0.946.297.581.1•Protocollo all’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina, inteso al trasferimento delle prestazioni di assicurazioni e riassicurazioni
0.946.297.581.1Bilateral International Treaty15 nov 1963
Conchiuso il 15 novembre 196
Entrato in vigore il 15 novembre 1963
(Stato 15 novembre 1963)
A conclusione delle trattative tra una delegazione svizzera e una tunisina, condotte a Tunisi dal 22 al 24 maggio 1962,
il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Tunisina,
hanno convenuto, senza limitare in alcun modo la portata dell’articolo 5 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Tunisia del 2 dicembre 19612(dappresso «Accordo»), le seguenti disposizioni riguardo al trasferimento delle prestazioni assicurative.
I pagamenti correnti nel campo delle assicurazioni e riassicurazioni sono eseguiti, in virtù di un’autorizzazione generale o particolare e in valuta convertibile, al saggio ufficiale; essi non sono gravati da oneri addizionali.
Per pagamenti diretti s’intende:
Il trasferimento semestrale, nel campo delle assicurazioni dirette, dell’eccedenza di cassa a disposizione delle compagnie svizzere, al momento della domanda d’autorizzazione, tenendo conto delle somme scadute e non ancora pagate;
Il trasferimento degli averi di riassicurazioni e di retrocessioni in valuta tunisina, compresi gli interessi dei depositi in cartevalori, o in contanti, come anche il ricavo dalla liquidazione di tali depositi, indipendentemente se questi averi provengano da affari trattati con società tunisine o con società aventi sede in terzi Stati.
I riassicuratori svizzeri possono aprire in Tunisia un «conto straniero in dinari convertibili» per il pagamento in moneta tunisina delle somme risultanti dalla riassicurazione o dalle retrocessioni. Gli averi di un tale conto possono essere trasferiti liberamente in Svizzera. Le operazioni a credito e a debito vengono eseguite conformemente all’ordinamento valutario vigente in Tunisia.
Le rappresentanze e le agenzie tunisine delle compagnie svizzere che esercitano l’assicurazione diretta in Tunisia, possono ricevere la valuta necessaria, per la rifusione dei danni pertinenti al portafoglio tunisino e pagabili all’estero.
Le autorità valutarie tunisine si riservano il diritto di controllare la fondatezza e la legalità delle transazioni che causano i trasferimenti menzionati.
Qualora sorgessero dei problemi riguardo a certi casi particolari, essi verranno esaminati, il più presto possibile, da periti designati dai due Governi, i quali agiranno nell’ambito della commissione mista, prevista nell’articolo 63dell’Accordo.
Questi periti cercheranno di trovare una soluzione soddisfacente ai casi concreti che fossero loro sottoposti.
Il presente protocollo forma parte integrante dell’Accordo.Fatto a Berna, il 15 novembre 1963, in due esemplari originali.(Seguono le firme)
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