni in materia di sicurezza. Se uno Stato contraente ritiene che l’altro Stato contraente debba intraprendere determinati passi a garanzia della sicurezza comune, può presentare una proposta.
Gli Stati contraenti mirano a uniformare il più possibile il livello di informazione sulla situazione della sicurezza in materia di polizia. A questo scopo si scambiano periodicamente o puntualmente informazioni e resoconti e possono eseguire analisi congiunte.
Nel rispetto degli interessi di sicurezza dell’altro Stato contraente, gli Stati contraenti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici nonché di lotta contro la criminalità.
(1). Le autorità di polizia, di polizia federale nonché le unità dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini che svolgono compiti di polizia di frontiera (di seguito «autorità di polizia») degli Stati contraenti si assistono reciprocamente nell’ambito delle loro rispettive competenze nella prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici nonché nella prevenzione e nel perseguimento di reati, sempreché il diritto nazionale non riservi la presentazione o il disbrigo della domanda alle autorità giudiziarie. Se l’autorità richiesta non è competente a trattare una domanda, la trasmette all’autorità competente. (2). Le domande di assistenza secondo il paragrafo 1 concernenti la prevenzione e il perseguimento di reati e le risposte sono generalmente trasmesse dai servizi centrali nazionali degli Stati contraenti e rispedite allo stesso modo. Le autorità di polizia competenti degli Stati contraenti possono trasmettersi direttamente le domande e le relative risposte, se:
Sono considerate zone di frontiera: – nella Repubblica federale di Germania: il Land Baden-Württemberg e lo Stato libero di Baviera; – nella Confederazione Svizzera: i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa, Zurigo, Turgovia e San Gallo.
I servizi centrali nazionali ai sensi del presente accordo sono l’Ufficio federale anticrimine («Bundeskriminalamt») per la Repubblica federale di Germania e l’Ufficio federale di polizia fedpol per la Confederazione Svizzera.
(1). L’Ufficio federale anticrimine e l’Ufficio federale di polizia fedpol si trasmettono, su incarico delle autorità giudiziarie, le domande di segnalazione a scopo di arresto in vista dell’estradizione mediante un sistema elettronico protetto di messaggeria. Una domanda di segnalazione conformemente al presente paragrafo è equiparata alla domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19572. I servizi centrali degli Stati contraenti menzionati nel primo periodo hanno la facoltà di consentire alle altre autorità di polizia l’accesso, mediante procedura informatizzata, ai dati così ottenuti per lo scopo citato nel primo periodo. (2). Sono messi a disposizione esclusivamente i dati necessari allo scopo di cui al paragrafo 1. Lo Stato contraente segnalante esamina se l’importanza del caso giustifica una trasmissione. (3). Sono comunicate unicamente le seguenti indicazioni:
Sulla base di tali informazioni, lo Stato contraente richiesto può esaminare la segnalazione, generalmente entro 24 ore, e, durante detto periodo, decidere di rinunciare all’esecuzione della misura pretesa sul suo territorio. Se il risultato di tale esame è la rinuncia all’esecuzione della misura pretesa, essa va comunicata allo Stato contraente richiedente con l’indicazione dei motivi. (5). Se uno Stato contraente, vista la particolare urgenza, richiede, su indicazione di un’autorità giudiziaria, una misura di ricerca urgente, lo Stato contraente richiesto inizia immediatamente l’esame e prende i necessari provvedimenti affinché la misura pretesa possa essere eseguita senza indugio nel caso in cui la segnalazione venga approvata. (6). Se eccezionalmente non è possibile procedere all’arresto a causa di un esame non ancora terminato o di una decisione negativa dello Stato contraente richiesto, la segnalazione va trattata da quest’ultimo quale segnalazione per l’accertamento di soggiorno, nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta. (7). Lo Stato contraente richiesto attua le misure pretese con la domanda di segnalazione sulla base della Convenzione di estradizione in vigore e a norma del diritto nazionale. Fatta salva la possibilità di arrestare la persona in questione conformemente al diritto nazionale, lo Stato contraente richiesto non è obbligato a eseguire le misure, se si tratta di un suo cittadino. (8). Se lo Stato contraente richiesto considera una segnalazione incompatibile con il proprio diritto nazionale, con obblighi internazionali o con interessi nazionali fondamentali, non è tenuto a eseguire sul suo territorio le misure richieste nella segnalazione. È necessario informare l’altro Stato contraente, indicandogli i motivi del rifiuto.
(1). I dati sui veicoli e sui loro detentori iscritti nei registri centrali d’immatricolazione dei veicoli possono essere trasmessi dagli Stati contraenti, purché siano necessari per:
Gli Stati contraenti riconoscono reciprocamente i numeri di immatricolazione e le licenze di circolazione di veicoli con immatricolazione speciale provenienti dall’altro Stato contraente per la partecipazione temporanea alla circolazione stradale sul proprio territorio. I dettagli sono disciplinati da un accordo stipulato tra il Ministero federale tedesco dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) della Confederazione Svizzera. È fatto salvo l’articolo 61.
(1). Nei casi in cui la domanda non può essere presentata per tempo per il tramite delle autorità giudiziarie competenti senza compromettere il successo della misura, le domande di misure per assicurare le tracce e le prove, comprese l’esecuzione di esami medici e la perquisizione di persone e di abitazioni, come pure il sequestro di materiale probatorio, possono essere presentate direttamente dalle competenti autorità di polizia alle autorità di polizia dell’altro Stato contraente. L’articolo 4 paragrafo 2 si applica per analogia. (2). Le autorità giudiziarie competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto devono essere immediatamente informate con l’indicazione dei motivi dell’urgenza. (3). La trasmissione allo Stato richiedente dei risultati della misura eseguita necessita di una domanda formale di assistenza giudiziaria da parte delle autorità giudiziarie. Se la trasmissione dei risultati della misura eseguita è urgente ai sensi del paragrafo 1 primo periodo, l’autorità di polizia richiesta può comunicare i risultati direttamente all’autorità di polizia dello Stato richiedente, previo consenso dell’autorità giudiziaria competente.
Le autorità di polizia degli Stati contraenti possono scambiarsi in modo puntuale e spontaneo le informazioni che sembrano essere necessarie al destinatario per favorire la prevenzione di minacce concrete alla sicurezza o all’ordine pubblici oppure per la prevenzione e il perseguimento di reati. Il destinatario deve esaminare l’opportunità dei dati trasmessi ed eliminare i dati non necessari oppure ritrasmetterli all’ufficio di trasmissione. Allo scambio di informazioni si applica per analogia l’articolo 4 paragrafi 2, 3 e 6. È fatta salva la competenza delle autorità giudiziarie.
