La presente ordinanza disciplina le competenze e l'esecuzione della vigilanza sugli impianti di accumulazione nel Cantone dei Grigioni, per quanto essi non siano soggetti alla vigilanza diretta della Confederazione conformemente alla legge federale sugli impianti di accumulazione.
Art. 2 Competenza
Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è l'autorità di vigilanza cantonale.
Art. 3 Compiti
L'autorità di vigilanza adempie ai compiti definiti dalla legislazione federale sugli impianti di accumulazione. A tale proposito essa emana disposizioni concernenti in particolare:
l'autorizzazione per la messa in esercizio;
l'esito del collaudo;
l'approvazione di regolamenti di emergenza, di manovra delle paratoie e di sorveglianza nonché di relativi aggiornamenti;
oneri per l'esercizio, per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo richieda.
Essa presenta un rapporto sulla propria attività di vigilanza alla Confederazione.
Art. 4 Piano di vigilanza
L'autorità di vigilanza emana un piano per l'attività di vigilanza cantonale nel quale disciplina i dettagli per l'esecuzione.