176.100•Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome (LUAA)
176.100Law1 gen 1900
(del 12 ottobre 2015)
visto il messaggio 5 dicembre 2012 n. 6716 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 29 settembre 2015 n. 6716R della Commissione della gestione e delle finanze,
La presente legge disciplina il funzionamento delle Unità amministrative autonome (in seguito UAA) tramite il budget globale e il mandato di prestazione.
Il numero di UAA è esteso in modo progressivo. Il Consiglio di Stato analizza annualmente la fattibilità dell’applicazione del modello di regola di almeno una nuova unità per ogni Dipartimento.
È considerata UAA l’organismo integrato nella struttura di un Dipartimento e che gode di autonomia amministrativa residua.
Le UAA sono finanziate tramite il budget globale e sottostanno alle norme della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), riservate le seguenti deroghe:
a) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale della spesa (art. 9 cpv. 4 lett. g LGF);
b) obbligo di presentare le richieste di crediti suppletori (art. 25 LGF);
c) principio della decadenza dei crediti non utilizzati (art. 27 cpv. 2 LGF);
d) divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall’art. 29 LGF, purché il superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o ammortizzato nei due anni successivi all’esercizio.
Le UAA, per la gestione del personale, sottostanno alle disposizioni legali previste dall’ordinamento dei dipendenti dello Stato.
Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nella forma dell’incarico (art. 15 della legge sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995) o di personale ausiliario. Il regolamento definisce la procedura.
Le assunzioni a tempo indeterminato sono autorizzate dal Consiglio di Stato.
L’attribuzione di premi collettivi o individuali all’interno delle UAA è correlata ai risultati raggiunti.
La differenza tra spese e ricavi ritenuti definisce il fabbisogno in termini di budget globale.
Il regolamento definisce spese e ricavi considerati ai fini del calcolo del budget globale e del relativo riporto.
Il budget globale delle UAA è approvato dal Gran Consiglio unitamente al Preventivo annuale dello Stato.
In deroga all’art. 27 cpv. 2 della LGF, i crediti relativi al budget globale, contabilizzati in un esercizio contabile e non utilizzati durante l’anno per il quale sono stati concessi, possono essere capitalizzati e riportati agli esercizi contabili successivi.
Il riporto annuale massimo dei crediti non spesi è definito dal regolamento.
Il sorpasso di credito del budget globale nei casi non indicati nell’art. 29 della LGF è coperto innanzitutto dal fondo di capitalizzazione.
Il credito di spesa non utilizzato in un esercizio è accreditato al fondo di capitalizzazione dell’UAA.
Il fondo di capitalizzazione non può superare il 20% dell’ultimo budget globale stabilito in sede di Preventivo e di definizione del mandato di prestazione annuale.
Il fondo di capitalizzazione, qualora presenti un saldo negativo, deve essere ammortizzato nei due anni successivi all’esercizio.
L’utilizzazione del fondo di capitalizzazione è definita nel regolamento.
Il conto prestazioni è presentato congiuntamente al preventivo e al consuntivo dell’UAA stilati conformemente all’art. 31 della LGF.
Il conto prestazioni indica le entrate e le uscite per prestazione e gruppo di prestazione come pure il fabbisogno da coprire con il budget globale.
Il regolamento definisce le modalità di presentazione del conto prestazioni.
Il mandato di prestazione quadriennale indica i vincoli amministrativi e le disposizioni a cui deve sottostare l’UAA nella produzione delle prestazioni e viene approvato dal Consiglio di Stato.
Il mandato di prestazione annuale, elaborato sulla base del conto prestazioni, indica le prestazioni fornite dall’UAA, gli obiettivi quantitativi e qualitativi, il relativo monitoraggio e viene approvato dal Dipartimento competente.
…
Le UAA sono responsabili:
a) di negoziare annualmente con l’istanza superiore di riferimento decisa dal Dipartimento le prestazioni determinanti allo scopo di definire il budget globale;
b) di gestire finanziariamente l’UAA nell’ambito del budget globale nei limiti fissati dagli art. 3, 5 e 6 della presente legge;
c) di formulare proposte sull’utilizzazione della parte di budget globale non utilizzata nel corso dell’esercizio contabile;
d) di rispettare gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati nel mandato di prestazione.
Le UAA sono gestite conformemente al mandato di prestazione.
Le UAA:
a) dispongono di un sistema di contabilità analitica e di un sistema di controlling e allestiscono un conto prestazioni con grado di dettaglio adeguato alla loro realtà operativa;
b) sono anch’esse sottoposte a revisione periodica da parte del Controllo cantonale delle finanze.
Il Consiglio di Stato decide:
– la trasformazione dei servizi dell’amministrazione cantonale in Unità amministrative autonome;
– la revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.
Il regolamento definisce i criteri:
– di valutazione per la trasformazione da Unità amministrativa a Unità amministrativa autonoma;
– di revoca dello statuto di Unità amministrativa autonoma.
Per le nuove UAA è previsto un periodo di valutazione della durata di 3 anni.
Il Consiglio di Stato assicura il monitoraggio del processo di cambiamento dell’amministrazione cantonale con questo modello di gestione grazie a un reporting annuale all’indirizzo della Commissione delle gestione delle finanze che potrà esprimersi in merito.
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di questa legge.
Le UAA del progetto pilota mantengono lo statuto di UAA.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2015, 563.
Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
Cpv. abrogato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 98.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2016 - BU 2015, 563.
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