32005R0252•Regolamento (CE) n. 252/2005 della Commissione, del 14 febbraio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
32005R0252Regulation18 feb 2005
del 14 febbraio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 1 , in particolare l’articolo 19, punto 2,
sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d).
(2) L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche 2 .
(3) L’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri dal 1 o maggio 2004 impone di cancellare dall'elenco tutte le preesistenti sospensioni riguardanti le specie originarie dei nuovi Stati membri.
(4) Sulla base di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine; si tratta delle seguenti specie e dei seguenti paesi di origine:
— Blastomussa spp., Cynarina lacrymalis, Plerogyra spp. e Trachyphyllia geoffroyi provenienti dall’Indonesia (tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali),
— Chamaeleo gracilis provenienti dal Benin (esemplari selvatici ed esemplari allevati allo stato naturale),
— Euphorbia bulbispina ed Euphorbia guillauminiana provenienti dal Madagascar,
— Geochelone pardalis provenienti dal Mozambico (esemplari allevati allo stato naturale),
— Mantella aurantiaca, Pachypodium rosulatum e Pachypodium sofiance provenienti dal Madagascar,
— Naja spp. provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos,
— Psittacus erithacus provenienti dalla Nigeria,
— Ursus arctos provenienti dalla provincia della Columbia britannica, Canada (trofei di caccia).
(5) Il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che la sospensione dell'introduzione nella Comunità dello Psittacus erithacus proveniente dalla Repubblica democratica del Congo non è più giustificata dallo stato di conservazione di questa specie.
(6) Il gruppo di consulenza scientifica ha altresì concluso che l’introduzione nella Comunità delle specie Chrysemys picta e Oxyura jamaicensis costituisce una minaccia ecologica per alcune specie selvatiche di flora e di fauna indigene della Comunità e deve pertanto essere sospesa.
(7) Tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni all’introduzione nella Comunità previste nel presente regolamento sono stati consultati.
(8) L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio 3 , stabilisce le disposizioni per l’applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni stabilite dalla Commissione.
(9) Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato del regolamento (CE) n. 349/2003 e, per motivi di chiarezza, procedere alla sua sostituzione.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato al regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall’allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione ( GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40 ).
2 GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 31 ).
3 GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1 .
Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa
| Accipitridae | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leucopternis occidentalis | Selvatica | Tutti | Ecuador, Perù | a |
Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa
| Primulaceae | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cyclamen intaminatum | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| Cyclamen mirabile | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| Cyclamen pseudibericum | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| Cyclamen trochopteranthum | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
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