0.974.273.61•Protocollo d’applicazione del 25 luglio 1977 dell’Accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ciad concluso il 21 febbraio 1967 e concernente la cooperazione tecnica
0.974.273.61Bilateral International Treaty25 lug 1977
Entrato in vigore il 25 luglio 1977
(Stato 25 luglio 1977)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Ciad,
visto l’articolo 1 dell’Accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica firmato a Lagos tra la Svizzera e il Ciad il 21 febbraio 19672,
desiderosi di completare con un protocollo d’applicazione le disposizioni contemplate in tale norma,
hanno convenuto quanto segue:
I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Ciad si impegnano a promuovere nei limiti delle loro possibilità la cooperazione tra i due Paesi nei settori della scienza, della tecnica e della formazione.
Cotesto protocollo si applica:
Sarà facoltà delle Parti contraenti stabilire di comune accordo, nell’ambito della loro legislazione interna e conformemente al diritto internazionale e all’uso vigente, programmi vertenti su disegni concreti di cooperazione tecnica.
La cooperazione tecnica si esplicherà nelle forme seguenti:
I singoli progetti di cooperazione tecnica e la loro esecuzione saranno oggetto di speciali accordi.
Nell’ambito di operazioni di cooperazione tecnica le Parti contraenti si impegnano:
II) Per il Ciad:
a) a corrispondere salari e spese assicurative agli effettivi indigeni;
b) a procurare un alloggio ammobiliato al personale operante nel quadro della cooperazione tecnica e ad assumere l’onere, la partenza di tali effettivi dal proprio luogo di domicilio dovendo avvenire di regola previa consegna dell’alloggio al locale rappresentante svizzero;
c) a provvedere una sede per l’addetto svizzero alla cooperazione tecnica a N’Djamena e ad assumerne le spese di pigione, ed inoltre, nella misura del possibile, uffici od altri locali necessari alla realizzazione dei progetti.
Il Governo del Ciad, nell’intento di agevolare la realizzazione di progetti nell’ambito del presente protocollo, si impegna:
II) A esentare da qualsivoglia contribuzione o tasse personale passibile di gravare salari e indennità corrisposti da parte del Governo o di istituzioni svizzeri ai sensi dell’articolo 2 del protocollo, il personale svizzero inviato nel Ciad allo scopo di svolgervi un’attività nell’ambito del presente protocollo o di accordi particolari e il cui arrivo sia stato approvato dal locale Governo.
III) A concedere a tale personale e alle relative famiglie a titolo gratuito e immediatamente i visti di entrata e di uscita richiesti alle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Ciad.
IV) A rispondere dei danni che tali persone dovessero cagionare durante l’adempimento delle loro mansioni, a meno che l’intenzione o una grave negligenza ne avessero determinato il verificarsi.
V) A garantire la loro sicurezza.
Le disposizioni previste nel presente protocollo sono pure applicabili alle persone inviate dalla Svizzera che già svolgono nel Ciad un’attività legata alla cooperazione tecnica tra i due Paesi ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b, come pure alle loro famiglie.
Le Parti contraenti si riuniranno una volta all’anno onde valutare i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cooperazione eseguiti nel quadro del presente protocollo.
Il presente protocollo d’applicazione che abroga e sostituisce il protocollo d’applicazione del 21 febbraio 19673entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione e tale resterà fintantoché sarà valido l’accordo di commercio, di protezione degli investimenti e di cooperazione tecnica concluso tra il Ciad e la Svizzera il 21 febbraio 19674.
Entrambi i Governi potranno portare in ogni tempo e di comune accordo modifiche al presente protocollo d’applicazione.
Fatto a N’Djamena, il 25 luglio 1977, in due esemplari in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Heimo | Per il Governo del Ciad: Kamougué Wadal Abdelkader |
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