0.814.281.2•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente la cooperazione sulle acque transfrontaliere del Rodano
0.814.281.2Bilateral International Treaty18 dic 2025
Concluso il 4 settembre 2025
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 dicembre 2025
(Stato 18 dicembre 2025)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
il Governo della Repubblica Francese,
dall’altra,
di seguito denominati «le Parti»,
richiamando la Convenzione del 16 novembre 19621tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento, la Convenzione del 23 agosto 19632tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson, l’Accordo del 7 dicembre 19763fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la navigazione sul Lemano, l’Accordo del 20 novembre 19804tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sulla pesca nel Lago Lemano nonché gli esistenti organi franco-svizzeri di gestione delle acque transfrontaliere del Rodano;
forti di una lunga tradizione di attività transfrontaliere che ha contribuito allo sviluppo di una cooperazione ricca e vivace, di cui sono esempio gli esistenti organi franco-svizzeri di gestione delle acque transfrontaliere del Rodano;
desiderosi di sostenere e rafforzare la cooperazione franco-svizzera relativa alla gestione delle acque transfrontaliere del Rodano, nello spirito di dialogo politico che unisce la Francia e la Svizzera e si distingue in tutti gli ambiti delle loro relazioni bilaterali;
richiamando la Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite del 17 marzo 19925sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (di seguito «Convenzione di Helsinki»), la Dichiarazione di Rio del 13 giugno 1992 sull’ambiente e lo sviluppo nonché la Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 19926sui cambiamenti climatici e la Convenzione del 5 giugno 19927sulla diversità biologica, la Risoluzione delle Nazioni Unite A63/124 dell’11 dicembre 2008 sul diritto degli acquiferi transfrontalieri nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20158sul clima;
convinti che la cooperazione tra gli Stati rivieraschi di corsi d’acqua transfrontalieri e di laghi internazionali contribuisca alla pace e alla sicurezza e produca effetti benefici e reciproci per entrambe le Parti;
impegnati a proseguire l’attuazione di una gestione sostenibile e integrata delle acque superficiali e sotterranee transfrontaliere del Rodano, conformemente alla Convenzione di Helsinki;
risoluti a preservare gli ecosistemi, a migliorare la qualità delle acque transfrontaliere del Rodano e a conservarne le risorse, prevenendo, controllando e riducendo l’inquinamento delle acque e gli impatti transfrontalieri e promuovendo un uso ragionevole ed equo delle sue acque transfrontaliere;
allarmati dagli impatti del cambiamento climatico e desiderosi di anticipare, mitigare e adattarsi ai suoi effetti al fine di proteggere le popolazioni e i beni, gli ecosistemi e i servizi che forniscono, nonché i paesaggi, conformemente all’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 sul clima;
considerando che una visione d’insieme delle sfide presenti e future riguardanti le acque transfrontaliere del Rodano facilita una gestione integrata e sostenibile delle stesse;
considerando che una cooperazione rinnovata, flessibile e agile appare a questo proposito necessaria per facilitare la concertazione delle attività degli organi franco-svizzeri attraverso un organo incaricato di svolgere un ruolo centrale, che includa, se del caso, la conciliazione dei loro punti di vista,
hanno convenuto quanto segue:
Obiettivi del presente Accordo sono la promozione della gestione integrata e sostenibile delle acque transfrontaliere del Rodano e, a tal fine, il rafforzamento della cooperazione tra le Parti.
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo, le Parti provvedono a rispettare i seguenti principi generali del diritto internazionale in materia di acque:
Le Parti adottano o approvano un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato mediante decisione unanime semplice.
Fatto a Ginevra, il 4 settembre 2025, in duplice copia in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Albert Rösti | Per il Governo della Repubblica Francese: Laurent Saint-Martin |
|---|
– Commissione internazionale per la protezione delle acque del lago Lemano (CIPEL)9 – Commissione mista per la navigazione sul Lemano10 – Commissione consultiva internazionale per la pesca nel lago Lemano11 – Commissione permanente di vigilanza per la sistemazione idroelettrica franco-svizzera di Emosson (CPS) e sua Commissione franco-svizzera per lo studio dell’accumulazione nel lago Lemano delle deviazioni idriche dell’Arve provenienti da Emosson12 – Comitato regionale franco-ginevrino (CRFG)13
– Commissione tecnica per lo sfruttamento dell’acquifero di Ginevra – Commissione consultiva di accompagnamento dello sbarramento di Chancy-Pougny
– Gruppo locale di cooperazione transfrontaliera (GLCT) Grande Ginevra – Consiglio del Lemano (CDL) – Comitato direttivo del Protocollo del 7 settembre 2015 relativo alla gestione sedimentaria dei bacini di ritenuta per impianti idroelettrici dell’Alto Rodano – Comitato tripartito sull’ambiente (CTE) dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN)
1La procedura di arbitrato si basa sulle disposizioni del presente allegato, a meno che le Parti nella controversia non convengano diversamente.
2Il tribunale arbitrale si compone di tre membri. La parte ricorrente e la parte convenuta nominano ciascuna un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un terzo arbitro che presiede il tribunale.
3Se, nel termine di due mesi a contare dalla designazione del secondo arbitro, il presidente del tribunale non è stato designato, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua designazione su richiesta della Parte più diligente entro un nuovo termine di due mesi.
4Se, nel termine di due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui all’articolo 11 dell’Accordo, una delle Parti nella controversia non ha proceduto alla designazione che le incombe di un membro del tribunale, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di designare il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. A contare dalla sua designazione, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha ancora designato l’arbitro di procedere in tal senso entro un termine di due mesi. Scaduto il termine, chiede al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere a questa designazione entro un nuovo termine di due mesi.
5Se, nei casi previsti nei paragrafi precedenti, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito o è cittadino di una delle Parti nella controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale oppure la nomina dell’arbitro incombe al vicepresidente della Corte o al membro più anziano di quest’ultima che non sia impedito né cittadino di una delle Parti nella controversia.
6Le disposizioni precedenti si applicano per analogia in caso di seggi divenuti vacanti.
7Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e, in particolare, secondo le disposizioni dell’Accordo.
8Le decisioni del tribunale arbitrale, per quanto concerne la procedura e il merito, sono prese a maggioranza dei voti; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. In caso di parità dei voti è determinante il voto del presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono i costi per l’arbitro che hanno designato e assumono gli altri costi in parti uguali. Il tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura concernente gli altri punti.
RS 0.814.281 ↩
RS 0.721.809.349.1 ↩
RS 0.747.221.1 ↩
RS 0.923.21 ↩
RS 0.814.20 ↩
RS 0.814.01 ↩
RS 0.451.43 ↩
RS 0.814.012 ↩
Convenzione del 16 novembre 1962 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la protezione delle acque del Lago Lemano dall’inquinamento. ↩
Accordo del 7 dicembre 1976 fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese concernente la navigazione sul Lemano. ↩
Accordo del 20 novembre 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sulla pesca nel Lago Lemano. ↩
Convenzione del 23 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson. ↩
Accordo mediante scambio di lettere del 12 luglio 1973 concernente l’istituzione di una commissione mista per i problemi derivanti dal vicinato tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia. ↩
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