(1). Gli uffici competenti di uno Stato contraente possono inviare, nell’ambito del perseguimento di reati e di violazioni dell’ordine pubblico, per i quali nell’altro Stato è accordata l’assistenza giudiziaria, atti giudiziari e altri documenti amministrativi direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell’altro Stato contraente. (2). I documenti, o perlomeno i passaggi essenziali, devono essere redatti nella lingua ufficiale parlata nel luogo di consegna del destinatario o nella lingua ufficiale degli Stati contraenti parlata dal destinatario oppure tradotti in una di queste lingue. (3). Gli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione europea del 20 aprile 19593di assistenza giudiziaria in materia penale si applicano anche in caso di citazione a comparire trasmessa per posta.
Le autorità di polizia degli Stati contraenti collaborano nel campo della formazione e del perfezionamento, in particolare:
(1). Agenti o altri impiegati (di seguito «agenti») delle autorità di polizia di uno Stato contraente sono autorizzati a continuare un’osservazione nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria su un reato che può dar luogo a estradizione nello Stato richiesto, se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera sul suo territorio in base a una domanda di assistenza giudiziaria presentata preventivamente. Lo stesso vale per un’osservazione volta a garantire l’esecuzione di una pena. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni speciali. Su richiesta, l’osservazione è affidata agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio è effettuata. La domanda di cui al primo periodo deve essere rivolta all’autorità designata da ogni Stato contraente quale autorità competente ad accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta. L’autorizzazione concessa è valida di volta in volta sull’intero territorio. La frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. (2). Se, per motivi di particolare urgenza, l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non può essere richiesta, si può continuare un’osservazione. La domanda è trasmessa senza indugio. L’osservazione è interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territorio ha luogo ne faccia richiesta o se l’autorizzazione non è trasmessa entro otto ore dal passaggio della frontiera. (3). L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:
La trasmissione può avvenire anche per il tramite dei servizi centrali nazionali o delle autorità di polizia che dirigono l’intervento. Nei casi in cui la domanda non è presentata tramite i servizi centrali nazionali, questi ultimi ricevono contemporaneamente una copia della domanda. (5). Ogni passaggio di frontiera deve essere comunicato immediatamente, ancora durante l’osservazione, a seconda del luogo del passaggio, alla seguente autorità: – nella Repubblica federale di Germania, all’Ufficio anticrimine («Landeskriminalamt») dei Laender Baden-Württemberg o Baviera; – nella Confederazione Svizzera, al servizio centrale nazionale.
(1). Se il rispettivo diritto nazionale lo consente, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente sono autorizzati a continuare un’osservazione per prevenire reati sul territorio dell’altro Stato contraente che possono dar luogo a estradizione, se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera sulla base di una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni speciali. Gli agenti addetti all’osservazione devono informare immediatamente dell’avvenuto passaggio di frontiera l’autorità dello Stato contraente richiesto di cui all’articolo 14 paragrafo 5. Su richiesta, l’osservazione va affidata agli agenti dello Stato contraente sul cui territorio viene effettuata. (2). La domanda di cui al paragrafo 1 va presentata: – nella Repubblica federale di Germania, al rispettivo Ufficio anticrimine («Landeskriminalamt») dei Laender Baden-Württemberg o Baviera; – nella Confederazione Svizzera, alle autorità preposte al perseguimento penale di cui all’articolo 14 paragrafo 4.
I servizi centrali nazionali ricevono contemporaneamente una copia della domanda (3). L’osservazione può continuare oltre frontiera anche nei casi in cui l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non possa essere puntualmente richiesta per motivi di particolare urgenza o le autorità competenti non siano in grado di eseguire in tempo utile l’osservazione o di assumerne la direzione. Gli agenti addetti all’osservazione si mettono immediatamente in contatto, normalmente già prima del passaggio di frontiera, con l’autorità competente di cui all’articolo 14 paragrafo 5 dello Stato contraente richiesto. Va presentata senza indugio una domanda conformemente al paragrafo 1 con l’indicazione dei motivi che giustificano il passaggio di frontiera senza preventiva autorizzazione. I servizi centrali nazionali ricevono contemporaneamente una copia della domanda. L’osservazione è interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui al secondo periodo o della domanda di cui al terzo periodo, oppure se non è stata ottenuta l’autorizzazione entro otto ore dal passaggio della frontiera. (4). La frontiera può essere attraversata anche al di fuori dei valichi autorizzati e delle ore di apertura prestabilite. L’articolo 14 paragrafo 3 si applica per analogia. (5). Le osservazioni secondo la presente disposizione sono limitate alle zone di frontiera di cui all’articolo 5, sempreché non siano proseguite sotto la direzione dello Stato richiesto.
