32004R2108•Regolamento (CE) n. 2108/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004 e stabilisce le norme amministrative di attribuzione di certi diritti di importazione
32004R2108Regulation14 dic 2004
del 10 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004 e stabilisce le norme amministrative di attribuzione di certi diritti di importazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1203/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) 2 , in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1203/2004 fissa a 53 000 tonnellate il quantitativo del contingente per i prodotti del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 per i quali gli importatori della Comunità possono presentare domanda di diritti di importazione.
(2) Poiché i diritti di importazione oggetto di domanda hanno superato il quantitativo disponibile di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1203/2004, il coefficiente di riduzione dei diritti oggetto di domanda è stato fissato a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione 3 conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/2004.
(3) A seguito della pubblicazione del suddetto coefficiente di riduzione, il Regno Unito e Malta hanno informato la Commissione che nelle comunicazioni delle domande di diritti di importazione da loro trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1203/2004 figuravano certi errori di carattere amministrativo relativamente ai quantitativi di riferimento di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento sulla base dei quali deve essere determinato il livello dei diritti d’accesso degli operatori al contingente.
(4) Compensando i quantitativi dichiarati in eccesso, da una parte, con i quantitativi dichiarati in difetto, dall’altra, si aumenta il coefficiente sulla base del quale si possono accettare le domande di diritti di importazione.
(5) Di conseguenza il coefficiente di riduzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/2004 deve essere ricalcolato sulla base del quantitativo di riferimento complessivo rettificato.
(6) Va modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 1420/2004.
(7) Il livello di diritti di importazione per ciascun operatore che ha presentato domanda nel quadro del regolamento (CE) n. 1203/2004 dovrà essere tuttavia ricalcolato soltanto sulla base del nuovo coefficiente nei casi in cui l’operatore è ancora interessato a ricevere un maggior numero di diritti. Devono essere pertanto istituite norme adeguate.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2004 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1 Ogni domanda di diritti di importazione presentata conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004 è soddisfatta a concorrenza del 14,96825 % dei diritti di importazione richiesti.»
Il maggior numero di diritti di importazione conseguente al ricalcolo di tali diritti sulla base del coefficiente fissato dall’articolo 1 viene attribuito unicamente su richiesta dell’operatore interessato. Prima di tale attribuzione l’operatore interessato presenta, unitamente alla richiesta, una garanzia per i quantitativi in questione da calcolarsi mediante applicazione mutatis mutandis dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione ( GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67 ).
2 GU L 230 del 30.6.2004, pag. 27 .
3 GU L 258 del 5.8.2004, pag. 16 .
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