0.631.250.112•Convenzione doganale concernente i contenitori, 1972
0.631.250.112Multilateral International Treaty12 apr 1977
Conchiusa a Ginevra il 2 dicembre 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19761
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 ottobre 1976
Entrata in vigore per la Svizzera il 12 aprile 1977
(Stato 16 ottobre 2024)
Preambolo
Le Parti contraenti,
Desiderose di accrescere e facilitare l’impiego dei contenitori nei trasporti internazionali,
Hanno convenuto quanto segue:
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte;
iii) costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto;
iv) costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all’atto del trasbordo da un genere di trasporto all’altro;
v) costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e
vi) d’un volume interno di almeno un metro cubo;
il termine «contenitore» comprende gli accessori e l’equipaggiamento del contenitore secondo la sua categoria, sempreché accessori e equipaggiamento siano trasportati con il contenitore. Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, né gli imballaggi. Le carrozzerie amovibili sono equiparate ai contenitori.2
d) per «traffico interno», il trasporto di merci caricate all’interno del territorio d’uno Stato per essere scaricate all’interno del territorio del medesimo Stato.
e) per «persona», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche.
f) per «detentore», d’un contenitore, la persona che dispone effettivamente dell’impiego del contenitore, anche senza esserne proprietaria.
Per poter beneficiare delle agevolezze previste dalla presente Convenzione i contenitori devono essere contrassegnati conformemente all’Allegato 1.
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 7 e 8, i contenitori importati temporaneamente alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione saranno ammessi temporaneamente all’importazione senza esigere, all’atto della loro importazione e riesportazione, la presentazione di documenti doganali o la prestazione di una garanzia.
Ciascuna delle Parti Contraenti potrà subordinare l’importazione temporanea dei contenitori all’adempimento di tutte o parte delle disposizioni della procedura d’importazione temporanea descritta nell’Allegato 2.
Ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto, qualora le disposizioni dell’articolo 6 non fossero applicabili, di esigere la prestazione di una garanzia e/o la presentazione di documenti doganali all’atto dell’importazione e della riesportazione del contenitore.
Le note esplicative dell’Allegato 6 contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati.
La presente Convenzione non impedisce alle Parti Contraenti di concedere più ampie agevolezze in base a disposizioni autonome o sulla scorta di accordi bilaterali o multilaterali, sempreché tali agevolezze non intralcino l’applicazione della Convenzione.
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o azione avente per effetto di far beneficiare indebitamente una persona o una cosa delle disposizioni della presente Convenzione, esporrà il contravventore, nel paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto paese.
Le Parti Contraenti si comunicano vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l’ammissione dei contenitori e le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Gli Allegati alla presente Convenzione e il Protocollo di firma costituiscono parte integrante della Convenzione.
Ciascuna Parte Contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione sarà abrogata se durante un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi il numero delle Parti Contraenti è inferiore a cinque.
Oltre alle notificazioni e comunicazioni secondo gli articoli 21, 22 e 26, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18:
L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale trasmetterà delle copie di detto documento a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il due dicembre millenovecentosettantadue.(Seguono le firme)
1. I contenitori devono recare, in un posto adeguato, in modo ben visibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
2. Per i contenitori destinati al trasporto di merci generalmente previsti per uso marittimo o per qualsiasi altro contenitore che impiega un prefisso ISO standardizzato (ovvero quattro lettere maiuscole, con una U come lettera finale), la designazione del proprietario o del detentore, il numero d’identificazione della serie del contenitore e il numero di autocontrollo devono essere conformi alle specifiche della Norma internazionale ISO 6346 e dei relativi allegati.
3. Affinché i marchi e i numeri d’identificazione figuranti sui contenitori possano considerarsi iscritti in modo duraturo, quando venga utilizzato un foglio di plastica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
4. Le specifiche relative all’utilizzazione di un foglio di plastica per la marcatura dei contenitori di cui al paragrafo 3 del presente allegato non escludono la possibilità di avvalersi di altri metodi di marcatura duratura.
