0.632.401.01•Protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all’eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all’esportazione e misure di effetto equivalente
0.632.401.01Bilateral International Treaty4 lug 1990
Concluso il 12 luglio 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19901
Applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 1990
Entrato in vigore per scambio di note il 4 luglio 1990
(Stato 4 luglio 1990)
La Confederazione Svizzera,
da una parte,
e
la Comunità economica europea,
dall’altra,
visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19722, qui di seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 32.
considerando l’obiettivo di creare uno spazio economico europeo in conformità della dichiarazione comune fatta a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, dai ministri dei Paesi dell’EFTA e dai ministri degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee,
consapevoli dell’esigenza di potenziare le relazioni commerciali nell’interesse delle rispettive economie, eliminando e prevenendo gli ostacoli alle esportazioni dei prodotti oggetto dell’accordo,
consapevoli, tuttavia, che in determinate circostanze eccezionali una parte contraente può essere costretta ad attuare misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni e che a tal fine devono essere introdotti provvedimenti specifici,
hanno deciso di concludere il presente protocollo:
Nell’accordo sono inseriti i seguenti articoli: Art. 13bis.3 Art. 13ter.4 Art. 24bis.5
L’accordo è così modificato: 1) Il testo dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’accordo è sostituito dal testo seguente:.6 2) Il testo dell’allegato III è sostituito dal testo seguente:.7
Il testo dell’articolo 27 è sostituito dal testo seguente:
.8
Il protocollo seguente è aggiunto all’accordo:
Le restriztioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Svizzera dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.
| Sistema armonizzato Voce n. | Designazione delle merci | Data della soppressione |
|---|---|---|
| 74.04 | Cascami e avanzi di rame | 1° gen. 1993 |
| ex 44.01 | Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino | 1° gen. 1993 |
| ex 44.03 | Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato: – altri, escluso il legno di pioppo | 1° gen. 1993 |
| Legno squadrato anche parzialmente ma non lavorato: – altri, escluso il legno di pioppo | 1° gen. 1993 | |
| ex 44.07 | Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm: – di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili | 1° gen. 1993 |
| ex 41.01 | Pelli greggie di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg | 1° gen. 1992 |
| ex 41.02 | Pelli greggie di ovini e di agnelli | 1° gen. 1992 |
| ex 41.03 | Pelli greggie di caprini e di capretti | 1° gen. 1992 |
| ex 43.01 | Pelli da pellicceria greggie di coniglio | 1° gen. 1992 |
Il presente protocollo aggiuntivo è applicabile anche al Principato di Liechtenstein per tutto il periodo in cui rimane in vigore il trattato del 29 marzo 19239che istituisce un’unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato di Liechtenstein.
Il presente protocollo aggiuntivo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.
Esso entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che prima di tale data le parti contraenti si siano notificate l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Se le parti contraenti non si sono notificate l’espletamento delle procedure a tale data, il presente protocollo è applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 1990.
Il presente protocollo aggiuntivo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, portoghese e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addì dodici luglio millenovecentottantanove.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Benedikt von Tscharner | Per il Consiglio delle Comunità europee: Jean Vidal Gianluigi Giola |
|---|
Le parti contraenti dichiarano che gli articoli 7, 13bise 13terdell’accordo si applicano ai prodotti di cui all’articolo 2 dell’accordo, – compresi i prodotti petroliferi di cui all’articolo 14 dell’accordo, – esclusi i prodotti oggetto dell’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra.
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