0.974.232.7•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Equatore
0.974.232.7Bilateral International Treaty2 gen 1970
Conchiuso il 4 luglio 1969
Entrato in vigore, con scambio di note, il 2 gennaio 1970
(Stato 25 novembre 1977)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Equatore,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell’Equatore e deliberati a sviluppare le cooperazione tecnica tra i due Paesi,
hanno convenuto:
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Equatore si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione fra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
Le disposizioni del presente accordo si applicano:
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
Detti progetti e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi.
La cooperazione tecnica potrà rivestire segnatamente le forme seguenti:
Nel quadro delle azioni di cooperazione tecnica ciascuna Parte si impegna a:
1.da parte svizzera:a. pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dalla Svizzera;
2.da parte equatoriana:a. fornire il personale necessario;
b. fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;
c. pagare, al personale inviato dalla Svizzera per i progetti di cooperazione tecnica, un’indennità mensile in moneta nazionale, convenuta innanzi con mutuo accordo ma comunque non superiore alla remunerazione dei funzionari equatoriani d’analogo grado gerarchico;
d. assumere le spese cagionate dall’esecuzione di progetti di cooperazione tecnica, come quelle di viaggio all’interno, trasporti interni d’attrezzatura e materiale, servizi postelegrafonici;
e. pagare le spese del viaggio d’andata, dall’Equatore in Svizzera, di borsisti e praticanti ivi invitati nel quadro della cooperazione tecnica elvetica, nonché a continuare a versare loro il salario e le prestazioni legali.
Nell’ambito del presente accordo, il Governo della Repubblica dell’Equatore si obbliga a:
Le Parti contraenti convengono di formare una Commissione mista la quale si riunirà periodicamente per assolvere i compiti seguenti:
Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che una delle Parti contraenti potrà conchiudere con degli Stati terzi o organizzazioni internazionali s’applicheranno, se saranno più favorevoli in luogo di quelle contenute negli articoli IV e V del presente accordo.
Il presente accordo sarà applicabile provvisoriamente a contare dalla firma ed entrerà in vigore il giorno in cui ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra il compimento delle formalità costituzionali concernenti la conclusione e la messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore indefinitivamente fino a quando le Parti non l’avranno disdetto per scritto mediante un preavviso di tre mesi. Esso potrà pure venir modificato o riveduto mediante intesa tra le Parti.
Fatto a Quito, il 4 luglio 1969, in quattro esemplari originali, due in lingua francese e due in lingua spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.
(Si omettono le firme)
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