0.442.151.41•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore della formazione musicale
0.442.151.41Bilateral International Treaty13 feb 2019
Concluso il 25 maggio 2018
Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 febbraio 2019
(Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero
(di seguito: Svizzera)
e
il Governo del Principato del Liechtenstein
(di seguito: Liechtenstein),
in seguito denominate «le Parti»,
animati dal desiderio di promuovere gli stretti legami tra la Svizzera e il Liechtenstein nell’ambito della cultura;
convinti che la cooperazione culturale contribuisca a consolidare le relazioni amichevoli tra gli abitanti dei due Stati;
consapevoli che la formazione musicale fornisce un contributo indispensabile allo sviluppo della personalità e al rafforzamento della partecipazione alla vita culturale;
convengono quanto segue:
La partecipazione del Liechtenstein al programma è retta dagli atti normativi e dalle altre disposizioni della Svizzera applicabili di cui all’allegato I, salvo se non è convenuto diversamente di seguito.
Organizzazioni svizzere e del Liechtenstein possono concepire e far riconoscere offerte G+M (moduli di formazione e corsi e campi con bambini e giovani) e assicurarne lo svolgimento in Svizzera o nel Liechtenstein.
Possono partecipare alle offerte G+M di organizzatori svizzeri o del Liechtenstein i bambini e giovani che sono cittadini svizzeri o del Liechtenstein oppure sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein e che soddisfano gli altri requisiti di cui alle disposizioni dell’allegato I.
Agli organizzatori di offerte G+S nei due Stati sono versati contributi sulla base degli stessi principi. Il versamento dei contributi avviene tramite l’organo di esecuzione del programma.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dalle due Parti, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Venezia, il 25 maggio 2018, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca
| Per il Consiglio federale svizzero: Alain Berset | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Aurelia Frick |
|---|
– Legge federale dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu), RS442.1 ; è applicabile l’articolo 12 – Ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica (Regime di promozione, O-DFI), RS442.131
– Istruzioni e regolamenti in materia sul sito Internet del programma: regolamento per le indennità G+M, regolamento per i contributi a corsi e campi G+M e a moduli di formazione per monitori G+M, moduli di iscrizione ecc.
Se le autorità del Principato del Liechtenstein approvano quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein costituiscono un Accordo tra le autorità svizzere e le autorità del Liechtenstein, che entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2021.
1Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi di formazione e formazione continua dei quadri G+S domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera.
2L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi svolti dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, o sostenuti con contributi dall’Ufficio federale della cultura conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
1Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi G+M e campi G+M domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera.
2L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi G+M e campi G+M sostenuti con contributi dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
1Il Liechtenstein partecipa alle spese amministrative sostenute dalla Svizzera per il programma. Si tratta delle spese per l’amministrazione e per lo sviluppo del programma da parte dell’organo di esecuzione e per lo sviluppo e la gestione della banca dati G+M necessaria a tale scopo.
2La partecipazione alle spese è calcolata in base alla contabilità a costi completi dell’organo di esecuzione. La partecipazione del Liechtenstein è proporzionale al numero di bambini e giovani dei due Stati che partecipano al programma.
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