0.946.116.36•Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (di seguito «Atradius»),
0.946.116.36Bilateral International Treaty10 mag 2005
Concluso il 24 novembre 2004
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 20052
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 10 maggio 2005
Entrato in vigore il 10 maggio 2005
(Stato 10 maggio 2005)
Nell’ambito del presente Accordo, si intende per:
giorno lavorativo un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti,
assicuratore(i) dei crediti la GRE e Atradius o uno dei due enti,
esportazioni le merci e/o i servizi che devono essere, secondo il caso, forniti o consegnati conformemente al contratto d’esportazione,
assicurato il beneficiario della polizza,
assicuratore l’assicuratore dei crediti che emette la polizza,
mandatario principale l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero,
polizza una polizza d’assicurazione o una garanzia emessa dall’assicuratore,
quota di riassicurazione il valore delle esportazioni coperte dal riassicuratore, espresso in percentuale,
riassicuratore l’assicuratore dei crediti che riassicura l’altro per una determinata transazione.
Gli assicuratori dei crediti considerano di massima che le esportazioni provenienti dal Paese del riassicuratore sono originarie di questo Paese. Se, nell’ambito di una determinata transazione, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, ne informa immediatamente l’altro assicuratore dei crediti e gli comunica i risultati dei suoi accertamenti
Le assicurazioni e le forme di garanzia accordate dalla GRE e dalla Atradius alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l’altro per scritto delle modifiche determinanti apportate alle sue assicurazioni e forme di garanzia.
Di regola, è considerato assicuratore principale l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la quota più importante, in termini di valore, delle esportazioni da garantire. Gli assicuratori dei crediti possono derogare a questa regola di mutuo accordo in considerazione delle circostanze specifiche del caso.
Se la quota proveniente dal Paese terzo non può essere determinata in modo inequivocabile, l’assicuratore accorda la sua garanzia alla quota proveniente dal Paese terzo senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, non è in grado di assumere l’integralità dei rischi per le forniture provenienti dal Paese terzo, l’assicuratore può convenire con il riassicuratore una ripartizione dei rischi fondata sul rapporto esistente tra la quota di origine svizzera e la quota di origine olandese delle esportazioni. 3. L’Allegato A propone esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.
L’assicuratore può trattenere il 10 per cento al massimo degli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative. 2. Il premio di riassicurazione deve essere versato nei 30 giorni lavorativi che seguono il giorno in cui l’assicuratore ha ricevuto il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio in base alla polizza, il riassicuratore deve di massima restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio che ha ricevuto, dopo deduzione dell’importo trattenuto per le spese amministrative.
Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese. 2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Le norme procedurali sull’esecuzione del presente Accordo sono enunciate nell’Appendice 3.
Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti tutti i pagamenti concernenti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore.
Il tribunale arbitrale tiene le sue udienze nel Paese dell’assicuratore: ad Amsterdam, se si tratta di Atradius; a Zurigo se si tratta della GRE. La procedura si svolge in lingua inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilisce la procedura conformemente ai principi dello Stato di diritto.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese; uno per ogni Parte.