5. I contenitori ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale devono inoltre recare le seguenti indicazioni, che saranno apposte anche sulla targa d’ammissione conformemente alle prescrizioni dell’Allegato 5:
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, il controllo dell’impiego dei contenitori importati temporaneamente sarà effettuato da ogni Parte Contraente in base alle registrazioni fatte dai proprietari, dai detentori o dai loro rappresentanti.
2. Sono applicabili le seguenti disposizioni:
ii) a pagare i tributi d’entrata dovuti, qualora le condizioni per l’importazione temporanea non fossero adempite.
Ogni Parte Contraente è autorizzata a subordinare alle condizioni indicate qui appresso l’impiego dei contenitori sul suo territorio, nel traffico interno, previsto all’articolo 9 della Convenzione:
Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i contenitori costruiti ed equipaggiati in modo che:
I succitati articoli 1 e 2 si applicano anche ai contenitori pieghevoli o smontabili; di sopraggiunta, quest’ultimi dovranno essere provvisti di un dispositivo di chiusura che blocchi le diverse parti dopo il montaggio del contenitore. Il dispositivo di chiusura - trovantesi all’esterno dopo il montaggio del contenitore - dovrà permettere l’apposizione della chiusura doganale
Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nell’illustrazione n. 10 acclusa alle presenti prescrizioni.
Cucitura d’angolo
Descrizione:
Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura quando il dispositivo è chiuso.
Descrizione:
È ammessa la fissazione del copertone ai contenitori sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.
Descrizione:
Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il carico e lo scarico sono collegati da un’asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 4 dell’allegato 4 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quando il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.
Illustrazione n. 9 (seguito)
Illustrazionen. 9 (seguito)
Questo disegno illustra un esempio di veicolo e gli importanti requisiti di cui all’articolo 6 delle presenti prescrizioni.
Illustrazionen. 10 (seguito)
Illustrazione n. 10 (seguito)
Illustrazione n. 10 (seguito)
1. I contenitori possono essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale:
2. Dopo l’ammissione, l’autorità competente rilascerà al richiedente un certificato d’ammissione valevole per una serie illimitata di contenitori del tipo ammesso o per una quantità determinata di contenitori.
3. Prima di utilizzare i contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il titolare del certificato deve munirli di una targa d’ammissione.
4. La targa d’ammissione dev’essere saldamente applicata in un punto ben visibile, accanto ad eventuali altre targhe d’ammissione aventi carattere ufficiale.
5. La targa d’ammissione, conforme al modello I illustrato nell’appendice 1 del presente allegato, è costituita da una targa metallica delle dimensioni di almeno 20 × 10 cm. Essa deve recare le seguenti indicazioni, almeno in francese o in inglese, impresse in cavo o in rilievo, oppure in altro modo, a caratteri indelebili e ben leggibili:
6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.
7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall’autorità competente.
8. Se i contenitori sono fabbricati in serie, secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere presso l’autorità competente del paese in cui sono fabbricati l’ammissione secondo il tipo di costruzione.
9. Nella domanda il costruttore deve indicare i numeri o le lettere di riconoscimento che attribuisce al tipo di contenitore del quale chiede l’ammissione.
10. Alla domanda devono essere allegati dei disegni e una descrizione particolareggiata del tipo di costruzione del contenitore proposto.
11. Il costruttore deve impegnarsi, per iscritto:
12. Dato il caso, l’autorità competente comunica le modificazioni che devono essere apportate al tipo di costruzione previsto, affinché possa accordare l’ammissione.
13. In nessun caso l’ammissione sarà concessa prima che l’autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o di diversi contenitori del medesimo tipo di costruzione, che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nell’Allegato 4.
