L'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è l'ufficio competente ai sensi della legge.
Art. 2 Uffici regionali di collocamento *
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L'UCIAML gestisce sei uffici regionali di collocamento (URC), segnatamente a Coira, Thusis, Ilanz, Roveredo, Davos e Samedan.
Il primo annuncio per il collocamento avviene presso l'URC.
Art. 3 …
Art. 4 …
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Art. 7 Verifica dei presupposti per l'autorizzazione *
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L'UCIAML è autorizzato in ogni momento a verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione presso le imprese private di collocamento e personale a prestito.
Art. 8 …
Art. 9 Obbligo di notifica dei datori di lavoro
Le notifiche dei datori di lavoro da effettuarsi secondo le prescrizioni federali relative a licenziamenti di lavoratori e a chiusure di aziende, nonché alla statistica del mercato del lavoro devono essere inoltrate all'UCIAML.
Se i presupposti conformemente al diritto federale sono soddisfatti, il Governo può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di notificare i posti vacanti sul territorio del Cantone.
3. Disposizioni finali
Art. 10 Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore
La presente ordinanza sostituisce le disposizioni esecutive del 19 febbraio 2002 ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Confederazione insieme alla legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione.