0.973.245.41•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione
0.973.245.41Bilateral International Treaty15 lug 2024
Concluso il 17 maggio 2024
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 luglio 2024
(Stato 15 luglio 2024)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica Italiana
(in seguito denominato «Italia»),
in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte»,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per sostenere misure nel settore della migrazione;
desiderosi di rafforzare ulteriormente le strutture per la gestione della migrazione all’interno dell’UE e dell’Italia;
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione bilaterale tra la Svizzera e l’Italia;
condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;
rispettando e difendendo i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali;
facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
considerando i rapporti di amicizia che uniscono le Parti;
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;
facendo riferimento al memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);
tenuto conto della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 franchi (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero;
in vista della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 franchi (duecento milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
«Contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera all’Italia in virtù del presente Accordo quadro, che non comporti oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4 comma 7 dell’Accordo quadro;
«Accordo specifico per il Paese»: l’allegato 11, che costituisce parte integrante del presente Accordo quadro e che contiene le assegnazioni tematiche del contributo e le regole specifiche concordate tra la Svizzera e l’Italia nonché l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia e nelle misure di sostegno;
«Regolamento»: l’allegato 22, che costituisce parte integrante del presente Accordo quadro, concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione e contenente le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia;
«Memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione;
«Unità di coordinamento nazionale» (UCN): ente pubblico nazionale dell’Italia incaricato di operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia;
«Progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo, allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati;
«Misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia;
«Accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostengo;
«Programma di cooperazione tra la Svizzera e Italia»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro;
«Sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.
3. L’Italia evita che vi siano doppioni e/o sovrapposizioni di una qualsiasi parte di una misura di sostegno sostenuta da altri fondi strutturali e/o di coesione come, a seconda dei casi, fondi europei, il meccanismo di finanziamento dello Spazio economico europeo o il meccanismo di finanziamento norvegese.
4. Ogni misura di sostegno è oggetto di un apposito accordo internazionale tra la Svizzera e l’Italia e di eventuali intese tecniche o atti di natura contrattuale stipulati anche con altri soggetti.
5. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit delle misure di sostegno e del contributo. Ogni Parte condivide senza indugio tutte le informazioni utili richieste dall’altra Parte. Le Parti assicurano un coordinamento e un monitoraggio efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia.
6. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto dieffettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni, riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione della misura di sostegno. La Svizzera fornisce all’Italia un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima di effettuare visite, monitoraggi, controlli, audit e valutazioni. L’Italia fornisce tutte le informazioni, l’assistenza e la documentazione richieste o utili per consentire alla Svizzera di esercitare tale diritto.
7. Per garantire un’attuazione efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia, le autorità competenti di cui all’articolo 6 si riuniscono su base annua, allo scopo di esaminare i progressi compiuti nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia, concordare le misure necessarie da adottare e fungere da piattaforma per discutere le questioni di interesse bilaterale.
La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e l’Italia si limita all’erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume né si assumerà alcuna responsabilità nei confronti dell’Italia, di qualsivoglia ente pubblico o privato o di terzi coinvolti nell’attuazione di una misura di sostegno.
Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di appalto, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito o durante l’attuazione del presente Accordo quadro, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Le Parti si informano tempestivamente l’un l’altra in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.
Le informazioni pertinenti i dati personali scambiati tra le Parti per l’attuazione del presente Accordo quadro, del Regolamento e degli accordi sulle misure di sostegno sono tutelate in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Il trasferimento alla controparte svizzera dei dati personali relativi a condanne penali e reati avverrà nel rispetto della legge italiana.
Il presente Accordo quadro, compresi i suoi allegati, sarà attuato conformemente alle legislazioni svizzera e italiana, nonché al diritto internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall’appartenenza della Svizzera e dell’Italia a organizzazioni internazionali.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.Fatto a Roma, il 17 maggio 2024, in due originali in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: Christine Schraner Burgener | Per il Governo della Repubblica Italiana: Maria Teresa Sempreviva |
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Il contenuto dell’allegato 1 è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzohttps://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/383> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando ↩
Il contenuto dell’allegato 2 è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzohttps://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/383> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando ↩
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