14. Se un tipo di contenitore è ammesso, sarà rilasciato al richiedente un solo certificato d’ammissione conforme al modello II, illustrato nell’appendice 2 del presente Allegato, valevole per tutti i contenitori costruiti secondo la descrizione del tipo ammesso. Il certificato autorizza il costruttore ad apporre, su ogni contenitore della serie del rispettivo tipo, la targa d’ammissione descritta al paragrafo 5 del presente Allegato.
15. Se l’ammissione non è stata chiesta allo stadio della fabbricazione, il proprietario, il detentore o il loro rappresentante potranno chiederla all’autorità competente cui essi hanno la possibilità di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far ammettere.
16. In ogni domanda d’ammissione giusta il paragrafo 15 del presente Allegato, bisogna indicare il numero progressivo (numero di fabbricazione) apposto dal costruttore su ogni contenitore.
17. L’autorità competente esamina la quantità di contenitori che essa reputa necessaria; dopo aver accertato che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nell’Allegato 4, essa rilascia un certificato d’ammissione conforme al modello III, illustrato nell’appendice 3 del presente Allegato, valevole unicamente per la quantità di contenitori ammessi. Detto certificato, nel quale devono essere indicati i numeri progressivi di fabbricazione dei rispettivi contenitori, autorizza il richiedente ad apporre, su ogni contenitore ammesso, la targa d’ammissione prevista al paragrafo 5.
i) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 della presente Convenzione, le note esplicative contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati. ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente Convenzione o dei suoi Allegati; esse ne precisano unicamente il contenuto, il significato e l’importanza. iii) Visti i principi statuiti dalle disposizioni dell’articolo 12 e dell’Allegato 4 della presente Convenzione, concernenti l’ammissione di contenitori per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, le note esplicative specificano segnatamente, ove occorra, le tecniche di costruzione che devono essere riconosciute dalle Parti Contraenti come conformi a dette disposizioni. Esse precisano inoltre, dato il caso, le tecniche di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni. iv) Le note esplicative costituiscono uno strumento per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati in funzione dell’evoluzione delle tecniche e delle esigenze d’ordine economico.
0.1 Articolo 1
Lettera c), i) – Contenitori parzialmente chiusi
0.1.c)i)-1 A tenore della lettera c), i) dell’articolo 1, per «contenitore rappresentante un corpo cavo parzialmente chiuso» s’intende un contenitore generalmente costituito da un pavimento e da una sovrastruttura delimitante uno spazio di carico corrispondente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è di solito composta di elementi metallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di una o più pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tal genere sono segnatamente utilizzati per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture).
Lettera c) – Accessori e equipaggiamento del contenitore
0.1.c)-1 La designazione «accessori e equipaggiamento del contenitore» comprende segnatamente i seguenti dispositivi, anche se amovibili:
Lettera c)6– Carrozzerie amovibili
0.1.c)-2 Per «carrozzeria amovibile» s’intende un compartimento di carico sprovvisto di mezzi di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato su veicolo stradale; il telaio del veicolo e la parte inferiore della carrozzeria devono essere specialmente adattati a tal fine. Questa definizione si applica anche alle casse mobili che sono compartimenti di carico specialmente concepiti per il trasporto intermodale strada/ferrovia.
1.1 Paragrafo 1 – Utilizzazione di fogli di plastica per i contrassegni e i numeri d’identificazione figuranti sui contenitori
1.1-1 Affinché i contrassegni e i numeri d’identificazione figuranti sui contenitori possano essere considerati come iscritti in modo duraturo, se è utilizzato un foglio di plastica, devono essere adempiute le condizioni qui appresso:
1.1-2 Le specificazioni del sotto-paragrafo 1.1-1 della presente nota esplicativa concernenti l’utilizzazione di un foglio di plastica per contrassegnare contenitori non escludono la possibilità di utilizzare altri metodi per ottenere un contrassegno duraturo.