(1). Gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente che, nel proprio Paese, inseguono una persona la quale:
hanno la facoltà di continuare l’inseguimento sul territorio dell’altro Stato contraente senza la sua autorizzazione preventiva, quando le autorità competenti dell’altro Stato contraente non hanno potuto essere previamente avvertite data la particolare urgenza o non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per intraprendere l’inseguimento. Gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono senza indugio, generalmente già prima del passaggio di frontiera, le autorità competenti dello Stato contraente. L’inseguimento è interrotto non appena lo Stato contraente sul cui territorio esso deve avvenire lo richiede. Su richiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento, le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto. (2). Se non viene chiesto di interrompere l’inseguimento e le autorità locali non possano intervenire in tempo, gli agenti impegnati nell’inseguimento hanno la facoltà di trattenere la persona finché gli agenti dell’altro Stato contraente, da avvertire immediatamente, non procedono alla verifica di identità o all’arresto. (3). L’inseguimento previsto nei paragrafi 1 e 2 può svolgersi senza limiti di spazio e di tempo. L’articolo 14 paragrafo 1 sesto periodo si applica per analogia. (4). L’inseguimento può aver luogo soltanto alle seguenti condizioni generali:
(1). Sulla base di una domanda preventiva di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente può autorizzare l’impiego sul proprio territorio di agenti dello Stato richiedente sotto conferimento di un’identità di copertura per il chiarimento di reati (agente infiltrato), se sussistono sufficienti indizi effettivi a sostegno dell’esistenza di un reato che può dar luogo a estradizione e per il perseguimento del quale il rispettivo diritto nazionale autorizza l’impiego di agenti infiltrati. L’autorizzazione concessa è valida di volta in volta sull’intero territorio. Lo Stato richiedente presenta la domanda unicamente qualora il chiarimento della fattispecie sia impossibile o notevolmente più difficoltoso senza la prevista misura d’inchiesta. L’articolo 14 paragrafo 1 sesto periodo si applica per analogia. (2). Le inchieste nello Stato richiesto si limitano a singoli interventi di durata limitata. La preparazione degli interventi avviene in stretta collaborazione tra le autorità coinvolte dello Stato richiesto e di quello richiedente. La direzione degli interventi spetta a un agente dello Stato richiesto; le azioni degli agenti dello Stato richiedente sono ascrivibili allo Stato che dirige l’intervento. Lo Stato contraente richiesto può esigere in qualsiasi momento la conclusione delle inchieste. (3). I presupposti per l’intervento di agenti infiltrati, le condizioni in cui esso avviene, come pure i criteri per l’utilizzazione dei risultati dell’inchiesta sono determinati dallo Stato contraente richiesto in base alla sua legislazione nazionale. Lo Stato contraente richiedente riceve le necessarie informazioni in proposito dallo Stato contraente richiesto. (4). Lo Stato contraente richiesto offre il necessario supporto a livello di personale e tecnico. Prende tutte le misure necessarie per proteggere gli agenti dello Stato contraente richiedente durante il loro intervento sul suo territorio. (5). Qualora, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente non possa essere richiesta ed esistano i presupposti giuridici per l’impiego di agenti infiltrati nell’altro Stato contraente, gli agenti infiltrati possono intervenire eccezionalmente sul territorio dell’altro Stato contraente senza autorizzazione preventiva, se in caso contrario vi è pericolo che l’identità di copertura venga scoperta. L’intervento va notificato immediatamente all’autorità dell’altro Stato contraente di cui al paragrafo 6. Va presentata senza indugio una domanda con l’indicazione dei motivi che giustificano un intervento senza preventiva autorizzazione. In questi casi, l’agente infiltrato deve limitare la sua attività strettamente alla salvaguardia dell’identità di copertura. (6). La domanda deve essere presentata al servizio centrale nazionale oppure all’autorità competente ad accordare l’autorizzazione con contemporanea informazione del servizio centrale nazionale. Nei casi di inchiesta mascherata nella Repubblica federale di Germania limitati prevedibilmente alle zone di frontiera di cui all’articolo 5, una copia della domanda deve essere indirizzata anche ai competenti Uffici anticrimine dei Laender Baden-Württemberg e Baviera con contemporanea informazione del servizio centrale nazionale. (7). Le autorità competenti dello Stato contraente sul cui territorio è avvenuto l’intervento devono essere immediatamente informate a voce e rapidamente per scritto in merito all’esecuzione e ai risultati dell’impiego di agenti infiltrati. (8). Gli Stati contraenti possono mettersi reciprocamente a disposizione agenti infiltrati che agiscono su incarico e sotto la direzione della competente autorità del rispettivo altro Stato contraente.
(1). Se il rispettivo diritto nazionale lo consente, le inchieste mascherate per la prevenzione di reati che possono dar luogo a estradizione possono continuare sul territorio dell’altro Stato contraente, se quest’ultimo ha autorizzato l’inchiesta mascherata transfrontaliera sulla base di una domanda presentata preventivamente alle autorità indicate nel paragrafo 2. (2). Nella Confederazione Svizzera, la domanda va indirizzata alle autorità preposte al perseguimento penale secondo l’articolo 14 paragrafo 4, nella Repubblica federale di Germania all’Ufficio anticrimine del Land sul cui territorio ha inizio l’inchiesta mascherata transfrontaliera, con contemporaneo avviso dell’Ufficio federale anticrimine. (3). L’articolo 17 paragrafo 1 terzo e quarto periodo, paragrafi 2–5 nonché 7 e 8 si applica per analogia.
(1). Su domanda dello Stato contraente richiedente, lo Stato contraente richiesto può autorizzare, sul suo territorio, l’importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l’esportazione sorvegliata, in particolare il traffico illecito di stupefacenti, armi, parti di armi, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici, precursori di sostanze esplodenti, medicinali, specie di fauna e di flora nonché loro parti o loro derivati, rifiuti, denaro falso, beni rubati e merce ricettata, documenti di viaggio falsificati, contraffatti o utilizzati abusivamente nonché il riciclaggio di denaro, se lo Stato contraente richiedente ritiene che sarebbe impossibile o notevolmente più difficile scoprire in altro modo i mandanti, altri complici o i canali di distribuzione. L’articolo 14 paragrafo 1 quinto e sesto periodo si applica per analogia. Con l’accordo degli Stati contraenti, le consegne sorvegliate possono essere intercettate e in seguito rimesse nuovamente in circolazione intatte come prima oppure dopo sottrazione o sostituzione parziale o integrale del loro contenuto. Se la merce comporta un rischio insostenibile per le persone coinvolte nel trasporto o per la popolazione, lo Stato contraente richiesto può limitare o respingere le consegne sorvegliate. (2). Lo Stato contraente richiesto assume il controllo delle consegne al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito per evitare un’interruzione della sorveglianza. Garantisce la costante sorveglianza del trasporto in modo da essere in grado di intercettare in ogni momento gli autori del reato o la merce. Gli agenti dello Stato contraente richiedente possono, con l’accordo dello Stato contraente richiesto, continuare il tragitto assieme agli agenti dello Stato contraente richiesto dopo la presa in consegna della merce sorvegliata da parte di questi ultimi. In tal caso devono rispettare le disposizioni del presente articolo nonché il diritto dello Stato contraente richiesto; devono inoltre ottemperare agli ordini degli agenti dello Stato contraente richiesto. (3). Le domande di consegne sorvegliate, che iniziano o continuano in uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche lo Stato terzo garantisce l’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 2 primo e secondo periodo. (4). L’articolo 14 paragrafo 3 numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 si applica per analogia. (5). Si applicano le regole di competenza dell’articolo 14 paragrafo 4. Le domande di esportazione sorvegliata si presentano: – nella Repubblica federale di Germania, al Ministero pubblico nella cui giurisdizione inizia il trasporto o che ne viene a conoscenza per primo; – per la Confederazione Svizzera, alle autorità federali o cantonali preposte al perseguimento penale sul cui territorio iniziale il trasporto.
La trasmissione può avvenire anche per il tramite dei servizi centrali nazionali o delle autorità di polizia che dirigono l’intervento. Nei casi in cui la domanda non è presentata per il tramite dei servizi centrali nazionali, questi ultimi ricevono contemporaneamente una copia della domanda.
