0.443.923.2•Trattato di coproduzione audiovisiva tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada
0.443.923.2Bilateral International Treaty1 ago 2024
Concluso il 3 novembre 2023
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2024
(Stato 1° agosto 2024)
Il Consiglio federale Svizzero
e
il Governo del Canada
(di seguito denominati «Parti»),
riconoscendo che le coproduzioni audiovisive di qualità disciplinate da un trattato favoriscono la vitalità delle rispettive industrie audiovisive nonché lo sviluppo dei loro scambi economici e culturali;
consapevoli che la diversità culturale e l’accesso alla cultura audiovisiva si nutrono di interazioni e scambi costanti tra le culture e vengono rafforzati dalla libera circolazione delle idee;
considerando che, ai fini della cooperazione internazionale, laConvenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali dell’UNESCO, conclusa a Parigi il 20 ottobre 20051, incoraggia i trattati di coproduzione audiovisiva come strumenti per promuovere la cooperazione internazionale;
convenendo che simili scambi possono migliorare le relazioni reciproche;
riconoscendo che i suddetti obiettivi possono essere raggiunti mediante la concessione di vantaggi accordati su scala nazionale alle coproduzioni audiovisive ammissibili disciplinate da un trattato;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Trattato,
(a) «autorità»: i) con «autorità amministrativa» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità designata che amministra il presente Trattato, ii) con «autorità competente» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità investita della responsabilità globale della messa in atto del presente Trattato; (b) con «coproduzione» si intende un’opera audiovisiva prodotta da produttori delle Parti che adempie le disposizioni del presente Trattato e che è riconosciuta come tale da ciascuna Parte; (c) con «Stati coproduttori» si intendono le Parti e, in certi casi, gli Stati terzi; (d) con «Stato terzo» si intende uno Stato a cui almeno una delle Parti è legata mediante un trattato o un protocollo d’intesa in materia di coproduzione e il cui produttore partecipa alla coproduzione; (e) con «Stato non parte» si intende uno Stato diverso dagli Stati coproduttori; (f) con «opera audiovisiva» si intende un’opera cinematografica, televisiva o video (inclusa un’opera digitale non lineare) di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto presente o futuro destinata alla commercializzazione; (g) con «produttore» si intende un soggetto nazionale che dirige la realizzazione di una coproduzione; (h) con «soggetto nazionale» si intende: – nel caso della Svizzera, qualsiasi persona fisica di nazionalità svizzera o domiciliata in Svizzera secondo la definizione fornita dalle leggi svizzere; sono assimilate a queste ultime ai fini del presente Trattato le persone giuridiche con sede sociale in Svizzera, – nel caso del Canada, qualsiasi persona fisica o giuridica secondo la definizione fornita dalle leggi canadesi.
I posti chiave di cui al paragrafo 1 sono ricoperti da uno o più soggetti nazionali di ciascuno degli Stati coproduttori in misura proporzionata ai contributi finanziari dei produttori. 2. Uno di questi posti chiave può essere ricoperto da un soggetto nazionale di uno Stato non parte. 3. In casi eccezionali debitamente motivati e previo consenso delle Parti tramite le rispettive autorità amministrative, un secondo posto chiave può essere ricoperto da un soggetto nazionale di uno Stato non parte.
Le spese nel proprio Paese di un produttore che è un soggetto nazionale di una delle Parti nonché le spese relative al suo personale artistico e tecnico (comprese le posizioni chiave) impiegato in altri Paesi sotto la sua responsabilità devono, in linea di principio, essere proporzionate al suo contributo finanziario.
Fatte salve le rispettive legislazioni e regolamentazioni, le Parti agevolano: (a) l’entrata e il soggiorno temporanei per il personale artistico e tecnico assunto dal produttore dell’altra Parte ai fini della realizzazione della coproduzione; e (b) l’importazione temporanea e la riesportazione di tutto il materiale necessario per la realizzazione della coproduzione.
Ciascuna Parte, tramite la propria autorità amministrativa, provvede affinché la ripartizione dei diritti sulla coproduzione e dei ricavi sia in linea di massima proporzionale al contributo finanziario di ciascun produttore e non inferiore al contributo finanziario minimo di cui all’articolo 4.
Le Parti si adoperano per comporre in modo consensuale e mediante consultazioni qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Montréal il 3 dicembre 2023 in due esemplari, in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Alain Berset | Per il Governo Canadese: Mélanie Joly |
|---|
1. Il presente allegato concerne la procedura di riconoscimento delle coproduzioni nel quadro del Trattato. Le regole di procedura proprie di ciascuna Parte sono pubblicate dalle rispettive autorità amministrative.
4. Le domande devono comprendere in particolare i seguenti documenti, redatti in tedesco, francese, italiano o romancio per la Svizzera, e in francese o inglese per il Canada: (a) Sinossi; (b) Documenti che attestano l’acquisizione dei diritti; (c) Un esemplare del contratto di coproduzione firmato dai produttori. Tale contratto deve menzionare: (i) il titolo della coproduzione, (ii) la ripartizione tra i produttori dei diritti relativi alla coproduzione, (iii) la ripartizione dei ricavi, (iv) la data d’inizio delle riprese, (v) il contratto o un impegno di distribuzione o di diffusione, (vi) l’elenco del personale (incluse le posizioni chiave) con l’indicazione della relativa provenienza, (vii) il budget dettagliato che rispecchia la ripartizione delle spese tra i produttori, (viii) il piano di finanziamento.
5. Le autorità amministrative delle Parti possono inoltre esigere altri documenti e le informazioni supplementari che reputano necessarie. L’elenco dei documenti necessari per depositare una domanda è pubblicato dalle autorità amministrative.
6. Il riconoscimento definitivo dello status di coproduzione può essere accordato una volta conclusa la coproduzione e dopo l’esame, ad opera delle Parti, dei documenti di produzione definitivi.
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