4.2 Articolo 2
Paragrafo I lettera a) – Commettitura di elementi costitutivi
4.2.1.a)-1 a) Se sono impiegati dei congegni di giunzione (ribadini, viti, bulloni e dadi, ecc.), gli stessi dovranno essere applicati in quantità sufficiente dall’esterno, sporgere all’interno degli elementi costitutivi e ivi essere saldamente fissati (ad esempio, ribaditi, saldati, provvisti di anelli di chiusura oppure avvitati e ribaditi o saldati sul dado).7Tuttavia, i ribadini tradizionali (ossia quelli la cui posa dev’essere effettuata su entrambe le facce degli elementi commessi), potranno essere applicati anche dall’interno. Ciò nonostante, il pavimento dei contenitori può essere fissato mediante viti mordenti, ribadini a percussione o a pressione, apposti dall’interno e penetranti ad angolo retto nel pavimento e nelle sottostanti traverse metalliche, sempreché trattandosi di viti mordenti - l’estremità di alcuni di essi affondi sino alla parte esterna delle traverse, oppure sia saldata sulle stesse.8
Paragrafo 1 lettera b) – Porte e altri congegni di chiusura
4.2.1.b)-1 a) Il dispositivo che permette l’apposizione della chiusura doganale dev’essere: i) fissato mediante saldatura o impiegando almeno due congegni di giunzione secondo la lettera a) della nota esplicativa 4.2.1.a)-1; oppure ii)10 costituito in modo che, una volta chiuso il contenitore e apposta la chiusura doganale, non possa essere tolto senza lasciare tracce visibili. Esso deve inoltre: iii)11 essere provvisto di fori d’un diametro di almeno 11 mm o di fessure aventi almeno 1 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, e iv)12 offrire una sicurezza uguale, indipendentemente dal tipo di chiusura utilizzato. b) Le cerniere, le bandelle, i cardini e gli altri dispositivi di montaggio delle porte, ecc., devono essere apposti secondo le prescrizioni della lettera a) i) e ii) della presente nota.13Inoltre, le diverse parti del dispositivo d’arresto (ad es. lastre, perni, cardini), sempre che siano indispensabili per garantire la sicurezza doganale del contenitore (cfr. illustrazione n. 7 aggiunta al presente allegato), saranno fissate in modo che, una volta chiuso il contenitore e apposta la chiusura doganale, non possano essere tolte o smontate senza lasciare tracce visibili.14Se invece il dispositivo d’arresto non è accessibile dall’esterno, basterà ad esempio che la porta – dopo essere stata chiusa e provvista della chiusura doganale – non possa essere rimossa senza lasciare tracce visibili. Se una porta o un congegno di chiusura è provvisto di più di due cardini, solo i due cardini più vicini alle estremità della porta saranno fissati secondo le prescrizioni della lettera a) i) e ii) della presente nota esplicativa.15 c)16 In via straordinaria, trattandosi di veicoli provvisti di compartimenti calorifughi riservati al carico, il dispositivo di chiusura doganale, i cardini e le altre parti la cui asportazione permetterebbe di accedere all’interno del compartimento riservato al carico o a spazi nei quali le merci potrebbero essere nascoste, possono essere fissati alle porte di tale compartimento riservato al carico mediante i mezzi seguenti: i) bulloni o viti di fissazione introdotti dall’esterno, ma che del rimanente non soddisfano le condizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a) qui sopra, sempreché: le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una lastra filettata o in un dispositivo analogo montato dietro il pannello esterno della porta; e le teste di un adeguato numero di tali bulloni o viti siano saldate al dispositivo di chiusura doganale, ai cardini, ecc., in modo che siano completamente deformate e che i bulloni o le viti di fissazione non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 1 annessa al presente allegato. ii) Un dispositivo di fissazione introdotto dall’esterno della porta isolata, sempreché: il perno di fissazione e la rosetta di bloccaggio del dispositivo siano assemblati per mezzo di un utensile pneumatico o idraulico e siano fissati dietro una lastra o un dispositivo analogo inserito tra il rivestimento esterno della porta e l’isolante; e la testa del perno di fissazione non sia accessibile dall’interno del compartimento riservato al carico; e un numero sufficiente di rosette di bloccaggio e di perni di fissazione siano saldati insieme e non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 5 annessa al presente allegato). Il termine «compartimento calorifugo riservato al carico» dev’essere interpretato come applicabile ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati ai carichi. d)17 I contenitori muniti di numerose chiusure, come valvole, rubinetti, passi d’uomo, flange, ecc., devono essere sistemati in modo da limitare al minimo il numero delle chiusure doganali. A tal uopo le chiusure vicine le une alle altre dovranno essere collegate con un dispositivo comune richiedente l’apposizione di un’unica chiusura doganale, oppure provviste di un coperchio che adempie il medesimo scopo. e)18 I contenitori provvisti di tetto scorrevole devono essere costruiti in modo da limitare al minimo le chiusure doganali.
