0.721.327•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente la regolazione delle acque del lago Lemano
0.721.327Bilateral International Treaty18 nov 2025
Concluso il 4 settembre 2025
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 novembre 2025
(Stato 18 novembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
da
una parte, il Governo della Repubblica Francese, dall ’ altra,
di seguito denominati «le Parti»,
richiamando la Convenzione del 23 agosto 19631tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson;
considerando l’Accordo del 4 settembre 20252tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano;
impegnati, in uno spirito di cooperazione reciproca, a proseguire l’attuazione di una gestione sostenibile e integrata delle acque superficiali e sotterranee transfrontaliere, conformemente alla Convenzione di Helsinki del 17 marzo 19923sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, tenendo debitamente conto del principio dell’utilizzazione equa e ragionevole e dell’obbligo di non arrecare danni significativi, cooperando alla regolazione delle acque del lago Lemano e tenendo conto degli interessi di entrambe le Parti,
hanno convenuto quanto segue:
Le due Parti provvedono in ogni caso a rispettare i principi generali concernenti la regolazione delle acque del lago Lemano:
– un abbassamento annuale preliminare del livello delle acque del lago Lemano in vista della piena estiva,
– azioni preventive a più breve termine volte a evitare che si producano effetti indesiderati (abbassamenti o innalzamenti congiunturali);
f. prendere in considerazione:
– il principio di ricerca di una quota estiva che consenta di fornire i servizi e le amenità attesi nei mesi di luglio e agosto,
– il principio di un abbassamento complementare primaverile negli anni bisestili per consentire la realizzazione di lavori nella zona di variabilità del livello;
g. prendere in considerazione i vincoli legati alla preservazione degli ambienti naturali acquatici e degli ambienti naturali correlati nei principi di gestione e nella manovra delle opere, tra l’altro limitando l’intensità delle variazioni di portata e applicando le portate minime adatte all’impianto di sbarramento di Seujet.
I membri della cellula sono designati da ciascuna delle Parti entro tre mesi dalla firma del presente Accordo e notificati tempestivamente all’altra Parte. Ciascuna Parte notifica tempestivamente eventuali cambiamenti all’altra Parte.
I membri della cellula sono designati da ciascuna delle Parti entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo e notificati tempestivamente all’altra Parte. Ciascuna Parte notifica tempestivamente eventuali cambiamenti all’altra Parte.
Tali membri titolari possono essere accompagnati da esperti.
Ciascuna Parte è responsabile della nomina dei propri membri all’interno della cellula strategica, che designa entro tre mesi dalla firma del presente Accordo. Ciascuna Parte informa l’altra Parte. Ciascuna Parte notifica tempestivamente eventuali cambiamenti all’altra Parte.
La cellula strategica è composta in modo da adempiere al meglio i propri obiettivi e la propria missione, come definiti nel presente articolo. 5. La cellula strategica si riunisce almeno una volta all’anno e informa annualmente la Commissione di cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano in merito alle sue attività per mezzo di un rapporto annuale. 6. Al termine di un quinquennio di attività del dispositivo congiunto di cooperazione istituito dal presente Accordo, la cellula strategica redige un rapporto all’attenzione della Commissione di cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano. La cellula strategica può, se del caso, proporre alle due Parti, in forma consensuale, le modifiche auspicate per gli allegati, affinché si prenda una decisione secondo le modalità descritte all’articolo 9.
Ciascuna Parte sostiene i costi della propria rappresentanza in seno agli organi menzionati.
Fatto a Ginevra, il 4 settembre 2025, in duplice copia in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Albert Rösti | Per il Governo della Repubblica Francese: Laurent Saint-Martin |
|---|
A) Definizioni
Livelli altimetrici del lago Lemano : i livelli sono espressi sistematicamente secondo il sistema di riferimento svizzero (m s.l.m.) e il sistema di riferimento francese (NGF). In assenza di un indicatore di livello sulla riva francese, la misura di riferimento è quella della stazione federale di Saint-Prex.
Portate transfrontaliere : la misura di riferimento della portata del Rodano all’uscita dalla Svizzera è quella della stazione federale di Chancy-Pougny. La misura di riferimento della portata dell’Arve all’uscita dalla Francia è quella della stazione federale di Bout du Monde.
B) Valori soglia per livelli di piena
Situazione di tensione:
Livello del lago: superamento (previsione) secondo il grafico seguente;
Situazione di crisi:
Livello del lago: superamento (previsione) della quota di 372,65 (m s.l.m.), livello statico alla stazione federale di Saint-Prex secondo il grafico seguente.
