Per l'esame di richieste vengono riscossi per ogni richiesta i seguenti emolumenti:
Permessi di soggiorno
Permessi di breve durata
Permessi di breve durata per la realizzazione di un servizio transfrontaliero
concernente la prima persona
per ogni ulteriore persona
Art. 2 Richieste di proroga di permessi
Per richieste di proroga di un permesso di soggiorno, nonché di proroga o rinnovo di un permesso di breve durata viene riscosso un emolumento di 80 franchi.
Art. 3 Casi particolarmente onerosi
In casi particolarmente onerosi relativi al primo rilascio o alla proroga o al rinnovo di un permesso di soggiorno o di breve durata viene fatturato un supplemento del 50 per cento.
Art. 4 Ulteriori decisioni
Gli emolumenti per ulteriori decisioni vengono determinati in base all'onere di tempo.
Art. 5 Abrogazione del diritto previgente
La tariffa degli emolumenti per l'esame di richieste di stranieri relative al mercato del lavoro del 20 dicembre 1994 viene abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.