L'Ufficio dà esecuzione alla legislazione federale nel settore del collocamento e del personale a prestito nonché dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'indennità per insolvenza.
Esso provvede a un'efficace collaborazione:
tra gli uffici responsabili del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione;
con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con altre organizzazioni attive nel campo del collocamento.
Esso controlla inoltre il rispetto dell'obbligo di annuncio conformemente alla legislazione federale nel settore degli stranieri e della loro integrazione.
Art. 2 Cassa di disoccupazione pubblica
Per la Cassa di disoccupazione pubblica dei Grigioni il Governo emana un regolamento della cassa ai sensi dell'articolo 79 LADI.
Art. 3 …
Art. 4 …
2. …
Art. 5 Autorità di opposizione *
Se il diritto federale prevede un'opposizione, è l'Ufficio a decidere in merito.
…
…
Art. 6 …
3. Disposizione finale
Art. 7 Entrata in vigore
La presente legge viene posta in vigore dal Governo dopo la scadenza del termine di referendum e l'approvazione da parte della Confederazione.