0.974.247.2•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kenya
0.974.247.2Bilateral International Treaty5 mag 1970
Conchiuso il 5 maggio 1970
Entrato in vigore il 5 maggio 1970
(Stato 5 maggio 1970)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Kenya,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Svizzera e il Kenya e nell’intento di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi,
hanno convenuto:
Le Parti contraenti si impegnano:
Le disposizioni del presente accordo si applicano: l. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i Governi dei due Paesi; 2. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo fra i due Governi.
La cooperazione tecnica e scientifica sarà operata nelle forme seguenti:
I volontari devono avere almeno 21 anni e possedere le qualifiche professionali connesse con l’esecuzione del compito affidato loro nel Kenya.
I periti e i volontari svizzeri devono essere nominati dal Governo svizzero ed accettati dal Governo del Kenya prima della partenza per il Kenya.
I candidati alle borse di studio menzionate all’articolo 3 numero 2 sono nominati dal Governo del Kenya e devono essere accettati dal Governo svizzero.
Ultimati gli studi di cui si tratta, nel Kenya o all’estero, il Governo del Kenya si sforzerà di occupare i borsisti in modo da permettere loro di utilizzare appieno le conoscenze acquisite.
Ogni progetto di cooperazione tecnica e scientifica come anche la corrispondente attuazione saranno oggetto di accordi particolari.
Di regola, le Parti contraenti si ripartiscono le spese di personale e di materiale secondo le aliquote da stabilirsi per ogni singolo progetto.
Il Governo svizzero s’impegna a prendere tutte le disposizioni opportune intese a:
Il Governo del Kenya si impegna a prendere tutte le disposizioni opportune intese a:
Il Governo del Kenya assumerà, nei confronti di terzi, la responsabilità per gli atti e le omissioni degli addetti svizzeri in rapporto con il loro compito, salvo che detti atti od omissioni siano intenzionali o risultino da negligenza grave o imprudenza.
Il Governo del Kenya, nel caso in cui dovesse intraprendere le pratiche necessarie per rispondere, in nome di addetti svizzeri, ad eventuali pretese di terzi, potrà far valere i suoi diritti a delle contropretese, presentare una domanda riconvenzionale e reclamare le eventuali compensazioni, indennità, contribuzioni, garanzie, giustificazioni o assicurazioni cui gli addetti svizzeri avrebbero avuto diritto.
Il Governo svizzero fornirà al Governo del Kenya le informazioni richieste o qualsiasi altro aiuto necessario alla composizione delle vertenze di cui ai disposti del presente articolo.
Nel caso in cui un addetto svizzero o un suo familiare sia arrestato, detenuto o perseguito penalmente, l’Ambasciata svizzera ne sarà informata senza indugio.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimente ai progetti già stabiliti, conformi alle condizioni prescritte nell’articolo 2, come anche agli addetti svizzeri e alle loro famiglie che si occupano di tali progetti.
Dopo reciproca consultazione tra i due Governi, il Governo dei Kenya avrà il diritto di chiedere la revocazione o la sostituzione di qualsiasi addetto messo a disposizione dal Governo Svizzero, da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private svizzere; il Governo svizzero potrà dei pari revocare o sostituire gli addetti di cui si tratta.
Le Parti contraenti si riuniranno periodicamente per esaminare i progressi verificatisi nell’attuazione dei progetti eseguiti conformemente al presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.
Esso rimane in vigore durante cinque anni a contare dalla firma e sarà prorogato tacitamente di anno in anno sino a quando una Parte contraente non l’avrà disdetto per iscritto, almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso.
Fatto a Nairobi il 5 maggio 1970 in due esemplari originali, uno in lingua francese, l’altro in lingua inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: H. K. Frey | Per il Governo del Kenya: Z. Onyonka |
|---|
Testo originale francese. ↩
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