0.814.012.159.8•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia concernente la cooperazione transfrontaliera in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO 2
0.814.012.159.8Bilateral International Treaty16 ago 2025
Concluso il 17 giugno 2025
Entrato in vigore il 16 agosto 2025
(Stato 16 agosto 2025)
Preambolo
La Confederazione Svizzera (Svizzera)
e
il Regno di Norvegia (Norvegia),
in seguito denominate congiuntamente «le Parti» o singolarmente «la Parte»,
intendendo perseguire l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’Accordo di Parigi sul clima adottato il 12 dicembre 20151in occasione della 21aConferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in seguito denominato «Accordo di Parigi», e raggiungere un equilibrio globale tra le fonti di emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e la rimozione di gas a effetto serra tramite pozzi nella seconda metà del corrente secolo;
ricordando il sesto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) sulla necessità di ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra e di impiegare tecnologie per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO2per le emissioni difficilmente evitabili al fine di raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell’Accordo di Parigi;
ricordando anche gli articoli 4, 6 e 13 dell’Accordo di Parigi che riconoscono, da un lato, che alcune Parti scelgono volontariamente di cooperare nell’attuazione dei loro contributi determinati a livello nazionale per accrescere l’ambizione delle loro azioni di mitigazione, e, dall’altro, che nell’ambito di tali approcci cooperativi volontari le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano l’integrità e la trasparenza ambientali, anche in materia di governance, secondo le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi;
considerando l’approccio cautelativo di cui al Principio 15 della Dichiarazione di Rio adottata nel 1992 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo;
visti gli allegati II e III della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale del 19922che ammettono lo stoccaggio permanente di CO2nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino;
visto anche il Protocollo del 1996 alla Convenzione del 19723sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, in seguito denominato «Protocollo di Londra», emendato nel 2006 con la Risoluzione LP.1(1) volta a considerare lo scarico dei flussi di CO2provenienti da processi di cattura del CO2ai fini del suo stoccaggio;
vista inoltre la Risoluzione LP.3(4) al Protocollo di Londra adottata il 30 ottobre 20094che autorizza l’esportazione di CO2ai fini dello stoccaggio permanente nelle formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino;
sottolineando la Risoluzione LP.5(14) al Protocollo di Londra adottata l’11 ottobre 2019 che autorizza l’applicazione transitoria della Risoluzione LP.3(4) al Protocollo di Londra;
confermando che le Parti hanno dichiarato la suddetta applicazione transitoria dell’emendamento e intendono condividere informazioni in merito alla stessa, inclusi accordi o convenzioni avviati tra Stati esportatori e riceventi;
riconoscendo i requisiti del Protocollo di Londra e altre leggi applicabili in merito ai flussi di CO2, al trasporto di CO2e alle attività di stoccaggio in essere tra le Parti, le responsabilità di autorizzazione e il rilascio di permessi e autorizzazioni, nonché i relativi piani di monitoraggio;
osservando che la Norvegia è una Parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 1992 e che il presente Accordo non pregiudica alcun processo nell’ambito dello SEE;
considerando che la Norvegia partecipa al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/EC del Consiglio attraverso la sua attuazione nel quadro dell’accordo SEE;
considerando anche l’Accordo del 23 novembre 20175tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra;
conoscendo la legislazione nazionale rilevante delle Parti, in particolar modo della legislazione in materia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO2;
riconoscendo l’importanza dei quadri internazionali pertinenti e la compatibilità del presente Accordo con gli impegni rilevanti assunti ai sensi del diritto internazionale e della legislazione SEE applicabile;
intendendo promuovere la diffusione di tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e di rimozione del CO2,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo istituisce un quadro per il trasferimento di risultati di mitigazione tra la Svizzera e la Norvegia ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che rappresentano la rimozione del CO2, con stoccaggio permanente di CO2in conformità con l’allegato I. I risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale possono essere utilizzati per raggiungere i contributi determinati a livello nazionale o per altri scopi internazionali di mitigazione.
In conformità con la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE, la Norvegia facilita l’uso della capacità disponibile nelle reti di trasporto del CO2e nei siti di stoccaggio in Norvegia, a seconda dei casi, per il CO2proveniente dalla Svizzera secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, ai fini dello stoccaggio permanente del CO2in formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino nella piattaforma continentale norvegese.
Le Parti convengono di consultarsi in merito a questioni relative all’attuazione e al corretto funzionamento del presente Accordo o in caso di controversia sulla sua interpretazione o applicazione.
Il presente Accordo e i suoi allegati possono essere modificati in qualsiasi momento con il reciproco consenso scritto delle Parti.
Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo due anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dei contributi determinati a livello nazionale (al più presto il 1° gen. 2033) durante il quale è stata notificata la denuncia.
Fatto a Oslo, il 17 giugno 2025, in due esemplari nelle lingue norvegese, tedesca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Albert Rösti | Per il Regno di Norvegia: Terje Aasland |
|---|
– Stoccaggio permanente in formazioni geologiche del sottosuolo del fondo marino nella piattaforma continentale norvegese
– Stoccaggio in prodotti che legano chimicamente il CO2in modo permanente (p. es. carbonati minerali utilizzati nei prodotti da costruzione).
1. Ciascuna Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali relativi ad attività di rimozione del CO2ammissibili ai sensi del presente Accordo e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
2. Ciascuna Parte include nella propria autorizzazione tutti i requisiti rilevanti relativi all’attività di mitigazione, tra cui:
3. La Parte trasferente identifica nella propria autorizzazione l’ente autorizzato a trasferire i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale (ente autorizzato a effettuare il trasferimento).
4. Ciascuna Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, l’autorizzazione è valida dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
5. Ciascuna Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni. Qualora gli aggiornamenti o le modifiche restringano il campo d’applicazione dell’autorizzazione originale, questi devono essere risolti nell’ambito di un dialogo con l’altra Parte e con l’ente autorizzato a effettuare il trasferimento. Gli aggiornamenti o le modifiche diventano validi secondo le procedure di cui al presente allegato II.
6. Ciascuna Parte comunica le autorizzazioni nel quadro dell’Accordo di Parigi secondo le indicazioni adottate dalla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi.
7. La selezione dell’organismo di verifica è soggetta all’approvazione di ciascuna Parte. Ciascuna Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti. 8. L’organismo di verifica sottopone i rapporti di monitoraggio e di verifica a ciascuna Parte. 9. Ciascuna Parte valuta il rapporto di verifica sulla base dei requisiti definiti nella propria autorizzazione ai sensi del paragrafo 2 del presente allegato. L’approvazione di ciascuna Parte del rapporto di verifica diventa effettiva dopo un periodo di non obiezione di 90 giorni civili dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica. Ciascuna Parte pubblica i rapporti di verifica e di monitoraggio. 10. La Parte trasferente esamina i requisiti di cui all’articolo 6 paragrafo 2 del presente Accordo entro lo stesso periodo di tempo in cui valuta i rapporti di monitoraggio e di verifica, pubblica poi i risultati di questo esame e invia una notifica alla Parte ricevente. Su notifica della Parte trasferente, la Parte ricevente rende pubblica la conferma dell’adempimento di tutti i requisiti entro un periodo di 30 giorni civili e invia una notifica alla Parte trasferente. La Parte trasferente invia una notifica all’ente autorizzato a effettuare il trasferimento.
11. La Parte trasferente facilita il trasferimento, conformemente alla richiesta dell’ente autorizzato a effettuare il trasferimento, come segue:
12. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
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