Paragrafo 1 lettera c) – Aperture d’aerazione
4.2.1.c)-1 a) Per principio, tali aperture dovranno avere una dimensione di al massimo 400 mm.
ii) da una lastra metallica perforata di spessore sufficiente (dimensione massima dei fori: 3 mm; spessore della lastra: 1 mm almeno).
c)20 Le aperture che non permettono l’accesso diretto al contenitore (per esempio a causa dell’impiego di condotte di ventilazione con tubi a gomito o di dispositivi di bloccaggio) devono essere munite dei dispositivi menzionati al capoverso b) le cui dimensioni dei fori e delle maglie possono raggiungere un diametro di 10 mm (per il telone metallico o lastra metallica) e di 20 mm (per la griglia metallica).
d) Se il copertone è provvisto di aperture, si dovrà per principio esigere che siano applicati i dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota esplicativa. Tuttavia, si potranno ammettere un congegno d’ostruzione costituita da una lamiera di metallo perforata, apposta all’esterno, e una tela di metallo o d’un’altra materia, fissata all’interno.
e)21 Potranno essere ammessi dei dispositivi analoghi non metallici, alla condizione che le dimensioni dei fori e delle maglie siano rispettate e che il materiale impiegato sia sufficientemente resistente in modo che tali fori o maglie non possano essere notevolmente ampliati senza visibile deteriorazione. Inoltre, il dispositivo d’aerazione non deve poter essere sostituito operando su un solo lato del copertone.
f)22 L’apertura di aerazione può essere provvista di un dispositivo di protezione. Quest’ultimo sarà fissato al copertone in modo che sia possibile il controllo doganale dell’apertura. Esso è fissato al copertone a una distanza di almeno 5 cm dalla griglia dell’apertura d’aerazione.
Paragrafo 1 lettera c) – Aperture di scolo
4.2.1.c)-2 a) Per principio, le stesse dovranno avere un’apertura di al massimo 35 mm.
4.4 Articolo 4
Paragrafo 3 – Copertoni costituiti da diversi pezzi
4.4.3-1 a) I vari pezzi di un copertone possono essere costituiti da diverse materie, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’Allegato 4. b) La disposizione dei vari pezzi di un copertone può essere effettuata a beneplacito, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza e a condizione che la commettitura sia eseguita conformemente alle prescrizioni dell’articolo 4 dell’Allegato 4.
Paragrafo 6, lettera a) – Contenitori provvisti di copertone con anelli scorrevoli23
4.4.6.a)-1 Le illustrazioni n. 1, 2 e 3, annesse al presente Allegato, mostrano degli esempi di dispositivi atti a fissare il copertone sul contenitore, risp. ad assicurarlo attorno ai montanti angolari del contenitore, il cui impiego è ammesso dalla dogana.
