32005R0223•Regolamento (CE) n. 223/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32005R0223Regulation3 mar 2005
del 10 febbraio 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione ( GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
| Descrizione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazioni |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Liquido sciropposo di colore rosso, con sapore di frutti rossi, avente un valore brix pari a 67 e la seguente composizione (per 1 000 litri): Acqua 426,7 l Saccarosio 794,0 kg Acido citrico in polvere 80,0 kg Aroma di frutti rossi 12,0 kg Ciclamato di sodio 4,6 kg Acesulfame K 3,5 kg Benzoato di sodio 1,0 kg Acido ascorbico 2,0 kg Citrato trisodico 7,0 kg Sostanze coloranti La preparazione ha un titolo alcolometrico pari a 1,3 % vol. Può essere utilizzata dopo diluizione con acqua. | 2106 90 20 | Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 , 2106 90 20 . Dato che l’aggiunta di alcool è superiore allo 0,5 %, deve essere considerata come una preparazione alcolica composta, diversa da quella a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande classificate alla voce 3302 (cfr. nota complementare 3 al capitolo 21 e nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 2106 , punti 7 e 12). |
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