32005R0483•Regolamento (CE) n. 483/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino
32005R0483Regulation25 mar 2005
del 23 marzo 2005
concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 2 ,
visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 3 , in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro 4 , apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.
(2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.
(3) Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo.
(4) La Commissione deve pertanto fissare una percentuale di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le domande di titoli di importazione presentate il 21 e il 22 marzo 2005, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 98,87 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.
Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92 .
2 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1878/2004 ( GU L 326 del 29.10.2004, pag. 27 ).
3 GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 406/2004 ( GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10 ).
4 GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1 .
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