vista l’Ordinanza federale sull’aiuto al Servizio di consulenza e sanitario in materia di allevamento porcino del 27 giugno 1984 (OSSP);
su proposta del Dipartimento dell’economia pubblica;
decreta:
Competenze
Art. 1
L’esecuzione dell’OSSP e del presente decreto è affidata al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del Veterinario Cantonale.
Sussidio cantonale
Art. 2
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese dovute all’attività del Servizio sanitario porcino (SSP) con un importo pari al 90% del relativo sussidio federale.
Norme finali
Art. 3
Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Esso entra in vigore il 1° gennaio 1985.
Pubblicato nel BU 1985, 105.
RS 916.314.1.
Ora Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000, 101.