0.916.051.41•Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera
0.916.051.41Bilateral International Treaty1 gen 2020
Concluso il 28 settembre 2020
Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020
(Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,
riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19231conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale);
tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale;
per disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure della politica agricola svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
La base legale per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi svizzeri riportati nell’appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale). L’appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.
Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.
Per lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particolare il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri, i processi concernenti la presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi e il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi nonché la trattazione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechtensteinensi, si applicano i seguenti principi:
Riguardo all’accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nelle voci di bilancio riportate nell’allegato 1, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni pubbliche liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministrazioni pubbliche svizzere.
Ogni anno i contributi sono versati integralmente entro il 10 febbraio dell’anno successivo.
L’appendice può essere modificata di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.
L’allegato 1 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.
L’allegato 2 può essere modificato di comune intesa tra l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense. La modifica deve essere confermata mediante scambio di note diplomatiche.
Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure di sostegno del mercato e dei prezzi, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali, della politica agricola svizzera. Nel quadro dell’evoluzione di quest’ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l’entità di un’eventuale partecipazione liechtensteinense.
In relazione con le disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intrattengono uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi previste, compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali.
Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di un anno.
Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in due esemplari originali in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christian Hofer | Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Doris Frick |
|---|
Il presente allegato elenca le misure attuate dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente nonché le misure attuate e finanziate dal Liechtenstein stesso.
Tabella 1: Spese, partecipazione secondo il calcolo effettivo
Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.
| Voce di bilancio (C = Conto; MI = mandato interno; CC = centro di costo) | Misura |
|---|---|
| Allevamento del bestiame | |
| Allevamento del bestiame; misure | |
| C 3643080840 | Libro genealogico (tutte le razze riconosciute) |
| C 3643080841 | Esami funzionali |
| C 3643080842 | Conservazione delle razze svizzere |
| Economia lattiera | |
| Amministrazione latte; misure | |
| C 3119501000; MI 6200053 | Amministrazione Sostegno del prezzo del latte |
| Sostegno del prezzo del latte; misure | |
| C 3643080890; MI 6200400 fino MI 6200406 | Supplemento per il latte trasformato in formaggio |
| C 3643080890; MI 6200407 | Supplemento per il foraggiamento senza insilati |
| Produzione animale | |
| Aiuti per la produzione animale | |
| Produzione animale; misure | |
| C 3643080803; MI 6200056 | Aiuti all’interno del Paese per il bestiame da macello e la carne |
| C 3643080803; MI 6200272 | Aiuti per le uova indigene |
Tabella 2: Spese, partecipazione secondo il calcolo forfettario
Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.
| Voce di bilancio | Misura | Tasso di partecipazione in percentuale |
|---|---|---|
| Produzione animale | ||
| Organizzazione privata; misure | ||
| C 3119501000; MI 6200055 | Compiti esecutivi in relazione all’ordinanza sul bestiame da macello OBM | 100 |
| Consulenza | ||
| Consulenza; misure | ||
| C 3633180810 C 3643080810 | Consulenza | 25 |
| Protezione dei vegetali | ||
| Protezione dei vegetali; misure di lotta | ||
| C 3632080860 C 3643080860; escl. MI 6200291 e 6200295 | Misure di lotta | 25 |
| Protezione dei vegetali; prestazioni di terzi | ||
| C 3643080860; MI 6200291 | Controlli sulla salute dei vegetali e certificazioni | 100 |
| Protezione dei vegetali; uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio Servizio fitosanitario federale | ||
| Diversi C; MI 6200415 C 3119600010 – 3119600050; CC 3115 | Uscite per beni e servizi e uscite d’esercizio Servizio fitosanitario federale | 100 |
| Promozione dello smercio | ||
| Promozione dello smercio; misure | ||
| C 3633180850 C 3643080850 | Promozione della qualità e dello smercio | 25 |
| Valorizzazione della frutta | ||
| Valorizzazione della frutta; misure | ||
| C 3643080870; MI 6200073 | Servizio Assicurazione della qualità | 6 |
| C 3643080870; MI 6200076, 6200078, 6200079, 6200150, 6200170, 6200230; 6200284 fino 6200288 | Valorizzazione della frutta | 6 |
Tabella 3: Proventi, partecipazione secondo il calcolo effettivo
Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.
| Voce di bilancio | Misura |
|---|---|
| Nessuna |
Tabella 4: Proventi, partecipazione secondo il calcolo forfettario
Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.
| Voce di bilancio | Misura | Tasso di partecipazione in percentuale |
|---|---|---|
| Nessuna |
Tabella 5: Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia
Le misure elencate nella tabella seguente sono attuate e finanziate integralmente dal Liechtenstein stesso.
| Voce di bilancio liechtensteinense | Misura |
|---|---|
| Supplementi vincolati a un prodotto4 | |
| Supplemento per il latte commerciale | |
| 805.366.00.01 | Supplemento per il latte commerciale |
| Supplemento per i cereali | |
| 805.366.00.02 | Supplemento per i cereali |
La somma forfettaria annuale che il Liechtenstein è tenuto a versare in relazione all’esecuzione del presente Accordo ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 è stata fissata, in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2, a CHF 40 000 a partire dall’anno civile 2022.
L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense acquisisce i documenti e i dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e li trasmette all’Ufficio federale dell’agricoltura.
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati devono essere presentate al servizio d’amministrazione conformemente agli articoli 3 e 4a OSL5.
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per il latte commerciale devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense.
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per i cereali devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense entro i termini di cui all’articolo 24 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.
Il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi può essere effettuato dall’Ufficio federale dell’agricoltura o dall’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense: – l’Ufficio federale dell’agricoltura effettua il pagamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati (art. 5 OSL); – l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per il latte commerciale (analogamente all’art. 5 OSL); – l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per i cereali (analogamente all’art. 11 OCSC6) entro i termini di cui all’articolo 26 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.
RS 0.631.112.514 ↩
LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr –RS 910.1 ) . ↩
[RU 2004 905903, 2011 6541, 2019 1041] ↩
Dal 2021; nel 2020 i supplementi per il latte commerciale e per i cereali sono contabilizzati sul conto 805.367.00 «Indennità mercato agricolo comune con la Svizzera». ↩
O del 25 giu. 2008 sul sostegno del prezzo del latte (RS 916.350.2 ). ↩
O del 23 ottobre 2013 sui contributi per singole colture (RS 910.17 ). ↩
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