4.4.6.a)-224 Agli effetti del presente paragrafo possono essere ammessi degli anelli di fissazione di metallo scorrevoli sulle barre metalliche fissate ai contenitori (v. illustrazione n. 5 annessa al presente allegato), sempreché
Paragrafo 6, lettera a) i)25– Contenitori provvisti di copertone con anelli girevoli
4.4.6.a)-326 Gli anelli metallici girevoli, ciascuno in una staffa metallica fissata al contenitore sono ammessi giusta il presente paragrafo (vedi illustrazione n. 6) alle condizioni che:
Paragrafo 6, lettera b)27– Copertoni fissati in modo permanente
4.4.6.b)-128 Se uno o più orli del copertone sono fissati al contenitore in modo permanente, il copertone sarà trattenuto da uno o più nastri di metallo o di altro materiale confacente, ancorato al contenitore mediante dispositivi di giunzione rispondenti alle esigenze della lettera a) della nota 4.2.1.a) del presente allegato.
Paragrafo 829– Spazi fra gli anelli e gli occhielli
4.4.8-130 Gli spazi di oltre 200 mm ma non superiori a 300 mm sono ammessi al di sopra dei montanti, se gli anelli sono incastrati nelle pareti laterali e se gli occhielli sono ovali e sufficientemente piccoli per passare proprio sopra gli anelli.
Paragrafo 931– Cavi e corde con anima di materia tessile
4.4.9-132 Sono ammessi anche i cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli33, costituiti esclusivamente da fili d’acciaio ricoprenti interamente l’anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l’eventuale guaina di materia plastica trasparente).
Paragrafo 11 lettera a) i)34– Raddoppiatura di tensione dei copertoni
4.4.11.a)-135 Su numerosi contenitori il copertone è munito, all’esterno, di una raddoppiatura orizzontale provvista di occhielli lungo la parete laterale del contenitore. Tali raddoppiature, denominate raddoppiature di tensione, sono destinate a consentire di tendere il copertone mediante corde o dispositivi analoghi.
Siffatte raddoppiature sono state utilizzate per celare degli intagli praticati orizzontalmente nei copertoni e che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate nel contenitore. Si raccomanda pertanto di non accettare l’impiego di raddoppiature del genere suddescritto. Esse possono essere sostituite con i seguenti dispositivi:
Un’altra soluzione, possibile in certi casi, consiste nell’evitare l’impiego delle raddoppiature di tensione sui copertoni.
Paragrafo 11 lettera a) iii)36– Corregge di copertoni
4.4.11.a)-237Le seguenti materie sono reputate atte alla fabbricazione di corregge:
4.4.11.a)-339Il dispositivo riprodotto nell’illustrazione n. 3 del presente Allegato è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 11 a), ultima parte, dell’Allegato 4. Esso soddisfa parimenti alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 6 dell’Allegato 4.
5.1 Paragrafo 1 – Ammissione di contenitori abbinati, provvisti di copertoni
5.1-1 Se due contenitori provvisti di copertoni, ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, sono riuniti in un unico contenitore munito di un solo copertone, il quale adempie le condizioni per il trasporto sotto chiusura doganale, non si esigerà per detto contenitore abbinato né un certificato d’ammissione particolare, né una targa d’ammissione particolare.
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 paragrafo 6 lettera a) dell’Allegato 4.
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 6 lettera a) dell’Allegato 4.
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 paragrafo 11 a), ultima parte dell’Allegato 4. Esso è inoltre conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 paragrafo 6 dell’Allegato 4.
La cerniera qui riprodotta è conforme alle prescrizioni della seconda frase del paragrafo b) della nota 4.2.1.b)-1. La struttura della piastra e del ponticello rende superflua ogni particolare protezione del perno, dato che i becchetti impediscono che la porta provvista di chiusura doganale possa essere aperta al livello del dispositivo d’arresto senza lasciare tracce visibili, anche se il perno non protetto è stato smontato.