C) Valori soglia per livelli di magra
Situazione di tensione:
Livello del lago: superamento (previsione) nella zona di situazione di tensione secondo il seguente grafico «Livelli di magra» senza tendenza a un rapido miglioramento della situazione;
Indicatore di livelli di magra del Rodano (previsione), al punto di frontiera di Chancy-Pougny (stazione federale Rhône – Chancy, Aux Ripes): portata media su 7 giorni consecutivi ≤ 145 m3/s;
Situazione di crisi:
Livello del lago: superamento (previsione) nella zona di situazione di crisi secondo il seguente grafico «Livelli di magra»;
Indicatore di livelli di magra del Rodano (previsione), al punto di frontiera di Chancy-Pougny (stazione federale Rhône – Chancy, Aux Ripes): portata media su 7 giorni consecutivi ≤ 115 m3/s.
| Oggetto | Chi | Come | Contenuti | Quando |
|---|---|---|---|---|
| Emissione messaggio di allerta | Ginevra | Via e-mail | Messaggio di allerta + informazioni su: – situazione attuale e previsioni di livelli e portate; – azioni di mitigazione previste o avviate. | G1 |
| Informazione giornaliera | Ginevra | Via e-mail | Informazioni su: – situazione attuale e previsioni di livelli e portate; – eventuali fattori aggravanti; – cronologia dell’evento, azioni di mitigazione previste e avviate | Di norma ogni giorno |
| Richiesta alla cellula | Ogni membro della cellula di cooperazione in situazioni di tensione | In videoconferenza | Analisi secondo lo schema seguente: – analisi delle previsioni; – analisi dei fattori aggravanti; – punto sull’efficacia delle azioni di mitigazione avviate; – studio di eventuali azioni di mitigazione complementari; – se necessario, adozione di una richiesta di azione di mitigazione complementare; – se necessario, dichiarazione di passaggio a una situazione di crisi. | Secondo necessità4 |
| Documentazione del seguito dato alle eventuali richieste | Soggetti interessati | Via e-mail | Attuazione (+ riscontro sull’attuazione) o non attuazione (+ giustificazione). | Fine dell’evento |
| Riscontro alla cellula strategica | Cellula di cooperazione in situazioni di tensione | Via e-mail | – Riscontro e rapporto sull’evento all’attenzione della cellula strategica; – se del caso, proposta sull’evoluzione del processo. | Fine dell’evento |
| Oggetto | Chi | Come | Contenuti | Quando |
|---|---|---|---|---|
| Attivazione della cellula di cooperazione in situazioni di crisi | Cellula di cooperazione in situazioni di tensione5 | Via e-mail | Attivazione della cellula di cooperazione in situazioni di crisi | G1 |
| Diffusione regolare dell’informazione | Ginevra | Via e-mail | Informazioni su: – situazione attuale e previsioni di livelli e portate; – eventuali fattori aggravanti; – cronologia dell’evento, azioni di mitigazione previste e avviate, eventuali richieste formulate dalla cellula di cooperazione in situazioni di tensione e seguito dato. | Di norma due volte al giorno6 |
| Richiesta di riunione della cellula | Ogni membro della cellula di cooperazione in situazioni di crisi | In videoconferenza | Analisi secondo lo schema seguente: – analisi delle previsioni; – analisi dei fattori aggravanti; – punto sull’efficacia delle misure avviate; – analisi e confronto degli impatti; – studio di eventuali azioni di mitigazione complementari; – se necessario, adozione di una richiesta di azioni di mitigazione complementari. | Al più tardi G2 |
| Documentazione del seguito dato alle eventuali richieste | Soggetti interessati | Via e-mail | Attuazione (+ riscontro sull’attuazione) o non attuazione (+ giustificazione). | Fine dell’evento |
| Riscontro alla cellula strategica | Cellula di cooperazione in situazioni di crisi | Via e-mail | – Riscontro e rapporto sull’evento all’attenzione della cellula strategica; – se del caso, proposta sull’evoluzione del processo. | Fine dell’evento |
1La procedura d’arbitrato si basa sulle disposizioni del presente allegato, a meno che le Parti alla controversia non dispongano diversamente.
2Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. La parte ricorrente e la parte convenuta nominano ciascuna un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un terzo arbitro che presiede il tribunale.
3Se, nel termine di due mesi a decorrere dalla designazione del secondo arbitro, il presidente del tribunale non è stato designato, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua designazione su richiesta della Parte più diligente entro un nuovo termine di due mesi.
4Se, nel termine di due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui all’articolo 10 dell’Accordo, una delle Parti alla controversia non ha proceduto alla designazione che le compete di un membro del tribunale, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di designare il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. A decorrere dalla sua designazione, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha ancora designato l’arbitro di procedere in tal senso entro un termine di due mesi. Superato il termine, chiede al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere a questa designazione entro un nuovo termine di due mesi.
5Se, nei casi previsti ai capoversi precedenti, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impossibilitato o è cittadino di una delle Parti alla controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale oppure la nomina dell’arbitro compete al vicepresidente della Corte o al membro più anziano di quest’ultima che non sia impossibilitato né sia cittadino di una delle Parti alla controversia.
6Le disposizioni precedenti si applicano analogamente in caso di seggi divenuti vacanti.
7Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e, in particolare, secondo le disposizioni dell’Accordo.
8Le decisioni del tribunale arbitrale, per quanto concerne la procedura e il merito, sono prese a maggioranza. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono i costi per l’arbitro che hanno designato e assumono gli altri costi in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura concernente gli altri punti.
RS 0.721.809.349.1 ↩
RS 0.814.281.2 ↩
RS 0.814.20 ↩
Da definire di volta in volta dalla cellula di cooperazione in situazioni di tensione (varia a seconda che si tratti di livelli di piena [dinamica rapida e rischio impellente] o di magra [dinamica più lenta]). ↩
Non esclusivo, in particolare in caso di evoluzione molto rapida. ↩
Ritmo da stabilire da parte della cellula di cooperazione in situazioni di crisi in funzione della natura dell’evento. ↩
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