32004R1920•Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
32004R1920Regulation1 mag 2004
del 25 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 992/95 1 , sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per tali prodotti.
(2) La partecipazione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (in seguito denominati: «gli Stati aderenti») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e gli Stati aderenti.
(3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE, è stato raggiunto un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione 2004/368/CE del Consiglio 2 , che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE.
(4) L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973 (in seguito denominato: «il protocollo»), che dispone l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca. Occorrerebbe aprire questi nuovi contingenti tariffari.
(5) Il protocollo prevede che i prelievi da due nuovi contingenti tariffari siano sospesi il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 2005, in modo che gli eventuali saldi non utilizzati siano messi a disposizione solamente per le importazioni a fine anno.
(6) Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7) Poiché l’accordo di allargamento del SEE ha effetto dal 1 o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 2 bis A partire dal 2005, il 15 ottobre di ogni anno i prelievi dai sottocontingenti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0760 e 09.0763 sono sospesi. Il giorno lavorativo seguente, i saldi non utilizzati di tali contingenti sono messi a disposizione per le importazioni dichiarate a partire dal 1 o ottobre di quell’anno nel quadro del sottocontingente recante il numero d'ordine 09.0778 per l’anno considerato. Dal 15 ottobre di ogni anno, gli eventuali prelievi successivamente restituiti per inutilizzo sono messi a disposizione solo per le importazioni dichiarate a partire dal 1 o ottobre dell’anno in causa.»;
gli allegati I e II sono modificati ai sensi dell’allegato.
1. Per l’anno 2004, i volumi annuali dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0752, 09.0756 e 09.0758 sono ridotti proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima del 1 o maggio 2004.
2. Per l’anno 2004, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0754 è aperto, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 dicembre, per un volume di 24 800 tonnellate.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK
1 GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 ( GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1 ).
2 GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1 .
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
| 1) | | N. d'ordine | Codice NC 1 | Designazione delle merci | Volume conting. (in tonnellate, salvo altrimenti specificato) | Dazio conting. (%) |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | «09.0752 | ex 0303 50 00 | Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla fabbricazione industriale 1 2 | 44 000 | 0 |; | 09.0754 | ex 0303 74 30 | Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus , congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinati alla fabbricazione industriale 1 2 | | 0 |; | 15.6.-31.12.2004 | 24 800 | | | |; | | | dal 2005 al 2009: | | |; | 09.0760 | ex 0303 74 30 | 1.1.-14.2. | 7 500 | |; | 09.0763 | ex 0303 74 30 | 15.6.-30.9. | 7 500 | |; | 09.0778 | ex 0303 74 30 | 1.10.-31.12. | 15 500 | |; | 09.0756 | 0304 20 75 | Filetti di aringa ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), congelati. | 67 000 | 0 |; | ex 0304 90 22 | Lati di aringhe congelati destinati alla fabbricazione industriale 1 2 | | | |; | 09.0758 | ex 1605 20 10 | Gamberetti, congelati e sgusciati, in recipienti ermeticamente chiusi 3 | 2 500 | 0 | |
|---|
| 2) | | N. d'ordine | Codici NC | Codici TARIC |; | --- | --- | --- |; | «09.0752 | ex 0303 50 00 | 0303 50 00 20 |; | 09.0754 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11 0303 74 30 91 |; | 09.0756 | ex 0304 90 22 | 0304 90 22 20 |; | 09.0758 | ex 1605 20 10 | 1605 20 10 20 1605 20 10 91 |; | 09.0760 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11 0303 74 30 91 |; | 09.0763 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11 0303 74 30 91 |; | 09.0778 | ex 0303 74 30 | 0303 74 30 11 0303 74 30 91» | |
|---|
1 L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 )].
1 Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.
2 Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.
3 Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10 ), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»
Cfr. codici Taric di cui all’allegato II. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10 ), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.» ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32004r1920",
"hash": "20b6cff068a60a3fc0509bbf7b1eef42bfdfa2c98c08f06a9fcecfba959bb489",
"celex": "32004R1920",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1920/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 992/95, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/24c8ea03-4091-4699-84e5-3bbca46e61b1.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 1920/2004 of 25 October 2004 amending Regulation (EC) No 992/95 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain agricultural and fishery products originating in Norway",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/24c8ea03-4091-4699-84e5-3bbca46e61b1.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/24c8ea03-4091-4699-84e5-3bbca46e61b1.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1920/2004 des Rates vom 25. Oktober 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 992/95 zur Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für einige Agrar- und Fischereierzeugnisse mit Ursprung in Norwegen",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/24c8ea03-4091-4699-84e5-3bbca46e61b1.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:06:33.058Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R1920",
"adoptionDate": "2004-10-25",
"effectiveDate": "2004-05-01",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32004R1920",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/24c8ea03-4091-4699-84e5-3bbca46e61b1.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}