(1). Le autorità di polizia degli Stati contraenti cooperano, conformemente al diritto internazionale e nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari nonché le vittime (di seguito «le persone da proteggere»). (2). La cooperazione comprende in particolare lo scambio d’informazioni nonché l’accoglienza di persone da proteggere, inclusa l’assistenza per il loro trasporto. (3). Un’intesa di esecuzione disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell’ambito dell’accoglienza di persone da proteggere. (4). Le persone da proteggere inserite in un programma di protezione dei testimoni dello Stato contraente richiedente non sono ammesse nel programma di protezione dei testimoni dello Stato contraente richiesto. L’ordinamento giuridico dello Stato contraente richiesto si applica per analogia all’attuazione della cooperazione riguardante la protezione di tali persone. (5). Se necessario, lo Stato contraente richiedente assume le spese di sostentamento delle persone da proteggere e le spese relative alle altre misure di cui ha chiesto l’adozione. Lo Stato contraente richiesto assume i costi del personale, dei beni e dei servizi necessari per proteggere tali persone. (6). Se motivi gravi lo giustificano, lo Stato contraente richiesto può porre fine alla cooperazione dopo averne informato lo Stato contraente richiedente. In tali casi lo Stato contraente richiedente è tenuto a riprendere in custodia le persone da proteggere.
(1). Per intensificare la cooperazione, le autorità di polizia degli Stati contraenti possono costituire pattuglie comuni, gruppi misti di controllo, di analisi e di osservazione e organizzare altre forme di intervento comuni finalizzate a prevenire e perseguire reati e a prevenire minacce per la sicurezza e l’ordine pubblici, compresa la migrazione illegale, in seno alle quali gli agenti partecipano a interventi sul territorio di un altro Stato contraente. (2). Durante tali interventi, le autorità di polizia dello Stato contraente sul cui territorio avviene l’intervento possono delegare agli agenti dell’altro Stato contraente compiti esecutivi di polizia comprese competenze ufficiali. (3). La delega di tali compiti presuppone un accordo fra le autorità di polizia degli Stati contraenti interessati. (4). Gli agenti incaricati dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono autorizzati a esercitare competenze ufficiali unicamente sotto la direzione del servizio dell’altro Stato contraente che dirige l’intervento. Gli agenti agiscono nel rispetto del diritto internazionale e del diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti sono ascritte allo Stato contraente sul cui territorio gli agenti esercitano competenze ufficiali.
In casi di compiti e competenze simili, le autorità di polizia nelle zone di frontiera di cui all’articolo 5, i loro servizi subordinati e le relative forze di intervento di uno Stato contraente possono attuare una particolare cooperazione con le rispettive autorità di polizia dell’altro Stato contraente. Detta cooperazione consiste in particolare, oltre in regolari contatti, nel fatto che agenti di uno Stato contraente agiscono nell’altro Stato contraente per un periodo determinato e nell’ambito di attività di tipo transfrontaliero, senza però assumere competenze ufficiali.
(1). Per prevenire minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici nonché per prevenire e perseguire reati, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente possono essere subordinati ai servizi competenti dell’altro Stato contraente al fine di svolgere compiti esecutivi di polizia, comprese competenze ufficiali, e di fornire sostegno alle autorità nell’esecuzione dei loro compiti. (2). La subordinazione presuppone che vi sia l’accordo dei servizi competenti di entrambi gli Stati contraenti. (3). Gli agenti subordinati ai sensi del paragrafo 1 esercitano le loro competenze ufficiali unicamente sotto la direzione del servizio che dirige l’intervento e di regola in presenza di agenti dell’altro Stato contraente. Le azioni degli agenti subordinati vanno attribuite allo Stato che dirige l’intervento.
(1). Uno Stato contraente può distaccare agenti di collegamento nell’altro Stato contraente, se quest’ultimo lo autorizza. (2). Gli agenti di collegamento forniscono assistenza e consulenza senza assumere competenze ufficiali. Forniscono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle competenze loro attribuite dalle autorità di polizia degli Stati contraenti coinvolti. (3). Gli agenti di collegamento distaccati in uno Stato terzo possono, di comune accordo e previo consenso dello Stato terzo, tutelare anche gli interessi dell’altro Stato contraente.
Le autorità di polizia degli Stati contraenti partecipano a operazioni di ricerca transfrontaliere sul rispettivo territorio, quali ricerche a tappeto di autori di reato in fuga. I servizi centrali nazionali devono essere coinvolti nelle operazioni d’importanza sovraregionale.
(1). Sul territorio degli Stati contraenti, nelle zone di frontiera di cui all’articolo 5, si possono istituire centri comuni per lo scambio di informazioni e per l’assistenza delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti competenti nelle zone di frontiera. (2). Nei centri comuni lavorano in diretto contatto agenti delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti nell’ambito delle rispettive competenze, allo scopo di scambiarsi, di analizzare e di trasmettere le informazioni relative alle questioni che concernono le zone di frontiera (senza pregiudicare il traffico di servizio e lo scambio di informazioni per il tramite dei servizi centrali nazionali), come pure allo scopo di rafforzare il coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente accordo. (3). La funzione di assistenza comprende anche i preparativi e la collaborazione durante il trasferimento di persone sulla base degli accordi vigenti tra gli Stati contraenti. (4). Ai centri comuni non incombe l’attuazione autonoma di interventi operativi. Gli agenti dei centri comuni sottostanno alle istruzioni e al potere disciplinare delle rispettive autorità nazionali. (5). Nei centri comuni gli agenti delle autorità di polizia possono esercitare, a beneficio delle autorità distaccanti, attività non operative che esulano dai compiti di cui ai paragrafi 1–3. (6). Il numero e la sede dei centri comuni come pure le modalità di cooperazione e l’equa ripartizione delle spese sono disciplinate in un accordo separato. (7). Gli agenti delle autorità di polizia possono collaborare con i centri comuni degli Stati contraenti che questi ultimi gestiscono nelle zone di frontiera assieme a uno Stato confinante comune, sempreché tale Stato confinante acconsenta a una simile partecipazione. Le modalità di cooperazione e la ripartizione delle spese sono disciplinate tra tutti gli Stati coinvolti. (8). Le autorità competenti possono istituire uffici di collegamento di polizia di frontiera a sostegno della cooperazione in materia. I paragrafi 1–7 si applicano per analogia.
