32004R1342•Regolamento (CE) n. 1342/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000
32004R1342Regulation22 lug 2004
del 22 luglio 2004
relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 443 844 247 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il periodo dal 1 o agosto 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 31 519 560 EUR.
(2) Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1 o agosto 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1 o agosto 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,929.
Il presente regolamento entra in vigore il 22 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione
1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).
2 GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14 ).
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