| Per conto della Confederazione Svizzera: Peter W. Silberschmidt | Per conto del Regno dei Paesi Bassi: G. Bouvman |
|---|
Appendice 1
| Agevolazione | Tasso di copertura massimo | Rischi coperti | Beneficiario | Termine di attesa | Osservazioni | Optional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credito fornitore | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Rischio di fabbricazione e rischio di credito | Esportatore | 6 mesi | Copertura del rischio di fabbricazione: mancato pagamento dei costi causati in caso di non fornitura e/o Rischio di credito: non pagamento o mora nel pagamento dell’importo contrattuale | Pagamento del premio in divise estere (solo per il rischio di credito) in caso di garanzia diretta |
| Garanzia diretta in aggiunta alla copertura del credito fornitore | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Mancato pagamento | Banca | Indennizzo immediato alla banca (dei Paesi Bassi o straniera) dopo il mancato pagamento | L’indennizzo è effettuato indipendentemente dal diritto all’indennizzo secondo il contratto di fornitura (regresso contro l’esportatore). Se il contratto prevede una valuta estera, il premio e l’indennizzo sono pagati in tale valuta (applicando il tasso di cambio massimo). | Copertura in valuta estera. |
| Credito acquirente | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Rischio di credito | Banca | 6 mesi | Copertura a favore della banca (dei Paesi Bassi o estera). Possibilità di combinazione con una copertura del rischio di fabbricazione per l’esportatore. | Copertura di pagamenti scaglionati (in combinazione con una copertura del rischio di fabbricazione). Copertura e pagamento dei premi in valuta estera. |
| Garanzia bancaria Copertura supplementare | Come da polizza | Utilizzazione legittima e abusiva | Esportatore | 6 mesi | Atradius deve approvare il testo della garanzia. | |
| Garanzia bancaria Controgaranzia | Come da polizza | Utilizzazione legittima e abusiva. | Banca | 10 giorni dopo l’utilizzazione della garanzia | Solo con un copertura supplementare per le garanzie bancarie. Regresso contro l’esportatore tranne nei casi in cui l’esportatore ha diritto a un indennizzo sulla base della copertura supplementare. Atradius deve approvare il testo della garanzia. | |
| Copertura di garanzie dell’offerta | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Utilizzazione legittima e abusiva. | Esportatore | 6 mesi | L’utilizzazione legittima è indennizzata soltanto se all’assicurato non sono imputabili colpe. Tale è il caso se Atradius ritira la copertura per l’affare principale. | |
| Leasing: copertura estesa | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Rischio di credito (descrizione negativa del rischio). | Esportatore / Mutuante del leasing / Banca | 6 mesi | Tutte le rate di un leasing sono coperte. La copertura può essere accordata a mutuanti del leasing esteri se la merce è stata fabbricata nei Paesi Bassi. Se il contratto prevede una valuta estera, il premio e l’indennizzo sono pagati in tale valuta (applicando un tasso di cambio massimo). | Possibilità di garanzia diretta se il beneficiario è una banca. |
| Leasing: copertura limitata | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Rischio di credito (descrizione negativa del rischio). | Esportatore / Mutuante del leasing | 6 mesi | Tutte le rate ricorrenti dovute durante un periodo di 9 mesi sono coperte (copertura limitata a beni mobili). La copertura può essere accordata a mutuanti del leasing esteri se la merce è stata fabbricata nei Paesi Bassi. Se il contratto prevede una valuta estera, il premio e l’indennizzo sono pagati in tale valuta (applicando il tasso di cambio massimo). | |
| Copertura del rischio di espropriazione | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Espropriazione e divieto di esportare riguardo a beni patrimoniali | Esportatore / Mutuante del leasing | 6 mesi | Se desiderato insieme a una copertura limitata del leasing. | |
| Lavori di costruzione; Copertura degli apparecchi di lavoro | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Rischi politici: Durante i lavori di costruzione: danneggiamento o sequestro degli apparecchi di lavoro; dopo i lavori di costruzione: danneggiamento o impedimento del trasferimento degli apparecchi di lavoro. | Esportatore | 6 mesi | L’indennizzo è calcolato in funzione del valore contabile con deduzione del deprezzamento percentuale. In caso di danneggiamento i costi di riparazione sono limitati all’importo di cui sopra. | Se desiderato insieme a una copertura del credito fornitore per i lavori di costruzione, oppure copertura del credito di fabbricazione per lavori di costruzione insieme a una copertura del credito acquirente |
