641.200
Decreto legislativo
concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte
e delle imposte delle aziende relative ai lavori per
la trasversale alpina
(del 14 marzo 1994)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti il messaggio 6 luglio 1993 n. 4128 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1994 n. 4128 R della Commissione speciale in materia tributaria,
decreta:
Riparto delle imposte alla fonte
Art. 1
In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri:
a) stagionali e dimoranti:
il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile;
b) frontalieri:
ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.
Riparto delle imposte delle aziende
Art. 2
A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del criterio di cui all’art. 1 lett. B).
Art. 3
…
Norma finale
Art. 4
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
La data di entrata in vigore e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato.
Pubblicato nel BU 1994, 141.
Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534.
Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 141.