32004R1252•Regolamento (CE) n° 1252/2004 della Commissione, del 7 luglio 2004, recante apertura degli acquisti di burro in taluni Stati membri
32004R1252Regulation8 lug 2004
del 7 luglio 2004
recante apertura degli acquisti di burro in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte 2 , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti a 90 % del prezzo di intervento vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
(2) Sulla base dei prezzi di mercato comunicati dai nuovi Stati membri dal 1 o maggio 2004, la Commissione ha constatato che in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, nella Repubblica ceca ed in Slovacchia i prezzi di mercato sono rimasti inferiori al 92 % del prezzo di intervento per due settimane consecutive. Conseguentemente, nei citati Stati membri devono essere aperti gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, nella Repubblica ceca e in Slovacchia.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).
2 GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 ( GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138 ).
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