32005R0116•Regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
32005R0116Regulation16 feb 2005
del 26 gennaio 2005
relativo al trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee 2 , stabilisce che il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNL) deve intendersi corrispondente al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti (SEC). Il SEC del 1995 (SEC 95), che sostituisce due precedenti sistemi dei conti rispettivamente del 1970 e del 1979, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità 3 e figura in allegato a tale regolamento. L’RNL, quale è utilizzato nel SEC 95, ha sostituito il PNL come criterio ai fini delle risorse proprie a iniziare dall’esercizio 2002.
(2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 stabilisce le procedure per la trasmissione dei dati relativi all’RNL da parte degli Stati membri, nonché le procedure e i controlli riguardanti i calcoli dell'RNL e istituisce il comitato RNL.
(3) Il SEC 95 non descrive in maniera esplicita il trattamento da riservare ai rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.
(4) Ai fini della definizione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, è necessario delucidare il trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.
(5) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme 4 , definisce le nozioni di soggetti passivi, soggetti non imponibili e attività esenti.
(6) Ai fini dell’applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato 5 , la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell'8 settembre 1999 6 , chiarisce il trattamento dei rimborsi dell'IVA a unità non imponibili e a unità imponibili per le loro attività esenti. L'equivalente chiarimento dovrebbe essere ora previsto con riguardo all’RNL.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato RNL,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, i rimborsi dell'IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono contabilizzati nel SEC 95 come Altri trasferimenti correnti (D7) o Trasferimenti in conto capitale (D9), e non come se si trattasse di IVA deducibile.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’espressione «soggetti imponibili» ha il medesimo significato dell’espressione «soggetti passivi», utilizzata nell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE e la nozione di attività esenti è da intendersi come l’insieme delle attività elencate all’articolo 13 di tale direttiva.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1 .
2 GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42 .
3 GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1 ).
4 GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio ( GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35 ).
5 GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
6 GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51 .
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
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