Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni | Omnilex
170.480•Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni
Regolamento concernente il fondo per i rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni
Il Cantone dispone di un fondo (Voce 997.000) destinato alla copertura parziale o intera di danni derivanti da rischi non assicurati degli esercizi amministrativi e scolastici cantonali e dei Servizi psichiatrici dei Grigioni, danni che il Cantone o i Servizi psichiatrici dei Grigioni devono assumersi o si assumono volontariamente.
Art. 2 Amministrazione e investimenti
La Ragioneria di Stato provvede ad amministrare il fondo, il cui patrimonio va investito al tasso medio per investimenti di lunga durata.
Art. 3 Mezzi a disposizione
Per la copertura di danni ai sensi dell'articolo 1 possono essere usati gli interessi e parte del patrimonio. Gli interessi non usati vengono aggiunti al patrimonio.
Art. 4 Autorità competenti
Le domande di erogazione dal fondo vanno presentate per iscritto al Dipartimento delle finanze e dei comuni.
La competenza di decisione circa il danno totale fatto valere per un evento spetta alle seguenti autorità:
al Dipartimento delle finanze e dei comuni fino all'importo di 50 000 franchi;
al Governo per importi superiori ai 50 000 franchi.
È riservata una sentenza giudiziaria a norma della legge sulla responsabilità.
Art. 5 Calcolo
Nell'assumere danni ai sensi dell'articolo 1 e nel calcolare il risarcimento si dovrà tener giusto conto della colpa del danneggiato e delle speciali circostanze dell'evento.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1963.