32004R1652•Regolamento (CE) n. 1652/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan
32004R1652Regulation23 set 2004
del 20 settembre 2004
che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio 2 , prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dal Pakistan.
(2) Il 24 maggio 2004 la Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.
(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nell'allegato VIII, colonna 9, dello stesso.
(4) È opportuno accogliere la richiesta.
(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati in allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione
1 GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 ( GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1 ).
2 GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47 .
| Gruppo | Categoria | Unità | Limite 2004 | Limite adeguato | Quantità in unità | Quantità in tonnellate | % | Flessibilità | Nuovo limite adeguato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB | 4 | pezzi | 50 030 000 | 54 445 723 | 12 960 000 | 2 000 | 25,9 | Trasferimento dalla categoria 28 | 67 405 723 |
| IB | 5 | pezzi | 14 849 000 | 15 467 728 | 2 265 000 | 500 | 15,3 | Trasferimento dalla categoria 28 | 17 732 728 |
| IIA | 20 | chilogrammi | 59 896 000 | 61 953 754 | 1 500 000 | 1 500 | 2,5 | Trasferimento dalla categoria 28 | 63 453 754 |
| IIB | 28 | pezzi | 128 083 000 | 137 043 630 | – 6 440 000 | – 4 000 | – 5,0 | Trasferimento alle categorie 4, 5 e 20 | 130 603 630 |
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