0.946.294.321•Accordo di cooperazione commerciale, economica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Irak
0.946.294.321Bilateral International Treaty28 nov 1978
Conchiuso l’11 febbraio 1978
Entrato in vigore con scambio di note il 28 novembre 1978
(Stato 28 novembre 1978)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica d’Irak,
desiderosi di promuovere la cooperazione commerciale, economica e tecnica tra i due Paesi su un fondamento di uguaglianza e al beneficio di quest’ultimi, desiderosi di consolidare i cordiali rapporti che li vincolano,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti Contraenti opereranno a stimolare la cooperazione economica e tecnica come anche gli scambi commerciali fra i due Paesi. Per tale scopo le Parti Contraenti adottano tutti i provvedimenti utili nell’ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.
(1). Le Parti Contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente il trattamento della nazione più favorita riguardo ai diritti e alle formalità doganali, conditi o condenti, per le importazioni, esportazioni, lo smercio, il trasporto, il transito, il deposito e la distribuzione di beni d’origine estera. (2). Il trattamento della nazione più favorita non si riferisce tuttavia a concessioni o a esenzioni e vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda o accorderà: – ai Paesi limitrofi, nel traffico di confine; – ai Paesi partecipi di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di un’associazione analoga istituite o istituibili. (3). Il trattamento della nazione più favorita non si applica neppure a esenzioni, concessioni e privilegi che la Repubblica d’Irak accorda o accorderà ai Paesi arabi.
Le autorità competenti delle due Parti rilasciano, se richiesto, le autorizzazioni d’importazione e d’esportazione conformi alle proprie leggi e regolamenti.
Consapevole dell’interesse reciproco d’un consolidamento della cooperazione nei campi dell’economia, dell’industria, dell’agricoltura, delle comunicazioni, dei trasporti, dei lavori pubblici, della tecnologia, dei servizi e del turismo, ciascuna Parte Contraente sostiene e promuove gli sforzi attuati all’uopo da società e associazioni dei rispettivi Paesi.
Le Parti Contraenti prendono i provvedimenti utili e possibili per promuovere la cooperazione tecnica tra i due Paesi mediante formazione e scambio di personale specializzato e di periti e mediante lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nei diversi campi. Senza limitare la portata del presente articolo, la Commissione mista, di cui nell’articolo 13, esamina i settori, i mezzi e i modi di realizzazione di siffatta cooperazione.
Le realizzazioni risultanti dalla cooperazione menzionata all’articolo 5 godono del miglior trattamento possibile entro i limiti della legislazione e dei disciplinamenti applicati nei due Stati.
I due Governi s’accordano reciprocamente, nel quadro dei propri obblighi internazionali, l’assistenza necessaria per garantire i diritti derivanti dalla proprietà industriale e commerciale, nonché quelli d’autore (comprese le designazioni d’origine), nei confronti di persone giuridiche dell’altra Parte Contraente.
I pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Irak vanno fatti in divise convertibili.
Le Parti Contraenti s’accordano vicendevolmente i diritti di transito per le merci assoggettate a leggi e regolamenti dei rispettivi Paesi.
Con riserva dell’osservanza di leggi e regolamenti vigenti nei due Paesi, le Parti Contraenti si sforzano di agevolare la partecipazione a fiere o esposizioni permanenti come anche all’allestimento di centri commerciali nei due Paesi.
Nessuna disposizione del presente Accordo può limitare il diritto di ciascuna Parte Contraente di adottare i necessari provvedimenti per la protezione della propria sicurezza nazionale e della salute pubblica.
Ciascuna Parte Contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte assistenza per lavorare, studiare, formarsi ed eseguite missioni tecniche o scientifiche nei rispettivi Paesi con riserva di leggi e regolamenti vigenti.
È costituita una Commissione mista comprendente i rappresentanti delle Parti Contraenti. Essa si riunisce su domanda dell’una o dell’altra Parte Contraente (in Svizzera o in Irak) per esaminare i problemi concernenti l’applicazione dell’Accordo, segnatamente i progressi della cooperazione economica prospettata e le vie e i mezzi di promovimento della cooperazione reciproca, prevista agli articoli 4, 5, 6. A tali riunioni possono partecipare anche rappresentanti dell’economia privata.
Qualsiasi controversia sorta nell’esecuzione dei contratti conclusi durante la validità del presente Accordo va sottoposta alla Commissione mista svizzero-irachena, menzionata all’articolo 13 del presente Accordo, la quale delibera in uno spirito d’amicizia e di cooperazione conformemente alle finalità dell’Accordo.
Il presente Accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale2.
Le disposizioni del presente Accordo vigono, oltre la scadenza del medesimo, per tutti i contratti conchiusi nel suo ambito e non eseguiti entro tale termine.
(1). Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a contare dalla firma. Esso entra in vigore il giorno in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la messa in vigore di trattati internazionali; esso permane in vigore durante un anno. (2). È rinnovato d’anno in anno tacitamente se nessuna delle Parti Contraenti lo disdice per scritto con un preavviso di tre mesi.
Fatto e firmato a Bagdad, l’11 febbraio 1978, in tre esemplari, inglese, arabo e francese. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Arnold Hugentobler | Per il Governo della Repubblica d’Irak: Mahdi Muhsin Auda |
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