| Copertura del rischio del corso di cambio | 100 % | Rischio di deprezzamento della valuta estera | Esportatore | Non applicabile | La copertura è accordata per diverse valute. In caso di apprezzamento, l’assicurato deve versare il guadagno ad Atradius. La copertura è accordata soltanto per periodi di due o più anni. | La copertura del rischio del corso di cambio vincola l’offerente dalla firma del contratto |
| Finanziamento del progetto | 98 % dei rischi politici 95 % dei rischi economici | Copertura standard per i rischi politici / copertura estesa per i rischi politici / Copertura per i rischi economici (descrizione positiva del rischio) | Esportatore / banca | 6 mesi | La copertura standard per i rischi politici comprende il rischio di trasferimento, la guerra (civile), le catastrofi naturali e le decisioni che non emanano dallo Stato dei Paesi Bassi (p. es. l’espropriazione). | |
| Assicurazione degli investimenti | 90 % | – Espropriazione – Limitazione del trasferimento – Guerra | Investitore | 9 mesi | In generale la copertura è possibile soltanto se è stato concluso un accordo sulla protezione degli investimenti tra i Paesi Bassi e il Paese ospite (altrimenti: valutazione del sistema giuridico del Paese ospite di caso in caso). Al massimo la durata dell’assicurazione si estende su 15 anni (l’investimento deve essere terminato al più tardi 5 anni dopo l’inizio dell’assicurazione). L’indennizzo massimo ammonta al 200 % dell’importo originario in euro. | Copertura per rottura del contratto |
| Agevolazione: | Copertura del credito |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione | Legge federale sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 % almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 % al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo delle esportazioni secondo il contratto d’esportazione |
| Rischi coperti: | a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero avvenimenti politici come guerre o disordini civili, che mettono il cliente nell’impossibilità di adempiere i suoi obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura valutaria adottata dal suo Governo dopo che ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischi economici: – di debitori pubblici; – di debitori privati – che appartengono a una collettività o a un ente di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi di clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici. d) Eventuale rischio valutario: Rischi valutari che possono realizzarsi al momento del finanziamento di un credito in valuta estera, di una transazione a termine sulle valute o di una transazione analoga, dopo che si sia verificato un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non sussiste alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. |
| Agevolazione: | Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della consegna) |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore e, di massima, anche un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione: | Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Rischio residuo dell’esportatore: | Il 5 % almeno |
| Tasso di copertura: | Il 95 % al massimo |
| Base di calcolo: | Prezzo di costo |
| Rischi coperti: | Impossibilità presunta o reale di effettuare la consegna a causa di un aumento – dopo l’ordinazione – dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I, oppure per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. |
| Agevolazione: | Copertura delle garanzie di offerente e delle garanzie di consegna (soltanto in complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II). |
|---|---|
| Tipo: | Garanzia |
| Beneficiario della garanzia: | L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) |
| Condizioni di assicurazione | Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni |
| Importo residuo dell’esportatore | Il 5 % almeno |
| Tasso di copertura | Il 95 % al massimo |
| Base di calcolo | Importo della garanzia d’offerente o della garanzia di consegna |
| Rischi coperti | – Richiesta abusiva – Richiesta legittima se l’esportatore non può adempiere ai suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento. |
La presente Appendice disciplina le questioni procedurali conformemente all’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra Atradius e la GRE.
Al più tardi alla ricezione del modulo di emissione di polizza (Allegato F), il riassicuratore comunica all’assicuratore un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa trasferire il premio di riassicurazione come previsto nell’articolo 10 numeri 1 e 2.
Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve fornire a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento; – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza; – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare; – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore; – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato); – la data del pagamento dell’indennizzo.