(1). Sul territorio degli Stati contraenti, nelle zone di frontiera di cui all’articolo 5, si possono istituire, in modo duraturo o per un periodo di tempo limitato, servizi operativi comuni. (2). Nei servizi operativi comuni gli agenti delle autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti lavorano in diretto contatto, anche in termini operativi, al fine di eseguire misure volte a intensificare la cooperazione operativa, in particolare ai sensi degli articoli 21–23 e 25. (3). Le informazioni relative alle questioni che concernono la cooperazione nei servizi operativi comuni possono essere scambiate, analizzate e trasmesse direttamente. Il traffico di servizio e lo scambio di informazioni per il tramite dei servizi centrali nazionali e all’interno dei centri comuni non sono pregiudicati. (4). Nei servizi operativi comuni gli agenti delle autorità di polizia possono esercitare, a beneficio delle autorità distaccanti, anche attività non operative che esulano dai compiti di cui al paragrafo 2. (5). L’articolo 26 paragrafi 4 secondo periodo e 6 si applica per analogia.
(1). Le autorità di polizia di entrambi gli Stati contraenti si assistono reciprocamente, nei limiti del diritto nazionale, in caso di manifestazioni di massa e simili eventi di ampia portata, di catastrofi come pure di sinistri gravi e di pregiudizi in relazione a infrastrutture critiche:
(1). Per prevenire un pericolo attuale o imminente per la vita o l’integrità fisica, per proteggere beni materiali importanti o per assicurare mezzi di prova allo scopo di indagare su reati constatati durante l’adempimento dei loro compiti, gli agenti delle autorità di polizia di uno Stato contraente possono adottare misure preventive nella zona di frontiera sul territorio dell’altro Stato contraente, senza una preventiva autorizzazione dell’altro Stato contraente o su incarico dell’altro Stato contraente. (2). Un pericolo attuale o imminente ai sensi del paragrafo 1 sussiste se vi è il rischio che, in caso di attesa dell’intervento degli agenti dell’altro Stato contraente, il pericolo possa concretizzarsi o i mezzi di prova andare persi. (3). Gli agenti che attraversano la frontiera avvisano immediatamente le autorità di polizia dell’altro Stato contraente di cui al paragrafo 5. Queste ultime confermano di essere state informate e adottano senza indugio le misure necessarie per prevenire il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. Gli agenti che attraversano la frontiera possono agire nel territorio dell’altro Stato contraente solo fino a quando quest’ultimo avrà adottato le misure necessarie per prevenire il pericolo. Gli agenti che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le istruzioni dell’altro Stato contraente. (4). Gli agenti che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e il diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti che attraversano la frontiera sono ascritte allo Stato contraente sul cui territorio ha luogo l’intervento. (5). Le comunicazioni sono indirizzate alle autorità seguenti: – per la Repubblica federale di Germania, alla centrale di polizia della zona di confine di cui all’articolo 5 nella quale avverrà presumibilmente il passaggio di frontiera; – per la Confederazione Svizzera, al comando dell’autorità di polizia della zona di confine di cui all’articolo 5 nella quale avverrà presumibilmente il passaggio di frontiera.
(1). Per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nel traffico ferroviario pubblico transfrontaliero, gli agenti delle autorità di polizia sono autorizzati a proseguire, conformemente al loro diritto nazionale, un atto ufficiale iniziato sul proprio territorio a bordo di un treno passeggeri fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altro Stato contraente. (2). Se la misura non può essere conclusa fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altro Stato contraente, gli agenti scendono dal treno. Sono autorizzati a far scendere dal treno le persone interessate dalla misura, in modo da portare a termine la misura in stazione. Se le circostanze particolari del caso rendono necessario restare eccezionalmente sul treno, la misura può essere proseguita a bordo di quest’ultimo. Gli agenti possono essere autorizzati a salire a bordo di un treno passeggeri all’ultima fermata prevista sul territorio dell’altro Stato contraente per avere la possibilità di adottare misure volte a mantenere la sicurezza e l’ordine pubblici dopo il passaggio della frontiera. (3). Ai paragrafi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 29 paragrafo 3. (4). Durante tali interventi, gli agenti sono autorizzati, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 16 paragrafo 1 o al fine di prevenire o perseguire un reato tentato o commesso sul territorio dell’altro Stato contraente punibile ai sensi del rispettivo diritto nazionale, a fermare una persona sul territorio dell’altro Stato contraente fino all’arrivo degli agenti di quest’ultimo. L’articolo 16 paragrafo 4 numeri 3 e 5 si applica per analogia. (5). I paragrafi 1–3 si applicano per analogia al traffico passeggeri fluviale e lacustre.
(1). Nell’ambito di interventi transfrontalieri possono essere impiegate imbarcazioni e, con l’accordo delle competenti autorità di polizia, anche aeromobili con e senza occupanti. (2). Durante gli interventi transfrontalieri, gli agenti delle autorità di polizia sottostanno alle stesse disposizioni di diritto del traffico aereo e nautico degli agenti delle autorità di polizia dello Stato contraente sul cui territorio prosegue l’intervento. Gli Stati contraenti si informano reciprocamente sulle rispettive situazioni giuridiche vigenti.
(1). La consegna di persone tra i due Stati contraenti può aver luogo alla frontiera o in un luogo appropriato vicino alla frontiera o in un aeroporto, se le autorità di polizia competenti dello Stato contraente sul cui territorio deve avvenire la consegna l’approvano nel caso concreto. La consegna avviene in luoghi dotati di infrastrutture che permettano di effettuare la consegna in sicurezza. Le autorità di polizia degli Stati contraenti s’informano reciprocamente sui luoghi e le infrastrutture ubicate sul proprio territorio adeguate alla consegna di persone. (2). Per il trasporto di persone dalla frontiera al luogo di consegna sul territorio dell’altro Stato contraente o dal luogo di consegna sul territorio dell’altro Stato contraente alla frontiera si applica per analogia l’articolo 34.
