0.631.252.945.461.8•Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario «Domo II» di Beura-Cardezza nonché al controllo in corso di viaggio sulla tratta Briga–Domodossola e viceversa della linea ferroviaria del Sempione
0.631.252.945.461.8Bilateral International Treaty3 feb 1999
Concluso il 3 febbraio 1999
Entrato in vigore il 3 febbraio 1999 (Stato 3 agosto 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
vista la Convenzione conclusa a Berna l’11 marzo 19611(di seguito denominata «Convenzione quadro») relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio;
visto l’Accordo stipulato a Ginevra il 15 dicembre 19752, con il quale, in base all’articolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione quadro, sono state disciplinate l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e l’esecuzione del controllo in corso di viaggio sulla tratta Briga–Domodossola e viceversa;
considerata la necessità di dover apportare a tale Accordo gli adeguamenti e le modifiche conseguenti al trasferimento del traffico merci dalla stazione ferroviaria di Domodossola allo scalo merci ferroviario «Domo II» ubicato nel territorio del Comune di Beura-Cardezza (Italia);
hanno concluso il seguente nuovo Accordo:
Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito alla stazione di Domodossola per l’esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico viaggiatori. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito allo scalo merci «Domo II» per l’esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico merci.
Per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori di cui all’articolo 3, comma 1, eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento.
Il settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprende: a) i binari, e relativi marciapiedi, interbinari e scambi ricompresi nell’area delimitata dai seguenti confini: – a SUD (lato Bivio Valle): dall’asse ideale trasversale che unisce il «Fabbricato Movimento» progressiva kilometrica 0.000 con l’«Asta Dogana»; – a NORD (lato Bivio Toce): dall’asse ideale trasversale che unisce il «Posto Movimento Nord» con il deviatoio n° 435-433/353 b; – a EST (lato Beura): dal I binario del «Fascio appoggio arrivi e partenze da e per i bivi Valle e Toce»; – a OVEST (lato fiume Toce): dal VI binario del «Fascio Dogana» all’«Asta Dogana», inclusa la rampa coperta parallela a detto binario, fino alla prima fila delle colonne di sostegno della copertura; b) le porzioni, come da planimetrie, del magazzino ferro-doganale sito nel capannone denominato «Merci in entrata», eccetto: – la parte di uso esclusivo della Dogana italiana; – la parte riservata alla Dogana svizzera e agli altri servizi confinari svizzeri; c) la porzione della rampa coperta antistante il magazzino menzionato nella lettera b), fino alla seconda fila delle colonne di sostegno della copertura.
Il settore riservato agli agenti svizzeri comprende: – gli uffici della Dogana e degli altri servizi confinari svizzeri siti al secondo piano lato Sud-Ovest del Fabbricato Uffici; – la parte del magazzino menzionata nella lettera b) del presente articolo destinata alla Dogana e agli altri servizi confinari svizzeri.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro, gli uffici e le zone previsti per gli agenti svizzeri sul territorio italiano sono aggregati al Comune di Briga e le zone e gli uffici per gli agenti italiani sul territorio svizzero sono aggregati al Comune di Domodossola.
Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Como, il 3 febbraio 1999.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica Italiana: |
|---|---|
| Rudolf Dietrich | M. del Giudice |
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