In caso di rimborso, l’assicuratore deve fornire al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento; – l’importo totale che ha riscosso; – i costi di riscossione che ha pagato; – la quota del riassicuratore nel rimborso netto; – la data del rimborso; – i tassi d’interesse in vigore; – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso; – (se necessario) i corsi di cambio.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 70 unità
Fornitura – Paese B: 50 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 70 unità
Fornitura – Paese B: 50 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 60 unità
Fornitura – Paese B: 40 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 100 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:
Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità
Fornitura – Paese A: 40 unità
Fornitura – Paese B: 60 unità
Fornitura – Paese C: 20 unità
Copertura dell’assicuratore (A): 95 %
Copertura del riassicuratore (B): 95 %
Calcolo della quota di riassicurazione
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A:
– Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B:
Nota:
Se l’assicuratore e il riassicuratore propongono tassi di copertura diversi secondo il rischio, per il calcolo della quota di copertura si usa la media dei diversi tassi di copertura. Esempio:
| Rischi politici: | 95 % |
|---|---|
| Rischi economici prima della fornitura: | 85 % |
| Rischi economici di credito: | 90 % |
| Tasso medio: | 90 % |
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il:
Vi proponiamo di riassicurare la seguente transazione:
Nostro riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Rispettive relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio: – Produzione: – Credito:
Condizioni del rimborso:
Ev. osservazioni particolari concernenti l’affare:
Tipo di copertura(e) richiesta(e):
Importo del credito:
Tasso d’interesse:
Mutuante:
Importo coperto valutato a:
Quota di riassicurazione valutata a (calcolo):
Quota di premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Data: Firma:
A:
Da:
Con riferimento al vostro modulo di domanda provvisoria del:
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.: *(a) Sulla base dei dati forniti, riteniamo di potervi accordare una riassicurazione e aspettiamo il vostro modulo di domanda definitiva in tempo utile. *(b) Riteniamo di poter accogliere la vostra domanda se siete disposti a effettuare le seguenti modifiche:
Aspettiamo la vostra risposta e/o un modulo di domanda provvisoria modificata. *(c) In qualità di riassicuratore, chiediamo il seguente premio: – quota di premio: – pagabile il: *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda per la presente transazione.
Osservazioni:
Il presente modulo di risposta provvisoria non è giuridicamente vincolante. Prima di decidere sulla concessione di una riassicurazione, dobbiamo effettuare un’analisi dei rischi più dettagliata; occorre peraltro il consenso del nostro organo di decisione o delle autorità di vigilanza.
Data: Firma:
* Per favore stralciare quanto non fa al caso
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il:
E al vostro modulo di domanda provvisoria del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi proponiamo di riassicurare la transazione alle seguenti condizioni:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Tasso d’interesse:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/fornitura di Paesi terzi):
Durata del rischio:
Condizioni di rimborso:
Ev. osservazioni particolari concernenti la transazione:
Tipo di copertura(e) richiesta(e):
Importo del credito:
Tasso d’interesse:
Mutuatario:
Importo totale coperto: – Valore delle merci e/o delle prestazioni provenienti dal Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o delle prestazioni fornite) – Quota di copertura assunta dall’assicuratore: – Quota di riassicurazione (calcolo):
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore: – al riassicuratore: (calcolo)
L’impegno del riassicuratore nei confronti del richiedente prende fine il
Osservazioni:
Data: Firma:
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il:
E al vostro modulo di domanda definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Osservazioni:
Data: Firma:
* Per favore stralciare quanto non fa al caso
Da:
A:
Con riferimento al nostro contratto concluso il
E alla vostra risposta definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una polizza è stata emessa il . L’importo della copertura ammonta a:
La quota di riassicurazione ammonta a: A Il premio totale da pagare ammonta a: B L’importo da pagare all’assicuratore ammonta a: C L’importo da pagare al riassicuratore ammonta a:
Il premio deve esserci versato:
| Il: . | Importo: . | Quota del premio: . | Quota da pagare al riassicuratore: . |
|---|
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di ricezione.
Altre osservazioni:
Data: Firma:
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"title": "Vertrag vom 24. November 2004 über wechselseitige Rückversicherungsverpflichtungen zwischen der Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (nachfolgend «ERG» genannt), handelnd für die Schweizerische Eidgenossenschaft, und Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (nachfolgend «Atradius» genannt) (mit Anlagen und Anhängen)",
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