(1). Gli Stati contraenti cooperano inviando consulenti in materia di documenti. (2). La cooperazione comprende in particolare:
(1). Se uno Stato contraente ha autorizzato, conformemente al diritto nazionale, la richiesta dell’altro Stato contraente di trasferire attraverso, dal o nel proprio territorio una persona la cui libertà è stata limitata o revocata da misure delle autorità, le autorità competenti degli Stati contraenti concordano le modalità di trasporto. Sono fatti salvi gli obblighi relativi all’ottenimento di un’autorizzazione di trasporto da parte delle autorità giudiziarie degli Stati contraenti. (2). Il trasporto è di norma eseguito dall’autorità competente dello Stato contraente che ne fa richiesta. Gli agenti preposti all’accompagnamento sono autorizzati a compiere sul territorio dell’altro Stato contraente sul quale avviene il trasporto unicamente gli atti ufficiali conformemente al diritto nazionale dello Stato contraente in questione collegati al trasporto della persona, compresi il fermo della persona e la propria sicurezza personale. A tale scopo è consentita l’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l’ordine pubblici e, se necessario, anche l’applicazione di misure coercitive. Gli agenti preposti all’accompagnamento segnalano senza indugio alle autorità competenti tutti gli imprevisti che si verificano sul territorio dello Stato contraente richiesto. (3). In deroga al paragrafo 2, lo Stato contraente sul cui territorio ha luogo il trasporto può chiedere di eseguire il trasporto in modo autonomo o con l’accompagnamento dello Stato contraente richiedente. (4). L’autorità di polizia competente dell’altro Stato contraente deve essere informata tempestivamente del trasporto previsto, della data, dell’itinerario e del mezzo di trasporto prescelto, nonché delle generalità della persona oggetto del trasporto e degli agenti preposti all’accompagnamento. (5). Il trasporto va eseguito seguendo il percorso più adatto e senza prevedere soste superflue. (6). In caso di fuga della persona oggetto del trasporto, gli agenti dello Stato contraente richiedente preposti all’accompagnamento sono tenuti a inseguire senza indugio la persona e a informarne l’autorità dello Stato contraente richiesto nonché, laddove possibile, il prossimo servizio di polizia raggiungibile del medesimo Stato contraente. L’inseguimento termina al più tardi nel momento in cui gli agenti dello Stato contraente richiesto ne assumono il controllo. L’inseguimento è interrotto non appena l’autorità dello Stato contraente richiesto lo esige. L’articolo 16 si applica per analogia all’esecuzione dell’inseguimento. (7). Nei casi in cui il trasporto non comporta una minaccia accresciuta per la sicurezza e l’ordine pubblici, si può eseguire il trasporto in treno, per via navigabile o aerea. In caso di trasporto a bordo di mezzi di trasporto pubblico, occorre informare in precedenza l’impresa di trasporti pubblici. (8). Le persone oggetto del trasporto non necessitano di documenti di viaggio o di un visto. (9). Sono considerati trasporti ai sensi del presente articolo in particolare:
Il numero 3 (via aerea) non si applica al transito nell’ambito di una misura di rimpatrio ai sensi del primo periodo.
Gli agenti delle autorità di polizia in servizio possono attraversare il territorio dell’altro Stato contraente a bordo di mezzi d’intervento ammessi per il servizio al fine di raggiungere al meglio il luogo d’intervento o di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente. Il transito con il segnale di avvertimento attivato deve essere comunicato immediatamente, possibilmente prima di attraversare la frontiera, alle autorità di polizia dell’altro Stato contraente.
(1). In caso di reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di uno o entrambi gli Stati contraenti, si possono allestire nuovi posti d’ispezione frontalieri alle frontiere interne sul territorio dell’altro Stato o utilizzare quelli già esistenti, se le autorità di polizia competenti dell’altro Stato contraente vi acconsentono. Gli agenti delle autorità di polizia sono autorizzati a esercitare le loro competenze relative all’esecuzione dei controlli alla frontiera sul territorio dell’altro Stato contraente. (2). L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni. Lo Stato contraente sul cui territorio sono eseguiti i controlli alla frontiera può decidere autonomamente in merito alla partecipazione delle sue autorità di polizia. (3). La misura è interrotta su richiesta dello Stato contraente sul cui territorio sono eseguiti i controlli alla frontiera. (4). I dettagli possono essere disciplinati in un accordo di esecuzione di cui all’articolo 61.
(1). I dati trasmessi sulla base del presente accordo possono essere trattati unicamente allo scopo previsto dall’accordo per la loro trasmissione, nonché alle condizioni indicate per il caso specifico dall’ufficio addetto alla trasmissione. (2). I risultati di inchiesta ottenuti nell’altro Stato contraente nel quadro di un intervento preventivamente autorizzato, possono essere utilizzati per uno scopo diverso da quello autorizzato unicamente se le autorità competenti dell’altro Stato contraente vi acconsentono. (3). L’utilizzazione di risultati di inchiesta ottenuti nel quadro di una misura eseguita secondo il presente accordo senza autorizzazione preventiva, è possibile soltanto nella misura in cui le autorità competenti dell’altro Stato contraente vi hanno acconsentito su richiesta. Questo vale anche se tale misura o l’intervento di cui al paragrafo 2 è stato interrotto su richiesta dell’altro Stato contraente. (4). Il trattamento dei dati trasmessi sulla base del presente accordo è inoltre autorizzato:
sempreché il trattamento per tale scopo sia necessario e rispetti il principio di proporzionalità. Occorre inoltre tenere conto anche dei divieti di trasmissione applicabili secondo il pertinente diritto nazionale.
Oltre alle norme vigenti nei rispettivi Stati contraenti, si applicano le seguenti disposizioni:
(1). Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche ai dati personali rilevati durante le attività transfrontaliere sul territorio dell’altro Stato contraente. In tale contesto, devono essere osservate le condizioni particolari poste dallo Stato richiesto in relazione alla misura transfrontaliera. (2). Gli agenti che operano sul territorio dell’altro Stato contraente sono autorizzati ad accedere ai sistemi ufficiali di dati personali di detto Stato contraente solo sotto la direzione di uno degli agenti di quest’ultimo.
Gli agenti delle autorità di polizia che operano sul territorio dell’altro Stato contraente ai sensi del presente accordo, necessitano di una tessera di servizio valida munita di fotografia.
(1). Gli agenti delle autorità di polizia che operano sul territorio dell’altro Stato contraente ai sensi del presente accordo, sono autorizzati a indossare l’uniforme e a portare con sé i mezzi d’intervento ammessi per il servizio, in particolare armi e munizioni. Questa disposizione non si applica, se l’altro Stato contraente comunica che non accorda l’autorizzazione o che l’accorda solo a determinate condizioni. (2). Lo stesso vale per la partecipazione a cerimonie o presentazioni oppure a eventi rappresentativi paragonabili. (3). L’uso di armi da fuoco da parte di agenti di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato contraente è consentito unicamente se:
Altrimenti l’uso di armi da fuoco da parte di agenti di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato contraente è consentito unicamente in caso di legittima difesa o di aiuto alla legittima difesa. Per il resto, l’autorizzazione all’uso di armi da fuoco di cui ai numeri 1 e 2 è retta dal diritto dello Stato contraente sul cui territorio ha luogo tale uso.
(1). Durante l’esecuzione dei servizi, gli Stati contraenti sono tenuti a fornire agli agenti distaccati la stessa protezione e assistenza fornita ai propri agenti. (2). Gli agenti dell’altro Stato contraente sottostanno alle disposizioni vigenti nel proprio Stato in materia di servizi e in particolare in materia disciplinare e di responsabilità.
