0.974.228.5•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa Rica
0.974.228.5Bilateral International Treaty4 set 1972
Conchiuso il 17 novembre 1971
Entrato in vigore con scambio di note il 4 settembre 1972
(Stato 4 settembre 1972)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Costa Rica,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi
hanno convenuto:
Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Costa Rica si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
Le disposizioni del presente accordo s’applicano:
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto d’accordi particolari.
Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una quota equa delle spese; per contro quelle pagabili in moneta costaricana sono, per principio, assunte dal Governo della Costa Rica. Le Parti contraenti s’impegnano
da parte svizzera:a) a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;
Da parte costaricana:a) a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale costaricano;
b) a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibile nel Paese;
c) ad assumere le spese di vitto e d’alloggio del personale svizzero di cooperazione tecnica, restando inteso che la partenza di detto personale dalla Svizzera è subordinata, di norma, alla consegna d’appartamenti ad un rappresentante svizzero sul posto;
d) a procurare gli uffici e i locali necessari e a pagarne la pigione;
e) ad assumere le spese di viaggio e di trasporto effettuati nella Costa Rica come anche le spese di spedizione del corriere e quelle per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche di servizio connesse con la missione;
f) a fornire i servizi prestabili dal personale locale, comprese le spese di segreteria, di traduzione e d’altri servizi analoghi;
g) ad assumere le spese mediche del personale costaricano di cooperazione tecnica;
h) a pagare il viaggio d’andata in Svizzera, dei borsisti e praticanti invitati in Svizzera, sotto gli auspici della cooperazione tecnica svizzera e a continuare a versare i loro salari come anche gli assegni familiari.
Nell’ambito del presente accordo, il Governo della Costa Rica s’impegna:
Le disposizioni del presente Accordo saranno parimenti applicate agli inviati svizzeri e ai loro familiari, che esercitano già la loro attività nella Costa Rica nell’ambito della cooperazione tecnica tra i due Paesi giusta l’articolo 2 lettere a e b.
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.
Le disposizioni applicabili ai periti delle Nazioni Unite, qualora risultassero più favorevoli, s’applicheranno in luogo di quelle del presente Accordo.
Il presente Accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore sino al 17 novembre 1976; quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno tre mesi prima della fine dell’anno corrispondente.
Fatto a San José/Costa Rica, il 17 novembre 1971 in quattro esemplari, due in lingua francese e due in lingua spagnuola.
(Si omettono le firme)
Dal testo originale francese. ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.974.228.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937",
"documentDate": "1971-11-17",
"inForceSince": "1972-09-04"
},
"content": {
"number": "0.974.228.5",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.974.228.5",
"hash": "735f62f7239dafff841e8d48972e697f286039165fd8519b0134f1a22ab9c5f4",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.974.228.5",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:10.916Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937",
"documentDate": "1971-11-17",
"inForceSince": "1972-09-04",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 17. November 1971 über die technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Costa Rica",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/de/xml"
},
{
"title": "Accord de coopération technique et scientifique du 17 novembre 1971 entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 17 novembre 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa Rica",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1972-3101_3155_2937-19720904-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1972/3101_3155_2937/19720904/it/xml"
}
}