0.631.252.945.462.5•Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati presso la galleria stradale attraverso il Gran San Bernardo
0.631.252.945.462.5Bilateral International Treaty30 nov 1963
Conchiuso il 31 maggio 1963
Entrato in vigore il 30 novembre 1963
(Stato 30 novembre 1963)
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Presidente della Repubblica Italiana,
visto l’articolo 8 della Convenzione stipulata il 23 maggio 19581tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo;
visto l’articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione conclusa l’11 marzo 19612tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno deciso di concludere un Accordo relativo alla istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati presso la galleria stradale attraverso il Gran San Bernardo, ed hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
I termini «controllo», «Stato di soggiorno», «Stato limitrofo», «zona», «agenti» e «uffici» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’articolo 1 della Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio3(qui di seguito denominata «Convenzione quadro»).
La Direzione del Circondario delle Dogane svizzere in Losanna e il Comando di Polizia del Cantone Vallese in Sion da una parte, e la Direzione della Circoscrizione delle Dogane Italiane in Aosta e l’Ufficio della La Zona di Polizia di frontiera in Torino dall’altra parte, regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio, in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico, nei limiti delle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione quadro. Inoltre, gli agenti di grado più elevato, in servizio agli uffici, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie, al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che possano sorgere in occasione del controllo. Per contro, le decisioni dì massima sono sempre adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.
Le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati metteranno a disposizione dell’altro Stato, nelle zone, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l’illuminazione e l’acqua.
Le questioni di dettaglio saranno regolate tra la Direzione del Circondario delle Dogane Svizzere in Losanna, il Dipartimento di Polizia del Cantone Vallese da una parte, e la Direzione della Circoscrizione delle Dogane Italiane in Aosta, l’Ufficio della La Zona di Polizia di frontiera in Torino dall’altra parte.
Per quanto riguarda le installazioni telefoniche e telegrafiche, restano valide le disposizioni dell’articolo 20 della Convenzione quadro.
Non è consentito costruire edifici od altre installazioni, esercitare un commercio od ogni altra attività similare sulla parte di territorio situato alle due entrate della galleria, riservata al controllo conformemente alle planimetrie allegate5, come pure nell’interno della galleria, senza espresso consenso delle Amministrazioni Doganali dei due Stati, qualunque siano le autorizzazioni o concessioni che al riguardo siano state accordate.
I due Stati si impegnano a non far passare attraverso la galleria stradale del Gran San Bernardo le persone espulse dal loro territorio.
Gli agenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente e senza ritardo ogni fatto constatato all’interno della galleria da loro ritenuto contrario alle disposizioni doganali emanate dall’uno dei due Stati in merito all’attraversamento della frontiera di persone o di merci. Parimenti essi collaboreranno in ogni altra circostanza al fine di impedire il contrabbando nella galleria.
Le Amministrazioni competenti dell’uno dei due Stati possono richiedere che ogni attività all’interno della galleria sia vietata a talune persone dell’altro Stato.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo valgono le disposizioni della Convenzione quadro.
Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo la data della firma.
Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con la osservanza di un termine di sei mesi per il primo giorno di un mese.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.Fatto ad Aosta il 31 maggio 1963, in due esemplari originali, in lingua italiana.
| Per la Confederazione Svizzera: Lenz | Per la Repubblica Italiana: U. Calderoni |
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