(1). Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto all’indennizzo per perdite o danneggiamenti di beni di loro proprietà o appartenenti ad altri organi amministrativi, se il danno è stato causato da un agente di un’autorità di polizia durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo. (2). Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto all’indennizzo per le lesioni o per la morte di un agente di un’autorità di polizia, se il danno è stato causato durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo. Sono fatti salvi i diritti di risarcimento dell’agente o dei suoi superstiti. (3). Qualora, durante l’adempimento di compiti inerenti all’applicazione del presente accordo, un agente di un’autorità di polizia di uno Stato contraente causi un danno a terzi sul territorio dell’altro Stato contraente, la responsabilità è dello Stato contraente sul cui territorio si è verificato il danno conformemente alle norme che si applicherebbero in caso di danno provocato da un proprio agente competente per materia e per territorio. (4). Lo Stato contraente, i cui agenti hanno causato il danno sul territorio dell’altro Stato contraente, deve rimborsare all’altro Stato contraente l’ammontare complessivo del risarcimento dei danni che quest’ultimo ha versato ai danneggiati o ai loro aventi diritto. È esclusa ogni responsabilità diretta degli agenti di uno Stato contraente che hanno causato il danno nei confronti dell’altro Stato contraente. (5). Le autorità competenti degli Stati contraenti lavorano in stretta collaborazione per facilitare la liquidazione delle pretese di risarcimento. In particolare, si scambiano tutte le informazioni a loro disposizione relative ai sinistri ai sensi del presente articolo. (6). I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il danno è stato provocato intenzionalmente o per negligenza grave.
(1). Gli agenti che conformemente al presente accordo operano sul territorio dell’altro Stato contraente sono parificati, riguardo ai reati commessi o subiti, agli agenti dell’altro Stato contraente. (2). Lo Stato contraente per conto del quale e sul territorio del quale gli agenti dell’altro Stato contraente operano conformemente al presente accordo, provvede a mettere a disposizione un patrocinatore in caso di esame giudiziario delle azioni degli agenti dell’altro Stato contraente. Le spese sono a carico dello Stato contraente i cui agenti si avvalgono del patrocinatore. Il presente paragrafo non si applica se gli agenti hanno agito intenzionalmente.
(1). Un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale ai sensi del presente capitolo è un comportamento considerato reato o violazione delle prescrizioni d’ordine della circolazione stradale, comprese le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e ai periodi di riposo e delle norme sul trasporto di merci pericolose. (2). Per crediti pecuniari s’intendono:
(1). La ricerca del detentore è retta dall’articolo 8. (2). Le autorità competenti di uno Stato contraente effettuano, su richiesta delle autorità competenti di un altro Stato contraente, ricerche sull’identità del conducente di un veicolo, sospettato di aver commesso un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale, lo interrogano sui fatti e trasmettono le informazioni raccolte all’autorità richiedente. (3). La ricerca del conducente ai sensi del presente articolo è effettuata soltanto se il credito pecuniario previsto ammonta almeno a 60 euro nella Repubblica federale di Germania o a 70 franchi nella Confederazione Svizzera e se le misure di ricerca adottate dallo Stato contraente richiedente non hanno portato ad alcun esito.
(1). I documenti ufficiali ai sensi del presente capitolo possono essere trasmessi dalle autorità competenti direttamente alla persona interessata; si applica l’articolo 12 paragrafo 2. (2). I documenti ufficiali che sono notificati a una persona fisica o giuridica affinché possa prendere una posizione in merito devono contenere in particolare le informazioni seguenti:
(1). Su richiesta, gli Stati contraenti si prestano assistenza in materia di esecuzione di decisioni con le quali il tribunale competente o l’autorità amministrativa competente di uno degli Stati contraenti accerta un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale e conseguentemente infligge una sanzione a una persona fisica o giuridica. A tal fine devono essere adempiute le seguenti condizioni:
(1). Il trattamento della domanda di esecuzione può essere rifiutato se:
(1). Le decisioni sono eseguite direttamente dalle autorità competenti dello Stato contraente richiesto secondo il diritto nazionale di quest’ultimo e l’importo della multa è convertito nella sua valuta. Per la conversione è determinante il tasso di cambio ufficiale valido nel momento in cui è stata pronunciata la decisione. Se, una volta convertito, l’importo della pena pecuniaria o della multa inflitta supera l’importo massimo della sanzione prevista per la stessa infrazione alle norme sulla circolazione stradale dal diritto dello Stato contraente richiesto, l’esecuzione della pena pecuniaria o della multa è limitata a questo importo massimo. (2). L’esecuzione di una decisione è retta dal diritto dello Stato contraente richiesto, tuttavia lo Stato contraente richiedente può escludere la conversione del credito pecuniario in una pena detentiva sostitutiva.
I costi delle misure ai sensi del presente capitolo non sono fatturati allo Stato contraente richiedente. Il ricavo dell’esecuzione del credito pecuniario permane nello Stato contraente richiesto.
Gli Stati contraenti designano, quando depositano gli strumenti di ratifica, i servizi competenti incaricati dell’applicazione del presente capitolo. Tali designazioni possono essere modificate in qualsiasi momento per via diplomatica.
Le prescrizioni del capitolo VI si applicano ai crediti pecuniari per infrazioni commesse dal momento dell’entrata in vigore del presente accordo.
La cooperazione amministrativa e tecnica può essere disciplinata in un accordo di esecuzione secondo l’articolo 61. Un simile accordo sulla cooperazione ai sensi del capitolo VI del presente accordo può prevedere anche l’uso di moduli nonché l’apertura dello scambio di atti giuridici per via elettronica e la definizione delle modalità necessarie.
Gli Stati contraenti si confrontano periodicamente o puntualmente in merito al capitolo VI, alla sua applicazione pratica e ai suoi effetti.
Se ritiene che l’adempimento della domanda o l’esecuzione di una misura di cooperazione compromettono la sua sovranità o minacciano la sua sicurezza o altri interessi essenziali, uno Stato contraente comunica all’altro Stato contraente che è costretto a rifiutare del tutto o in parte la cooperazione o a farla dipendere da determinate condizioni. Indipendentemente da ciò, un intervento deve essere interrotto non appena lo Stato contraente sul cui territorio ha luogo lo richiede.
Ogni Stato contraente può chiedere che gli esperti di entrambi gli Stati si riuniscano per risolvere questioni relative all’applicazione del presente accordo e per presentare proposte di sviluppo della cooperazione.