Art. 1 1. Le Parti Contraenti sono membri del Comitato di gestione.2. Il Comitato può invitare le amministrazioni competenti degli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione, che non sono Parti Contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali a partecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate questioni che li interessano. Art. 2 Il Consiglio di cooperazione doganale mette a disposizione del Comitato i necessari servizi di segreteria. Art. 3 Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente. Art. 4 Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti comunicano al Consiglio di cooperazione doganale le proposte motivate di emendamento alla presente Convenzione, nonché le domande intese ad includere questioni nell’ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Consiglio di cooperazione doganale trasmette tali comunicazioni alle autorità competenti delle Parti Contraenti e a quelle degli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione che non sono Parti Contraenti. Art. 5 1. Il consiglio di cooperazione doganale convoca il Comitato, in date stabilite da quest’ultimo, ma almeno una volta per biennio nonché su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Parti Contraenti.40Esso trasmette il progetto dell’ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti Contraenti e agli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione, che non sono Parti Contraenti, almeno sei settimane prima dell’inizio della sessione del Comitato.2. Su decisione del Comitato, presa in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente Regolamento, il Consiglio di cooperazione doganale invita le amministrazioni competenti degli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione, che non sono Parti Contraenti, nonché le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato. Art. 6 Le proposte sono messe ai voti. Ciascuna Parte Contraente, rappresentata alla riunione, ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni concernenti l’entrata in vigore dei suoi emendamenti nel caso previsto dal paragrafo 5 dell’articolo 21 e dal paragrafo 6 dell’articolo 22 della presente Convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Art. 7 Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta un rapporto. Art. 8 Se il presente Allegato non prevede disposizioni pertinenti, fa stato il Regolamento interno del Consiglio di cooperazione doganale, salvo che il Comitato decida diversamente.
Protocollo di firma
In procinto di firmare la presente Convenzione, che porta la data di oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, dichiarano quanto segue:1. Il riconoscimento del principio dell’importazione temporanea dei contenitori è incompatibile con la procedura consistente nell’aggiungere al peso o al valore delle merci - per il computo dei tributi riscossi all’importazione - il peso o il valore del contenitore importato temporaneamente. Il peso della merce può essere aumentato secondo un coefficiente di tara, determinato legalmente per le merci trasportate in contenitori, sempreché l’aumento sia dovuto alla mancanza di un imballaggio o alla natura dell’imballaggio, non però al fatto che le merci sono trasportate in contenitori.2. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano in nessun modo l’applicazione delle disposizioni nazionali o di accordi internazionali, di natura non doganale, disciplinanti l’impiego dei contenitori.3. La limitazione del volume interno a un metro cubo, prevista all’articolo 1 della presente Convenzione, non implica l’applicazione di norme più restrittive ai contenitori aventi un volume inferiore; per l’importazione temporanea di quest’ultimi le Parti Contraenti si sforzeranno di applicare una procedura equivalente a quella che esse applicano ai contenitori definiti nella presente Convenzione.4. Per quanto concerne le procedure dell’importazione temporanea di contenitori, previste dalle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente Convenzione, le Parti Contraenti riconoscono che la soppressione di tutti i documenti doganali e di qualsiasi garanzia permetterebbe loro di attuare uno degli scopi principali della presente Convenzione e dichiarano di voler intensificare gli sforzi per giungere a tale risultato. (Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 14 dicembre | 1978 A | 14 giugno | 1979 |
| Arabia Saudita | 23 dicembre | 2008 A | 23 giugno | 2009 |
| Armenia | 9 giugno | 2006 A | 9 dicembre | 2006 |
