32004R2141•Regolamento (CE) n. 2141/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
32004R2141Regulation16 dic 2004
del 15 dicembre 2004
che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone 2 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone 3 , prevede che la nuova stima della produzione di cotone non sgranato di cui all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo siano determinate anteriormente al 1 o dicembre della relativa campagna di commercializzazione.
(2) L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la nuova stima della produzione sia determinata tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto. È quindi opportuno determinare la suddetta nuova stima sulla base dei dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
(3) L’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, a decorrere dal 16 dicembre successivo all’inizio della campagna, l’importo dell’acconto sia determinato sulla base della nuova stima della produzione maggiorata di una percentuale pari come minimo al 7,5 %. Tenuto conto, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, della situazione più recente dei quantitativi messi sotto controllo comunicata dagli Stati membri a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1591/2001 e delle incertezze in merito alla situazione della produzione greca, è opportuno adottare, come margine di sicurezza, una percentuale di maggiorazione del 12 % per la Grecia e del 7,5 % per la Spagna e per il Portogallo.
(4) La nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo deve essere calcolata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo, tuttavia, la produzione effettiva con la nuova stima della produzione maggiorata.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a: — 1 103 000 tonnellate per la Grecia, — 344 640 tonnellate per la Spagna, — 926 tonnellate per il Portogallo.
2. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a: — 39,437 EUR/100 kg per la Grecia, — 27,957 EUR/100 kg per la Spagna, — 0 EUR/100 kg per il Portogallo.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ( GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1 ).
2 GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3 .
3 GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ( GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3 ).
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