0.837.916.3•Accordo d’assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria
0.837.916.3Bilateral International Treaty1 gen 1980
Conchiuso il 14 dicembre 1978
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19792
Ratificato con scambio di strumenti il 30 novembre 1979
Entrato in vigore il 1° gennaio 1980
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Austria,
animati dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell’assi-curazione‑disoccupazione, hanno convenuto di concludere un accordo e hanno nominato, al riguardo, i loro plenipotenziari:
Il Consiglio federale svizzero:
il signor Dott. René Keller, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
il Governo della Repubblica d’Austria:
il signor Dott. Willibald Pahr, Ministro degli affari esteri.
Dopo aver scambiato i loro poteri in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente:
Il presente Accordo s’applica ai cittadini dei due Stati contraenti, come anche a tutti i frontalieri giusta l’articolo 1, numero 5.
L’assoggettamento all’assicurazione e l’obbligo di contribuzione sono determinati secondo il tenore vigente dell’accordo del 15 novembre 19673sulla sicurezza sociale, conchiuso tra la Repubblica d’Austria e la Confederazione svizzera.
Il diritto alle prestazioni e la procedura sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale è chiesto l’esercizio di tale diritto, nella misura in cui le disposizioni seguenti non prevedano un disciplinamento diverso.
Se dei cittadini rimpatriano nello Stato d’origine, i periodi assicurativi compiuti nell’altro Stato contraente sono computati per determinare l’adempimento del periodo d’attesa e per stabilire la durata d’indennizzazione.
I periodi per i quali sono state versate prestazioni in un altro Stato contraente sono computati nella durata d’indennizzazione, come se queste prestazioni fossero state accordate dallo Stato nel quale è esercitato il diritto. Al riguardo, i giorni durante i quali non sono state versate prestazioni a cagione di condotta colpevole del disoccupato, sono contati come giorni per i quali sono state versate prestazioni.
Delle prestazioni di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente dev’essere tenuto conto, come è tenuto conto delle prestazioni analoghe dello Stato contraente, sul territorio del quale è esercitato il diritto.
Per l’applicazione del presente Accordo, le autorità degli Stati contraenti si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione. L’assistenza è gratuita, con riserva delle spese in contanti che provoca.
Le autorità dei due Stati contraenti, incaricate dell’applicazione dell’assicurazione-disoccupazione, corrispondono, per l’applicazione del presente Accordo, direttamente fra di essi e con gli assicurati o i loro rappresentanti.
– in Austria, il «Landesarbeitsamt Vorarlberg», – in Svizzera, l’Ufficio cantonale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, in San Gallo.
I trasferimenti reciproci, fra i due Stati contraenti, dei contributi giusta l’articolo 7 paragrafo 2 hanno effetto dal 1oaprile 1977. Inoltre, il presente Accordo non giustifica alcuna pretesa al versamento di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Il protocollo finale allegato costituisce parte integrante del presente Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Vienna, il 14 dicembre 1978 in doppio esemplare, in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| Keller | Pahr |
Alla firma dell’Accordo d’assicurazione‑disoccupazione concluso oggi tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Austria, i plenipotenziari dei due Stati contraenti annunciano, in una dichiarazione comune, che convengono quanto segue:
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| Keller | Pahr |
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