0.415.951.41•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport
0.415.951.41Bilateral International Treaty8 feb 1982
Conchiuso l’8 aprile 1981
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19811
Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 marzo 1982
Entrato in vigore l’8 aprile 1982
(Stato 13 febbraio 2015)
La Confederazione Svizzera
e
il Principato del Liechtenstein
convengono quanto segue:
La Confederazione Svizzera mette la sua organizzazione Gioventù e Sport, comprese tutte le prestazioni, a disposizione del Principato del Liechtenstein, contro rimborso delle spese.
Le basi legali proprie alla Svizzera e al Liechtenstein sono precisate nell’allegato I al presente accordo. Le modificazioni e i complementi saranno notificati reciprocamente per via diplomatica.
Ognuno dei due Stati può disdire il presente accordo per scritto e in ogni tempo. In tal caso, esso è abrogato sei mesi dopo la notifica della disdetta.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, l’8 aprile 1981.
| In nome della Confederazione Svizzera: Diez | In nome del Principato del Liechtenstein: Prinz Heinrich von Liechtenstein |
|---|
(Stato 13 febbraio 2015)
– Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo), RS415.0 – Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo), RS415.01 – Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport, (OPPSpo), RS415.011 – Ordinanza dell’UFSPO del 12 luglio 2012 concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO), RS415.011.2 – Ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO), RS415.013 – Legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo), RS415.1 – Ordinanza del 5 settembre 2012 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), RS415.11 – Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), RS834.1 – Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OPIG), RS834.11 – Direttiva sulla formazione dei quadri Gioventù+Sport dell’Ufficio federale dello sport UFSPO a Macolin
– Sportgesetz vom 16. Dezember 1999 (LGBL 2000 Nr. 52) (Legge sullo sport del 16 dicembre 1999) – Verordnung vom 4. Juli 2000 über den Spitzen- und Leistungssport (LGBL 2000 Nr. 148) (Ordinanza del 4 luglio 2000 concernente lo sport di punta e di prestazione) – Verordnung vom 4. Juli 2000 über den Schulsport, «Jugend und Sport» und den Breiten-, Behinderten- und Seniorensport (LGBL 2000 Nr. 149) (Ordinanza del 4 luglio 2000 concernente l’educazione fisica scolastica, «Gioventù e Sport», lo sport di massa, lo sport per disabili e lo sport per anziani)
(Stato 13 febbraio 2015)
– cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; e
– che soddisfano gli altri requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPSpo e all’articolo 4 OPSpo.
d. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a offerte G+S.
L’UFSPO mette a disposizione degli organizzatori del Liechtenstein stampati e ausili didattici dietro pagamento di un emolumento. L’importo di questo emolumento è calcolato sulla base dell’OEm UFSPO.
L’impiego di materiale G+S e l’uso di alloggi da parte di organizzatori del Liechtenstein sono retti dalle medesime disposizioni applicabili agli organizzatori svizzeri.
L’UFSPO fornisce a tutti i partecipanti ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri residenti in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, buoni a prezzo ridotto per il viaggio di andata e ritorno fra il loro domicilio in Svizzera e la sede del corso. L’UFSPO e G+S L possono concordare che l’UFSPO, dietro rimborso completo da parte di G+S L, fornisca detti buoni viaggio anche ai partecipanti domiciliati nel Principato del Liechtenstein.
Ai cittadini del Liechtenstein non domiciliati in Svizzera non sono corrisposte indennità per perdita di guadagno per la partecipazione a corsi e moduli della formazione dei quadri.
G+S L verifica e autorizza le offerte G+S degli organizzatori del Liechtenstein indirizzate ai gruppi di utilizzatori (GU) 1, 2, 3 e 5 nonché le offerte G+S dei Comuni del Liechtenstein indirizzate al GU 4 (art. 22 cpv. 5 lett. a OPSpo).
(Stato 13 febbraio 2015)
Le prestazioni accordate dalla Svizzera al Principato del Liechtenstein nell’ambito della cooperazione in G+S sono compensate secondo le presenti disposizioni.
Il Principato del Liechtenstein partecipa alle spese amministrative sostenute dalla Confederazione Svizzera riguardo a G+S.
a. Le spese amministrative della Confederazione Svizzera sono riportate nella contabilità analitica a costi integrati dell’UFSPO. Nella fattispecie si tratta essenzialmente di spese per: – i salari e gli oneri salariali accessori per i collaboratori G+S; – i posti di lavoro, inclusi la partecipazione alle spese di esercizio e alle spese generali (overhead ); – la banca dati nazionale per lo sport; – la gestione del materiale G+S. b. La partecipazione alle spese è ricalcolata ogni anno sulla base del conto delle spese amministrative dell’UFSPO dell’anno precedente. c. La partecipazione del Principato del Liechtenstein alle spese è proporzionale al numero di bambini e giovani in età G+S (5–20 anni) nei due Paesi. Per il calcolo fanno stato i rilevamenti statistici a fine 2011: 1 341 298 per la Svizzera, 6471 per il Liechtenstein, ciò che corrisponde a una proporzione pari a 207,27:1. d. La proporzione è ridefinita ogni 5 anni, per la prima volta nel 2018, sulla base del censimento della popolazione del 2016.
L’emolumento di cui all’articolo 21 OSISpo è dedotto dalla partecipazione alle spese amministrative di cui all’articolo 2.2.
Il Principato del Liechtenstein indennizza la Confederazione Svizzera per:
L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi e moduli della formazione dei quadri G+S:
L’indennità ammonta a:
L’importo dell’indennizzo si riduce della somma corrispondente alle persone domiciliate in Svizzera che partecipano a corsi o moduli svolti dagli organizzatori della formazione dei quadri G+S del Liechtenstein.
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