Il Governo è competente a ordinare dei provvedimenti, come anche ad emanare delle disposizioni ed approvare dei progetti in materia nei seguenti casi:
Art. 4: Approvazione della cessione di diritti di utilizzazione di ogni genere;
Art. 11: Accordo coercitivo di diritti di utilizzazione;
Art. 14: Assegnazione di indennità per perdite di imposta;
Art. 15: Consenso e ripartizione delle spese per lavori di regolarizzazione dei corsi d'acqua;
Art. 17: Utilizzazione di corsi d'acqua privati e di diritti privati su corsi d'acqua pubblici;
Art. 21 e 24: Polizia delle acque e navigazione;
Art. 23: Protezione della pesca;
Art. 28: Costruzione e esercizio di installazioni necessarie alla flottazione dove esistono impianti idraulici;
Art. 32-37: Regolamento dell'utilizzazione di corsi d'acqua regolati; fissazione di eventuali indennità a utenti limitati nell'esercizio dei loro diritti; fissazione degli obblighi al contributo; formazione obbligatoria di società cooperative; decisione circa l'adesione e la partecipazione a società cooperative; allestimento e eventuale modificazione dello statuto di società cooperative.
Il Governo può deferire ad uno dei suoi dipartimenti singole di queste competenze.
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Art. 2
In tutti quei casi nei quali la legge federale deferisce una decisione al giudice oppure si rende necessaria una decisione e la legge federale, il diritto cantonale e il contratto di concessione non dispongono diversamente, è competente il Tribunale d'appello.
Art. 3
La presente ordinanza esecutiva entra in vigore il 1° gennaio 1918.