(1). Le disposizioni seguenti si applicano per analogia alle indagini condotte dall’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini della Confederazione Svizzera o dall’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania al fine di perseguire violazioni delle norme sul traffico transfrontaliero di merci: – articolo 4 (assistenza su domanda); – articolo 8 (scambio di dati sui veicoli e sui loro detentori); – articolo 10 (assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo); – articolo 11 (trasmissione spontanea di informazioni); – articolo 14 (osservazione ai fini del perseguimento penale o dell’esecuzione della pena); – articolo 15 (osservazione ai fini della prevenzione di reati); – articolo 16 (inseguimento); – articolo 17 (inchieste mascherate per il chiarimento di reati); – articolo 19 (consegne sorvegliate); – articolo 21 (forme di intervento comuni); – articolo 22 (scambio di agenti senza competenze ufficiali); – articolo 23 (scambio di agenti con competenze ufficiali); – articolo 25 (operazioni di ricerca transfrontaliere); – articolo 26 (cooperazione in centri e uffici di collegamento comuni); – articolo 27 (cooperazione in servizi operativi comuni); – articolo 32 (consegna di persone),
nonché le disposizioni dei capitoli IV e V.
Sono fatte salve le altre disposizioni sull’assistenza amministrativa o giudiziaria internazionale. (2). Nella misura in cui gli agenti dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania assumono compiti di polizia di frontiera si applicano le disposizioni seguenti: – articolo 4 (assistenza su domanda); – articolo 8 (scambio di dati sui veicoli e sui loro detentori); – articolo 10 (assistenza di polizia in caso di pericolo nel ritardo); – articolo 11 (trasmissione spontanea di informazioni); – articolo 16 (inseguimento); – articolo 21 (forme di intervento comuni); – articolo 25 paragrafo 2 (operazioni di ricerca transfrontaliere),
nonché le disposizioni dei capitoli IV e V.
La medesima regola si applica anche nel caso in cui gli agenti competenti dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania assumano compiti legati alle violazioni di divieti e limitazioni del traffico transfrontaliero di merci nonché al riciclaggio di denaro. I divieti e le limitazioni concernono in particolare i campi del traffico illegale di stupefacenti, medicamenti, prodotti dopanti, principi attivi, armi, esplosivi, rifiuti, materiali radioattivi e nucleari, merci e tecnologie di importanza strategica e altri tipi di armamenti nonché prodotti pornografici. Gli agenti competenti sono gli agenti dell’amministrazione delle dogane che operano in qualità di inquirenti del pubblico ministero. (3). Nell’ambito della formazione di base e continua, l’articolo 13 si applica per analogia all’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania e all’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini della Confederazione Svizzera. (4). L’articolo 6 si applica nella misura in cui i servizi centrali nazionali ai sensi del presente accordo sono, nel campo della cooperazione doganale, l’Ufficio anticrimine doganale («Zollkriminalamt») per la Repubblica federale di Germania e l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini per la Confederazione Svizzera. (5). Possono essere servizi competenti ai sensi dell’articolo 12 anche i servizi dell’Amministrazione delle dogane della Repubblica federale di Germania e dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini della Confederazione Svizzera.
Ogni Stato contraente si assume le spese sostenute dalle sue autorità in applicazione del presente accordo, sempreché dette spese non scaturiscano da misure ai sensi dell’articolo 28. In questo caso, si applicano direttamente o per analogia le disposizioni dell’Accordo del 28 novembre 19845tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave.
La comunicazione tra le autorità degli Stati contraenti ai sensi del presente accordo avviene in lingua tedesca. Le autorità dei Cantoni di lingua francese e italiana della Confederazione Svizzera possono rispondere alle domande anche in francese o in italiano.
Le autorità competenti degli Stati contraenti, sulla base e nell’ambito del presente accordo, possono concludere accordi volti a disciplinare l’esecuzione amministrativa e tecnica, nonché lo sviluppo della cooperazione in particolare nella zona di confine. Questo vale anche per la cooperazione delle autorità doganali sempreché l’accordo sia applicabile ai sensi dell’articolo 58.
(1). Con il presente accordo sono completate le disposizioni relative all’assistenza amministrativa e giudiziaria e gli ulteriori obblighi degli Stati contraenti contenuti in convenzioni bilaterali o multilaterali. (2). Di massima rimangono impregiudicate le disposizioni del Trattato del 23 novembre 19646sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero nella versione dell’Accordo del 19 marzo 1997 che modifica il Trattato (Trattato di Büsingen). Le limitazioni del Trattato di Büsingen non si applicano alle misure secondo il presente accordo. (3). La cooperazione secondo il presente accordo si svolge sulla base del rispettivo diritto nazionale vigente degli Stati contraenti e conformemente alle norme e alle prescrizioni del diritto internazionale, in particolare nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia tra le autorità di polizia competenti e i servizi responsabili. (4). Il presente accordo non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati contraenti, in particolare la regolamentazione dell’acquis di Schengen e Dublino e i loro sviluppi, nella misura in cui essi sono applicabili agli Stati contraenti.
(1). Gli Stati contraenti si comunicano le modifiche delle designazioni delle autorità e degli enti territoriali citati nel presente accordo mediante una nota verbale. (2). Gli Stati contraenti possono concordare modifiche delle zone di frontiera di cui all’articolo 5 mediante scambi di note. (3). Le note verbali di cui al paragrafo 1 e gli scambi di note di cui al paragrafo 2 sono pubblicati ufficialmente negli Stati contraenti.
(1). Il presente accordo deve essere ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica. (2). Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica in forma scritta da ogni Stato contraente e perde la sua validità sei mesi dopo il ricevimento della denuncia. (3). La registrazione dell’accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite7sarà curata da parte tedesca. (4). Con l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo del 27 aprile 19998tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria è abrogato.
Fatto a Berlino il 5 aprile 2022 in due originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: Karin Keller-Sutter | Per la Repubblica federale di Germania: Nancy Faser Günter Sautter |
|---|
Svizzera Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 52 dell’Accordo sono designati l’Ufficio federale delle strade (USTRA) per l’attuazione tecnica dello scambio automatico di dati relativi a veicoli e detentori, i pubblici ministeri dei Cantoni oppure in alcuni Cantoni le polizie cantonali per l’esecuzione di multe passate in giudicato e le polizie cantonali e comunali per tutte le altre misure di attuazione secondo il capitolo VI. Germania Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 52 dell’Accordo sono designati l’Ufficio federale di giustizia e l’Autorità federale dei trasporti automobilistici:
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