32004R1333•Regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali(Testo rilevante ai fini del SEE)
32004R1333Regulation24 lug 2004
del 20 luglio 2004
concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9D, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 70/524/CEE prevede l’autorizzazione di additivi da utilizzarsi nella Comunità. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato purché siano soddisfatte talune condizioni.
(2) L’uso del preparato a base del microrganismo Enterococcus faecium (NCIMB 11181) è stato autorizzato in via transitoria, per la prima volta, per i vitelli e i suinetti dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione 2 .
(3) Sono stati presentati nuovi dati a corredo della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per tale microrganismo. Dalla valutazione emerge che sono soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva 70/524/CEE per tale autorizzazione.
(4) L’uso di suddetto microrganismo per i vitelli e i suinetti, come indicato nell’allegato, dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.
(5) Dalla valutazione della domanda emerge che occorre prescrivere talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all’additivo iscritto nell’allegato al presente regolamento. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 3 .
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il preparato a base di Enterococcus faecium (NCIMB 11181), di cui all’allegato, è autorizzato ad essere impiegato a tempo indeterminato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ( GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1 ).
2 GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33 .
3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
| Microrganismi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1708 | Enterococcus faecium NCIMB 11181 | Forma in polvere: 4 × 10 11 UFC/g di additivo: 4 × 10 11 UFC/g di additivo 4 × 10 11 UFC/g di additivo | Vitelli | 6 mesi | 5 × 10 8 | 2 × 10 10 | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. | A tempo indeterminato |
| Suinetti | — | 5 × 10 8 | 2 × 10 10 | Per suinetti fino a circa 35 kg. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare. | A tempo indeterminato |
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