32004R1106•Regolamento (CE) n. 1106/2004 della Commissione, dell’11 giugno 2004, che deroga, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, al regolamento (CE) n. 2316/1999 per quanto riguarda l’uso delle superfici a riposo in taluni Stati membri
32004R1106Regulation15 mag 2004
dell'11 giugno 2004
che deroga, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, al regolamento (CE) n. 2316/1999 per quanto riguarda l’uso delle superfici a riposo in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 1 , in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 2 , stabilisce le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi. In ossequio all’articolo 19, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e, salvo altrimenti disposto, non possono né essere utilizzate per produzioni agricole né essere destinate ad un uso lucrativo.
(2) L’estrema siccità verificatasi nel 2003 in alcune regioni della Comunità ha inciso gravemente sugli approvvigionamenti di foraggio, riducendo a livelli minimi le scorte di foraggio di cui disponevano le aziende alla fine dell'inverno 2003.
(3) Una deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999, che consenta agli Stati membri colpiti di utilizzare per l’alimentazione del bestiame le superfici dei seminativi ritirate dalla produzione, potrebbe ridurre i rischi connessi all’approvvigionamento per la prossima campagna. Tuttavia, è necessario impedire in modo efficace che dette superfici siano utilizzate a scopo lucrativo.
(4) Inoltre, a causa della siccità, il numero di alberi colpiti da scolitidi è superiore alla norma e occorre quindi aumentare temporaneamente la capacità di stoccaggio di legname tagliato. L’uso di superfici ritirate dalla produzione nell’ambito del regime per i seminativi per la campagna 2004/2005 potrebbe sopperire alla situazione consentendo lo stoccaggio temporaneo del legname in questione. È quindi opportuno derogare al regolamento (CE) n. 2316/1999. Tuttavia, occorre adottare misure atte a garantire che tali superfici siano rese disponibili senza scopo lucrativo.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In deroga all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, gli Stati membri possono consentire che le superfici dichiarate a riposo per la campagna 2004/2005 siano utilizzate per l’alimentazione del bestiame, secondo le condizioni e i criteri da essi stabiliti.
2. Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure necessarie affinché le superfici a riposo di cui al paragrafo 1 non siano utilizzate a scopo lucrativo e, in particolare, provvedono affinché le colture ivi prodotte non beneficino di aiuti alla produzione di foraggi essiccati ai sensi del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio 3 .
1. In deroga all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici dichiarate a riposo per la campagna 2004/2005 possono essere utilizzate per lo stoccaggio di legname nelle regioni colpite da scolitidi indicate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure necessarie per garantire che le superfici a riposo siano destinate allo stoccaggio senza scopo lucrativo.
Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le misure adottate in virtù del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 ( GU L 34 del 6.2.2004, pag. 33 ).
3 GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
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