32004R1991•Regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
32004R1991Regulation23 nov 2004
del 19 novembre 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 53,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 3 bis , primo comma, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 2 , modificata dalla direttiva 2003/89/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, prevede l’obbligo di indicare sull’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume tutti gli ingredienti di cui all’allegato III bis della suddetta direttiva.
(2) L’articolo 6, paragrafo 3 bis , secondo comma, lettera a), della direttiva 2000/13/CE prevede, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che possano essere adottate modalità dettagliate per la presentazione degli ingredienti di cui all’allegato III bis della suddetta direttiva secondo la procedura di cui all’articolo 75 del medesimo regolamento.
(3) L’allegato VII, sezione D, punto 1, e l’allegato VIII, sezione F, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 precisano che le indicazioni sull’etichettatura sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione 3 .
(5) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 25 novembre 2004, data limite di recepimento della direttiva 2003/89/CE.
(6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue.
| 1) | a): al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis , della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»; | a) | al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis , della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»; | b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, detti ingredienti debbono figurare sull’etichettatura, preceduti dalla parola “contiene”. Nel caso dei solfiti è possibile utilizzare i termini seguenti: “solfiti”, “anidride solforosa” oppure “biossido di zolfo”.». |
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| a) | al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis , della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»; | ||||
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, detti ingredienti debbono figurare sull’etichettatura, preceduti dalla parola “contiene”. Nel caso dei solfiti è possibile utilizzare i termini seguenti: “solfiti”, “anidride solforosa” oppure “biossido di zolfo”.». |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13 ).
2 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ( GU L 308 del 25.11.2004, pag. 15 ).
3 GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/2004 ( GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11 ).
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