32005R1262•Regolamento (CE) n. 1262/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II
32005R1262Regulation5 ago 2005
del 1 o agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2005 consente di aumentare le possibilità di pesca della Comunità per gli stock di melù e di aringhe qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.
(2) La Norvegia ha recentemente aumentato le proprie possibilità di pesca dell’aringa di un quantitativo supplementare del 14 %, senza tener conto della ripartizione delle possibilità di pesca nelle zone I e II applicata dagli Stati costieri interessati dal 1997. Ne consegue pertanto che la Norvegia non si attiene a una gestione responsabile dello stock di aringhe.
In attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di aringhe, è opportuno che la Comunità aumenti, a titolo provvisorio, il proprio contingente nelle zone I, II (acque CE e acque internazionali) della stessa percentuale del 14 %, portandolo a 89 537 tonnellate. Da un punto di vista scientifico tale provvedimento non dovrebbe produrre effetti negativi irreversibili sulla conservazione dello stock.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2005. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 ( GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1 ).
L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue.
La voce relativa alla specie aringa nella zona I, II (acque CE e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:
«Specie : Aringa Clupea harengus Zona : I, II (acque CE e acque internazionali) HER/1/2 Belgio 31 Danimarca 30 677 Germania 5 373 Spagna 101 Francia 1 324 Irlanda 7 942 Paesi Bassi 10 979 Polonia 1 553 Portogallo 101 Finlandia 475 Svezia 11 368 Regno Unito 19 613 CE 89 537 Isole Færøer 7 548 1 TAC 890 000 Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F) Belgio 3 Danimarca 2 580 Germania 452 Spagna 9 Francia 111 Irlanda 668 Paesi Bassi 924 Polonia 131 Portogallo 9 Finlandia 40 Svezia 956 Regno Unito 1 650 »
1 Può essere prelevato nelle acque CE.
{
"legislation": {
"id": "32005r1262",
"hash": "33f09827b18a96028cf6f7c06f000ed8f8c92e5f80199caceda383cee3845259",
"celex": "32005R1262",
"source": "eu-legislation",
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1262/2005 de la Commission du 1er août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le hareng dans les zones I et II",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/ff2658b1-88be-4849-b289-e722d9c48432.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1262/2005 of 1 August 2005 amending Council Regulation (EC) No 27/2005 as regards fishing opportunities for herring in zones I and II",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/ff2658b1-88be-4849-b289-e722d9c48432.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1262/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/ff2658b1-88be-4849-b289-e722d9c48432.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1262/2005 der Kommission vom 1. August 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 27/2005 des Rates in Bezug auf Fangmöglichkeiten für Hering in den Gebieten I und II",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/ff2658b1-88be-4849-b289-e722d9c48432.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T09:42:44.314Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R1262",
"adoptionDate": "2005-08-01",
"effectiveDate": "2005-08-05",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R1262",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/ff2658b1-88be-4849-b289-e722d9c48432.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}