| Australia | 10 novembre | 1975 A | 10 maggio | 1976 |
| Austria | 17 giugno | 1977 | 17 dicembre | 1977 |
| Azerbaigian* | 17 gennaio | 2005 A | 17 luglio | 2005 |
| Belarus* | 1° settembre | 1976 | 1° marzo | 1977 |
| Bulgaria | 22 febbraio | 1977 | 22 agosto | 1977 |
| Burundi | 4 settembre | 1998 A | 4 marzo | 1999 |
| Canada | 10 dicembre | 1975 | 10 giugno | 1976 |
| Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina | 22 gennaio | 1986 A | 22 luglio | 1986 |
| Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Corea (Sud) | 19 ottobre | 1984 | 19 aprile | 1985 |
| Cuba* | 23 novembre | 1984 A | 23 maggio | 1985 |
| Finlandia | 22 febbraio | 1983 | 22 agosto | 1983 |
| Georgia | 2 giugno | 1999 A | 2 dicembre | 1999 |
| Indonesia | 11 ottobre | 1989 A | 11 aprile | 1990 |
| Kazakstan | 25 gennaio | 2005 A | 25 luglio | 2005 |
| Kirghizistan | 22 ottobre | 2007 A | 22 aprile | 2008 |
| Libano | 29 agosto | 2013 A | 28 febbraio | 2014 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 marzo | 2006 |
| Lituania | 27 marzo | 2002 A | 27 settembre | 2002 |
| Marocco | 14 agosto | 1990 A | 14 febbraio | 1991 |
| Moldova | 11 ottobre | 2016 A | 11 aprile | 2017 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 | 3 giugno | 2006 |
| Nuova Zelanda* | 20 dicembre | 1974 A | 6 dicembre | 1975 |
| Polonia | 29 aprile | 1982 | 29 ottobre | 1982 |
| Romania* | 6 marzo | 1975 | 6 dicembre | 1975 |
| Russia* | 23 agosto | 1976 | 23 febbraio | 1977 |
| Serbia | 6 settembre | 2001 A | 6 marzo | 2002 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Spagna* | 16 aprile | 1975 A | 6 dicembre | 1975 |
| Stati Uniti | 12 novembre | 1984 | 12 maggio | 1985 |
| Svizzera* | 12 ottobre | 1976 | 12 aprile | 1977 |
| Trinidad e Tobago | 23 marzo | 1990 A | 23 settembre | 1990 |
| Tunisia | 11 marzo | 2009 A | 11 settembre | 2009 |
| Turchia* | 13 luglio | 1994 | 13 gennaio | 1995 |
| Turkmenistan | 14 giugno | 2021 A | 14 dicembre | 2021 |
| Ucraina* | 1° settembre | 1976 | 1° marzo | 1977 |
| Ungheria | 12 dicembre | 1973 | 6 dicembre | 1975 |
| Uzbekistan | 27 novembre | 1996 A | 27 maggio | 1997 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | ||||
| Svizzera a) Accorda il beneficio dell’ammissione temporanea dei contenitori giusta la procedura dell’articolo 6 della Convenzione; | ||||
| b) L’impiego in traffico interno dei contenitori in ammissione temporanea giusta l’articolo 9 della Convenzione, è permesso alle due condizioni enunciate nell’allegato 3; | ||||
| c) La Convenzione estende i propri effetti al Principato del Liechtenstein41fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. |
RU 1977 645 ↩
Ultimo per. introdotto dalla mod. adottata dal CF il 30 ago. 1989, in vigore dal 1° mar. 1990 (RU 1990 468). ↩
RU 1988 634 ↩
RS 0.631.250.111 ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Introdotta dalla mod. adottata dal CF il 30 ago. 1989, in vigore dal 1° mar. 1990 (RU 1990 468). ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Per. introdotto dalla mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Introdotto dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Nuovo testo del secondo per. giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982 (RU 1983 336). Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Originaria lett. c. ↩
Originaria lett. d. ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Introdotta dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Introdotto dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088) ↩
Introdotto dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Originario par. 7. Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982 (RU 1983 336). Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Originario 4.4.7-1. Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982 (RU 1983 336). Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Originario par. 8. ↩
Originario 4.4.8-1. ↩
Nuova locuzione giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
Originario par. 10 lett. a). Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Originario 4.4.10.a)-1. Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Originario par. 10 lett. c). ↩
Originario 4.4.10.c)-1. ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU 1983 336). ↩
Originario 4.4.10.c)-2. Aggiornato giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU 1997 738). ↩
Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU 1985 1088). ↩
RS 0.631.112.514 ↩
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